L’accordo quadro è uno strumento già presente nella direttiva 2004/18/CE e nel Codice degli appalti n. 163/2006, ma comincia ad essere valorizzato a partire dalla nuova direttiva europea 2014/24/CE e dal conseguente Codice dei Contratti n. 50/2016. Ciò perché, in precedenza, il Codice del 2006 poneva dei limiti applicativi in quanto richiedeva la presenza di almeno tre operatori, limiti rimossi dal nuovo Codice del 2016. Ma il vero lancio dell’accordo quadro si è avuto con la legge di bilancio 2017 che, come è ampiamente noto, ha reso obbligatorio l’applicazione dell’accordo quadro per la fornitura di farmaci biologici al ricorrere di determinate situazioni.
Ma, evidentemente, in epoca di mutazione del virus influenzale, anche l’accordo quadro ha sentito la necessità di mutare il proprio status e di adattarlo alle criticità emergenziali ricorrenti e quindi cercare di superare tutte le problematiche insorte sulle metodiche di affidamento delle forniture di farmaci nelle sue diverse sfaccettature utilizzate (ossia applicazione quote, maggioritarie, minoritarie o senza alcuna predeterminazione nella definizione delle assegnazioni), per virare dritto verso forme più flessibili e più consone alle criticità da superare.
Infatti obiettivo originario dell’accordo quadro è quello di perseguire le esigenze dell’Amministrazione, poi contemperato con la legge di bilancio 2017, laddove vengono posti sullo stesso piano il contenimento della spesa e la messa a disposizione di più terapie.
Quali elementi stanno introducendo le Centrali di acquisto per rendere ancora più flessibile l’accordo quadro?
Ora, nella fase emergenziale, evidentemente le esigenze dell’Amministrazione sono prioritarie rispetto a quelle economiche. Quindi quello che conta è avere la disponibilità di prodotti, in particolare dispositivi di protezione individuali e di apparecchiature sanitarie per ventiloterapia. Per cui l’ordine risultato dalla graduatoria dell’accordo quadro non può rappresentare l’unico elemento discriminante della scelta ma va introdotto anche un principio di disponibilità del prodotto; pertanto le Centrali di acquisto sono pressocché obbligate a rendere ancora più flessibile lo strumento dell’accordo quadro nella fase di affidamento della fornitura.
Apripista in questo settore è stata Consip, incaricata dalla Protezione civile di procedere, avvalendosi delle ordinanze emesse, all’acquisizione in via di urgenza di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 anche in deroga ad alcune specifiche disposizioni del D.lgs. n. 50/2016.
Quindi Consip ha proceduto a traslare, all’interno di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per motivi di estrema urgenza, un accordo quadro che è risultato strutturato come di seguito specificato.
La gara è stata suddivisa in lotti. Per ciascun lotto è stata prevista la conclusione di un accordo quadro ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 che resterà valido fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31/07/2020.
Un importante elemento di novità riguarda la valorizzazione dei termini di consegna
Una prima differenza si riscontra nella struttura dell’accordo quadro: infatti di norma Consip procede alla indizione e aggiudicazione della gara, per poi lasciare alle singole Amministrazione di emettere ordinativi di fornitura in base alle specifiche esigenze fino alla copertura dell’intero fabbisogno previsto. In questa procedura Consip esperisce l’intero processo: infatti provvede a livello centralizzato ad emettere gli ordinativi di fornitura dei prodotti previsti, per la cui effettiva assegnazione alle strutture sanitarie provvederà la Protezione Civile.
Una seconda differenza consiste nell’aver previsto la dichiarazione da parte degli offerenti sulla capacità di consegna espressa mediante indicazione del numero di prodotti che il concorrente si impegna a rendere disponibili entro i seguenti termini di consegna dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura: entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni e tra 16 e 45 giorni.
Ultima e fondamentale differenza è che l’aggiudicazione viene effettuata per ciascun lotto, nei confronti di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura. Ciò in considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario.
Consip pertanto affiderà gli ordini di fornitura sulla base della graduatoria derivante dalla procedura negoziata nonché sulla disponibilità di consegna dei fornitori, in ragione del meccanismo a cascata basato sui seguenti criteri di priorità: “Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve K3gg [consegna entro 3 giorni] non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo OdF [Ordinativo di fornitura] nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell’AQ.”
Vengono inoltre definite alcune varianti nelle aggiudicazioni per alcuni lotti particolari, per i quali si fa rinvio alla documentazione di gara disponibile sul sito Consip.
A seguire su questa linea è intervenuto il soggetto aggregatore SCR Piemonte la cui procedura risulta basata, oltre che sul rispetto delle risultanze della graduatoria, anche sulla valorizzazione dei termini di consegna; quindi, partendo dal termine più breve previsto (3 giorni) si procede dal primo classificato in graduatoria per verificare il quantitativo di prodotto disponibile e proseguire per la parte residuale non assegnata tra i restanti operatori fino all’esaurimento del fabbisogno previsto. Se tale fabbisogno non risulta ancora pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il numero dei prodotti resi disponibili da ciascun fornitore entro i termini di consegna successivi di 7, 15 o 30 giorni.
Parallelamente sono state avviate altre iniziative da parte delle singole Aziende per fronteggiare emergenze locali, ma rimanendo in ambiti molto limitati in termini di spesa che consentono di poter utilizzare procedure dirette di acquisto.