“Scudo penale” per i medici: cosa cambia in oftalmologia

Il nuovo “scudo penale” limita la responsabilità dei medici alla colpa grave. In oftalmologia riduce la medicina difensiva, ma restano dubbi su linee guida, ruolo dei giudici e fiducia dei pazienti

Il Consiglio dei Ministri, il 4 settembre scorso, ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce uno “scudo penale” per i medici. Secondo la norma, i professionisti della salute saranno perseguibili solo in caso di colpa grave, purché abbiano seguito le linee guida e le buone pratiche cliniche. L’obiettivo dichiarato è ridurre la medicina difensiva e rafforzare la serenità nell’esercizio della professione, ma il dibattito resta acceso: da un lato la tutela dei pazienti, dall’altro la necessità di garantire ai medici condizioni più chiare di responsabilità.  

Abbiamo chiesto a chi si occupa di Medicina Legale in ambito oftalmologico di aiutarci a capire cosa cambierà davvero. In oftalmologia il rischio di contenziosi è medio-basso, se paragonato a discipline “ad alta intensità di urgenza” come per esempio la chirurgia d’urgenza. Tuttavia, il danno visivo ha un impatto molto forte sulla qualità di vita del paziente quindi, ogni contenzioso ha un’elevata valenza risarcitoria.

Lo “scudo penale” limita la responsabilità dei medici alla colpa grave, con l’obiettivo di ridurre la medicina difensiva

Ne abbiamo parlato a TrendSanità con Demetrio Spinelli, Presidente S.I.O.L Società Italiana Oftalmologia Legale, già Direttore della S.C. oculistica della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico I.C.P., e Renato Mantovani, Avvocato Penalista Foro di Milano e Presidente del Comitato Etico Territoriale n. 5 della Lombardia e Membro del Comitato Etico Regionale Emilia-Romagna Sezione A.

Demetrio Spinelli

Dal suo osservatorio di Presidente di S.I.O.L., ritiene che lo “scudo penale” rappresenti un reale passo avanti per la serenità dei medici o vi sono rischi di fraintendimenti nella sua applicazione?

«Lo “scudo penale” non protegge i medici dal contenzioso promosso dai pazienti, ma richiede che il Giudice tenga conto di tutte quelle circostanze che caratterizzano il grado di colpa: grave o lieve».

In oftalmologia, dove molti interventi hanno margini di rischio intrinseci (chirurgia refrattiva, retina, glaucoma), quanto la nuova norma aiuta a distinguere l’errore professionale dall’inevitabile complicanza clinica?

«Il Giudice deve tenere conto nell’accertamento della colpa di tutte quelle circostanze che possono influire sull’insorgere di una complicanza clinica, cioè di un evento avverso non prevedibile e non prevenibile: risorse umane ridotte, conoscenze cliniche assenti o ridotte, carenze organizzative, complessità della patologia e quanto altro caratterizza il grado della colpa».

Le linee guida in oftalmologia sono sufficientemente chiare e aggiornate per costituire un reale parametro di giudizio in sede legale, oppure servirebbe un lavoro di armonizzazione e revisione?

«Sappiamo che quando la condotta risulta conforme alle linee guida delle società scientifiche e alle buone pratiche cliniche, la punibilità è ridotta alla colpa grave: purtroppo in oftalmologia esistono pochissime linee guida di società scientifiche oftalmologiche accreditate, per cui è necessario riferirsi alle buone pratiche assistenziali».

In oftalmologia il contenzioso è medio-basso, ma ad alto impatto risarcitorio

Crede che questa disposizione contribuirà a ridurre la medicina difensiva senza indebolire la fiducia dei pazienti nella responsabilità dei professionisti sanitari? E quale ruolo possono avere le società scientifiche, in modo specifico S.I.O.L. nel monitorarne l’impatto?

«È ovvio che l’obiettivo di tali disposizioni è quello di ridurre il fenomeno della medicina difensiva senza alterare il rapporto di fiducia tra medico e paziente che spesso, viceversa è più contento davanti ad una prescrizione di una serie di indagini, peraltro superflue.

Scopo della SIOL è informare da un lato tutti gli oculisti sulle problematiche legate alla responsabilità professionale invitandoli a partecipare agli eventi formativi che SIOL organizza in proprio o presso i congressi delle altre società scientifiche oculistiche e dall’altro informare i pazienti tramite i media che non tutti gli eventi avversi insorti nel corso di una chirurgia oftalmica sono legati a colpa del chirurgo oculista, ma sono complicanze vere e proprie non prevedibili né prevenibili».

Renato Mantovani

Avvocato Mantovani, il nuovo scudo penale riduce la responsabilità penale dei medici ai soli casi di colpa grave: secondo lei, questa scelta trova un equilibrio corretto tra tutela del professionista e diritto del paziente alla giustizia?

«La norma che andrà ad estendere lo scudo, con il richiamo alle linee guida e alla buona pratica clinica, inquadra l’atto medico eventualmente contestato rendendolo una malpractice, in modo chiaro e lascia alla valutazione e discrezionalità del Pubblico Ministero e, in caso di rinvio al giudizio, del Giudice, di fare valutazioni equilibrate interpretando il contesto nel quale la vicenda medica si è svolta e valutando se la colpa (qualora riconosciuta) sia da ritenere lieve o grave».

In un contesto come quello medico, dove spesso il confine tra errore e complicanza è sottile, quanto è rischioso lasciare alla sola interpretazione giudiziaria la definizione di colpa grave?

«Si deve sperare che vengano istituite sezioni di Tribunale con giudici esperti e con competenza maturata nel tempo e nella evoluzione delle normative che trattano la colpa medica e vengano istituiti elenchi di consulenti medico legali veramente competenti con conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale più recente in ambito di responsabilità sanitaria».

C’è il pericolo che, riducendo l’esposizione penale, si attenui anche il senso di responsabilità etica del medico, o al contrario lo scudo potrebbe rafforzare l’agire secondo coscienza professionale?

«La nuova normativa prevede anche un implemento degli aspetti formativi (con ECM) del personale sanitario sia con corsi sull’avanguardia delle soluzioni cliniche specifiche settore per settore sia su una informazione anche in ambito del diritto che si occupa del settore sanitario».

La sfida ora passa ai giudici e alle società scientifiche: servono competenza, formazione e linee guida

Guardando oltre la singola responsabilità, pensa che questa norma possa influire sul rapporto fiduciario medico-paziente e sulla qualità del sistema sanitario nel suo complesso?

«Non credo possa cambiare il rapporto di carattere etico medico-paziente, anche in questo ambito credo sia molto utile invitare tutti i medici a partecipare ad eventi formativi dove si illustra con chiarezza il contenuto e la validità etica del Codice deontologico che regolamenta la loro professione».

Lo “scudo penale” in oftalmologia appare quindi, alla luce delle dichiarazioni degli Esperti, come un passo verso maggiore chiarezza per i medici, ma lascia aperti nodi cruciali: la scarsità di linee guida ufficiali, il peso della discrezionalità giudiziaria e la necessità di formazione continua. La vera sfida sarà conciliare tutela del paziente e serenità professionale senza ridurre la fiducia reciproca.

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Silvia Pogliaghi
Giornalista scientifica, esperta di ICT in Sanità, socia UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione)