Non è una rivoluzione nei rapporti pubblico-privato in sanità, tiene a precisare Alice Cauduro, ricercatrice di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Torino. Le norme in ambito sanitario contenute nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ex “Ddl Concorrenza 2021”) (pubblicata in GU Serie Generale n.188 del 12-08-2022, entrata in vigore il 27 agosto 2022 a eccezione dell’articolo 31 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023), dedicate ad accordi e accreditamento, seguono i principi generali del nostro ordinamento. Vediamo come insieme all’esperta.
Quali aspetti della sanità vengono regolati con la nuova legge?
La legge 5 agosto 2022, n. 118, contiene norme su accordi e accreditamento delle strutture sanitarie private, il campo che mi pare più contestato, nonché norme sulla disciplina dei farmaci e sulla selezione della dirigenza sanitaria. Le norme in materia farmaceutica sono dedicate alla distribuzione dei farmaci, alla rimborsabilità dei farmaci equivalenti, ai farmaci in attesa di definizione dei prezzi, nonché alla revisione del sistema di produzione di medicinali emoderivati da plasma italiano. Si tratta di norme che mi pare puntino ad agevolare l’accesso ai farmaci.
In che senso?
Si tratta di norme di buona stesura, con la possibilità di un’anticipazione dei tempi di definizione del prezzo e rimborsabilità di quelli equivalenti che devono tuttavia sempre attendere la scadenza del brevetto per poter circolare. Un’indicazione che si ispira ai principi generali in materia di sanità e in particolare la salute e l’accesso ai farmaci come diritto fondamentale. Vista dal lato di chi ha un brevetto, può essere interpretata come volta ad avvantaggiare i produttori di farmaci equivalenti, ma a mio avviso non è così: la nuova legge non scardina le logiche brevettuali e non ha neanche la potenzialità di limitare l’abuso dei brevetti con cui si mantengono monopoli di fatto, cosa che per altro sarebbe difficile a livello nazionale sia per ragioni politiche che giuridiche, visto che la disciplina dei brevetti è soprattutto internazionale.
Dove la nuova normativa è invece secondo lei più incisiva?
L’articolo 15 va a toccare il D.Lgs. 502/92, una disciplina di riordino in materia sanitaria che ha innovato il Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla Legge 833 del ’78 con un’apertura al privato. Il Ddl Concorrenza interviene sull’articolo 8-quater sull’accreditamento delle strutture sanitarie private e sull’8-quinquies sugli accordi contrattuali. Nonostante le critiche, però, non mi sento di dire che si assista a una svolta né in senso pubblicistico, né privatistico, certo è che la tutela della concorrenza viene espressamente declinata anche in sanità.
A sollevare maggiori critiche è stata la parte dedicata all’accreditamento delle strutture sanitarie private
A sollevare perplessità nel settore della sanità privata è soprattutto la parte della norma richiamata in cui si prevede (introducendo il comma 1-bis) che “I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta (…)”.
Eppure anche questa norma sembra riprodurre abbastanza fedelmente, in linea di massima, i principi generali non solo a tutela della concorrenza, ma anche del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Si aggiunge che la selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale, e sulla base di verifiche: è questo il nodo che ha scatenato il timore dell’ospedalità privata sull’ipotesi che il privato si trovi a dover investire seppur non certo di una remunerazione.
Cosa ne pensa?
Non vedo come questa disposizione di legge possa penalizzare i privati nella sanità. Se da un lato dovrebbe essere un dato di fatto che la sanità si debba collocare fuori dalle logiche di mercato, è anche vero che la legge dagli anni ’90 ha aperto alla sanità privata, perciò le norme sulla concorrenza in sanità previste nel Ddl concorrenza si inseriscono in un contesto che è già di fatto pubblico-privato.
Il nostro modello di Servizio sanitario nazionale pubblico si fonda su un principio universalistico di accesso alle cure che è tra i più avanzati e apprezzati al mondo, sul quale poi la stratificazione di varie norme ha inciso coinvolgendo il privato
Il nostro modello di Servizio sanitario nazionale pubblico si fonda su un principio universalistico di accesso alle cure che è tra i più avanzati e apprezzati al mondo, sul quale poi la stratificazione di varie norme ha inciso coinvolgendo il privato: da ciò, oggi, anche le norme a tutela della concorrenza, con regole di trasparenza, equità e non discriminazione.
Cosa prevedono gli altri punti del Dl Concorrenza in materia di sanità?
Sempre l’articolo 15 introduce tre nuovi tipi di prestazioni oltre a quelli già elencati nell’articolo 9 della Legge 502 sui Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: “le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328”.