Con 142 voti favorevoli, 40 contrari la Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione delle disposizioni urgenti sui termini legislativi e sulla proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, cosiddetto decreto Milleproroghe).
Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono tra l’altro confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Approfondiremo il tema nella prossima LIVE di TrendSanità dal titolo Payback, dispositivi medici a rischio
In tema di salute, sono numerosi gli interventi concentrati soprattutto all’articolo 4 del decreto oggetto di conversione.
I commi 1 e 1-bis dell’articolo 4 prevedono modifiche alla disciplina delle forme premiali regionali a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, estendendo anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie stanziate per tale finanziamento, dirette alle Regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio. Con una modifica inserita in sede referente, è stato inoltre disposto l’innalzamento allo 0,5 per cento della quota premiale per il 2023.
Il successivo comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi, – come specificato in sede referente, da nominarsi con decreto del Ministro della salute –, deputati alla liquidazione dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri), mentre il comma 2-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.
Il comma 3 stabilisce un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del SSN di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, prorogano al 31 dicembre 2023 la disciplina per il conferimento, da parte di enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (in base alle relative norme transitorie).
Il comma 3-ter , anch’esso inserito nel corso dell’esame referente, allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.
Inoltre, l’articolo 4, al comma 4, lettera a), prevede che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i succitati contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022). Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all’autorizzazione di spesa per l’anno 2023, ai fini dei rinnovi e/o delle proroghe in questione, e alla relativa copertura finanziaria.
Il successivo comma 5 modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19. Si specifica che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
Il comma 6, modificato in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, estendendole all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.
I commi 7 e 8 estendono a ciascun anno del biennio 2023-2024 l’accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell’ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell’erogazione dei LEA. I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l’adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio e protoni.
Il comma 7-bis, inserito durante l’esame referente, dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il comma 8-bis dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già prevista a legislazione vigente, mediante novella all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2015. Viene in particolare modificato il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici – relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 -, sono tenute ad adempiere all’obbligo di ripiano posto a loro carico. In particolare, si stabilisce che le predette aziende fornitrici devono effettuare i propri adempimenti, in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 aprile 2023.
Il comma 8-ter concerne la disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche testuali apportate dal comma in esame, l’applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023, con una innovazione relativa al monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative: quest’ultimo è aumentato da 4 a 8 ore.
I commi 8-quater e 9-decies dell’articolo 4, introdotti in sede referente, intervengono in materia di policlinici universitari, rispettivamente, estendendo anche alle attività svolte in regime d’impresa di tali strutture non costituite in azienda, la disciplina del credito d’imposta concesso per il 2023 (e non soltanto quindi nell’ambito delle attività non in regime d’impresa svolte in tale anno) e confermando la concessione di tale beneficio subordinatamente alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.
I commi 9-bis e 9-ter sono volti a istituire, per gli anni 2023-2024, un Fondo per l’implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e a stabilirne i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali, mentre il comma 9-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale e il comma 9-quinquies differisce al 31 dicembre 2023 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2022) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l’approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.
I commi 9-septies e 9-octies, anch’essi inseriti in sede referente, introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d’attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l’utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.
I commi 9-novies e 9-undecies dell’articolo 4, inoltre, dispongono, rispettivamente, l’ulteriore proroga di due organi consultivi dell’Agenzia italiana del Farmaco e la modifica della designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell’economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute, mentre il comma 9-quaterdecies estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come Regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.
I successivi commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.
Il comma 9-octiesdecies innalza in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN. La possibilità dell’innalzamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026; la cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.
I successivi articoli 4-bis e 4-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato dispongono, rispettivamente, l’assegnazione in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza di un anno (nuovo termine 31 dicembre 2024) la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, e la proroga di alcune disposizioni vigenti accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie: viene prolungata, da una parte, l’applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione e, dall’altra, l’applicabilità di una normativa transitoria, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, integrandola con alcune prescrizioni ai professionisti interessati e con norme transitorie in tema ingresso di medici e infermieri stranieri assunti, presso strutture sanitarie, con tipologie contrattuali a tempo determinato.
Inoltre, l’articolo 6, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l’emanazione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. Il successivo comma 5-bis dispone la proroga al 31 gennaio 2025 del termine disposto dalle norme transitorie previste dalla normativa vigente ai fini del conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni, mentre il comma 6, non modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell’università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).
Il comma 1-sexies dell’articolo 15, inserito durante l’esame in sede referente, apporta poi alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte dell’Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, per l’attuazione della disciplina e finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare.
Infine, il comma 1 dell’articolo 18, non modificato rispetto al testo iniziale, introduce alcune modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a: prorogare – da due – a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 23/2020, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, ed estendere a due anni – invece che uno – la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della predetta realizzazione.