Omeopatia in Italia: etica e compromessi di una pratica legittimata dallo Stato

L’omeopatia non ha mai fornito evidenze di efficacia, se non l’effetto placebo. Oltre a comportare costi diretti e indiretti per il SSN e per la collettività, il ricorso a pratiche non evidence-based può creare danni per la salute umana

L’omeopatia non ha alcuna plausibilità scientifica e non è supportata da alcuna evidenza clinica, ma in Italia continua ad essere legittimata da alcuni medici, operatori sanitari e dai decisori politici. L’applicazione in clinica dell’omeopatia solleva enormi criticità etiche, l’offerta presso alcuni Servizi Sanitari Regionali (SSR) consuma preziose risorse economiche che potrebbero essere usate diversamente.

I tre princìpi su cui si basa questa pratica, oltre a non essere plausibili rispetto alla chimica, fisica e biologia, sono in contrasto con le conoscenze mediche e sono: l’ipotesi dei simili, della diluizione e del potenziamento per succussione. Più una sostanza è diluita più è attiva, perché ad ogni diluizione si attua il potenziamento per succussione; l’acqua succussa formerebbe cluster specifici per ciascun ceppo omeopatico che, anche quando tolto dalla soluzione per diluizione, lascerebbe la sua impronta mnestica nell’acqua medesima. Infine ‘il fuoco va curato con il fuoco’. Dunque, si somministra una sostanza, che in una persona sana causerebbe sintomi assimilabili al malato, ma che alla persona malata allevia i sintomi, anzi li cura, perché stimola la potenza vitale che porta all’autoguarigione. Tutto ciò basterebbe per declinare tale pratica come esoterica e para-scientifica; invece, non è così e, anzi, capita che venga insegnata all’Università e proposta da medici, farmacisti e medici veterinari.

Che ognuno sia libero di curarsi come meglio crede, può essere più o meno condivisibile, ciononostante, dal punto di vista etico, uno Stato non dovrebbe legittimare una pratica che potrebbe danneggiare i propri cittadini. In più, l’omeopatia in Italia continua a far rima con deducibile, in quanto, sia il prodotto acquistato in farmacia, sia la visita specialistica presso strutture convenzionate, godono di un regime defiscalizzato del 19%. 

Il costo dell’omeopatia in Italia, a carico della collettività, per quanto riguarda la detraibilità fiscale, è stimata in 50 milioni di euro annui, come evidenzia anche il report della Fondazione Gimbe su Omeopatia tra evidenze e contraddizioni.

Alcuni SSR hanno inserito l’omeopatia all’interno di percorsi terapeutici, anche per i pazienti oncologici

Alcuni SSR hanno inserito l’omeopatia all’interno di percorsi terapeutici, anche per i pazienti oncologici, come ad esempio la Regione Toscana, avallando tali decisioni sotto il cappello della Medicina integrata e creando non poca confusione su quest’ultimo concetto. La Medicina integrata, intesa come multidisciplinarietà e attenzione ai corretti stili di vita, è sempre esistita, non è un concetto nuovo, è la base della medicina scientifica, tiene conto della persona nella sua interezza, sottolinea la relazione terapeutica tra professionista e paziente, indirizza la persona verso tutte le terapie appropriate, scientificamente fondate e di comprovata efficacia. La correttezza lessicale e concettuale ci dice che “Medicina integrata” non consiste, quindi, nell’adozione contemporanea di pratiche mediche scientifiche e pratiche non validate nella loro efficacia.

“Non avendo mai dimostrato la sua efficacia, l’omeopatia si aggancia alla medicina, la ‘integra’, per sostenere la propria validità, in realtà sfruttando l’efficacia dei trattamenti medici e l’effetto placebo aspecifico”, come affermato dalla Dottoressa Rossana Garavaglia, ex medico psichiatra, attiva da anni nel contrastare l’anti scientificità delle pratiche omeopatiche in Italia.

Un pericolo per la salute

Enrico Bucci

Parlando di metodo scientifico, etica, cura e dignità delle persone, il Professor Enrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia, che conduce attività di ricerca sulla biologia dei sistemi del cancro e si occupa di etica ed integrità della ricerca scientifica, spiega che “il metodo scientifico, applicato in ogni ambito ove sia necessario acquisire conoscenza oggettiva circa il mondo fisico, è garanzia non del rispetto della dignità dei pazienti, ma del valore della conoscenza scientifica. Il metodo scientifico, applicato alla salute umana, garantisce la massima affidabilità per quel che riguarda efficacia e sicurezza di farmaci e diagnosi, oltre che genesi e sviluppo delle attività fisiologiche e patologiche nel nostro corpo.

Tuttavia, questa affidabilità non è di per sé sinonimo di rispetto della dignità e garanzia per i pazienti: le conoscenze acquisite dai medici nazisti attraverso il metodo scientifico erano, per esempio, obiettive e verificabili, ma non certo rispettose dei soggetti a spese dei quali erano ottenute.

D’altra parte, una corretta etica professionale ed il massimo rispetto per il paziente non garantiscono affatto al meglio quest’ultimo: non è sufficiente, infatti, rispettare un essere umano per guarirlo o per migliorare comunque il suo stato di salute.

È la combinazione tra etica medica e integrità scientifica a fornire la massima garanzia di efficacia e sicurezza dei trattamenti e di rispetto per i pazienti e la vita umana”.

La pratica dell’omeopatia viola il precetto fondamentale del giuramento di Ippocrate, quello di operare in scienza e coscienza

La pratica dell’omeopatia, nell’ottica dell’etica medica e della deontologia professionale degli operatori sanitari pone diverse criticità in quanto, prosegue Bucci, “essa viola il precetto fondamentale del giuramento di Ippocrate, quello cioè di operare in scienza e coscienza. La prima parte, ovvero l’agire del medico guidato dalla scienza, è violata perché la base teorica, o per meglio dire, le mille diverse teorie che si cerca di utilizzare a posteriori per giustificare una pratica inventata secoli fa, sono incompatibili con il resto del modello scientifico del mondo che nel frattempo abbiamo costruito; e siccome questo modello funziona molto meglio per spiegare i fatti che vediamo accadere, mentre princìpi come quello dell’ultradiluizione o della “potentizzazione” per succussione non solo sono con esso incompatibili, ma neppure, se presi per veri, possono funzionare per altro che per spiegare “ad hoc” le procedure degli omeopati, ne deriva che la base teorica dell’omeopatia è una pseudoscienza e la sua propugnazione viola persino il più antico statuto etico dei medici, il giuramento di Ippocrate”.

In letteratura scientifica esiste un discreto numero di studi sull’efficacia e sicurezza dell’omeopatia, che vanno dalla descrizione di casi clinici fino alle analisi sistematiche. Per quanto riguarda, in particolare, gli studi clinici, il Prof. Bucci ci dice che “la probabilità di sovrastima degli effetti clinici, dovuta ad una serie di difetti e di scelte problematiche, è stata discussa ed è risultata alta in recenti ri-analisi, come per esempio una pubblicata nel 2022 su BMJ; ma molte volte in precedenza era già stata dimostrata la scarsa qualità della ricerca clinica in omeopatia, sia in generale, per esempio nel 2017, sia con riferimento a singole condizioni, come per esempio l’asma, nel 2019”.

Un’interessante e recentissima revisione di 50 studi clinici randomizzati e in cieco sull’omeopatia, pubblicata a febbraio del 2023 da Ioannidis, descrive l’omeopatia come “campo nullo” della ricerca scientifica, utile come controllo negativo per la ricerca al fine di identificare i bias che producono falsi positivi nelle valutazioni di efficacia dei trattamenti.

L’assenza di un principio attivo nei preparati omeopatici preclude il funzionamento degli stessi

In sostanza, prosegue il Prof. Bucci, “l’assenza di un principio attivo nei preparati omeopatici preclude il funzionamento degli stessi, a meno di non descrivere nuove leggi della fisica e della chimica le quali, oltre a spiegare l’omeopatia, devono avere lo stesso potere esplicativo della scienza moderna nella sua completezza, dai buchi neri alla biologia molecolare di qualunque essere vivente, perché i principi che sarebbero contraddetti dalla nuova teoria sono quelli alla base della scienza moderna.

Per questo motivo, qualunque presunta efficacia di un preparato omeopatico riportata in letteratura riflette ad oggi bias positivi di ogni tipo, dall’effetto placebo fino a bias di selezione e di aspettativa di ogni genere, e dunque, come sostenuto e pubblicato da Ioannidis, le pubblicazioni che riportano analisi di efficacia clinica in studi randomizzati e in cieco sono perfette per valutare l’entità di questi bias e di vari tipi di errore in un “campo nullo” della scienza”.

Nel campo della ricerca scientifica e, in particolare, nel settore delle pubblicazioni scientifiche, si pone poi un altro problema legato alle riviste cosiddette predatorie, cioè quelle in cui gli autori pagano per pubblicare. “Non è tipico delle materie di medicina complementare”, ci dice il Prof. Bucci, “ma è un problema generale della pubblicazione scientifica moderna, perché questo modello di business è alla base della fioritura delle riviste predatorie, cioè di quelle riviste che sollecitano e ricercano la pubblicazione per far soldi, senza nessuna valutazione della qualità di ciò che è pubblicato, venendo così incontro alle esigenze truffaldine di ogni sorta di imbroglioni, che siano sostenitori delle medicine complementari o di qualunque altro campo”.

Facendo l’esempio del SSR toscano che implementa trattamenti omeopatici in pazienti in cura presso il servizio pubblico, anche per pazienti oncologici, il Prof. Bucci ci dice che “utilizzare pubblicazioni scientifiche per avvalorare scelte di sanità pubblica sarebbe da identificare come processo virtuoso purché trasparente, sottoponibile cioè a revisione pubblica da parte di esperti; perché ciò sia possibile, però, il SSR e il SSN avrebbero il dovere di valutare rigorosamente la letteratura, e non di ricercare quelle pubblicazioni che possano artatamente rinforzare scelte preordinate, come avviene tipicamente nel caso dell’omeopatia e delle altre procedure mediche definite SCAM (So-Called Alternative Medicines)”.

Anche quando adottano trattamenti terapeutici “integrativi” e non alternativi, compresi quelli omeopatici, i pazienti oncologici muoiono due volte di più che nel caso contrario

Sulla questione etica e di dignità della persona pensa che “si tratta di un’importante violazione di ogni principio di etica medica e di una chiara violazione di quelli che dovrebbero essere i valori ispiratori della sanità pubblica. Proprio in oncologia, è da tempo noto che coloro che adottano terapie cosiddette alternative, in sostituzione delle terapie efficaci, hanno una mortalità di gran lunga più elevata, sia in generale, che considerando diversi tipi di tumori solidi, come riportato nella ricerca pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute;  ma il punto più importante è che, anche quando adottano trattamenti terapeutici cosiddetti integrativi e non alternativi, compresi quelli omeopatici, i pazienti oncologici muoiono due volte di più che nel caso contrario, come è risultato dall’analisi di quasi 2 milioni di pazienti con cancri curabili, perché tendono ad abbandonare i trattamenti efficaci”.

Questi dati, insieme a quelli disponibili per altre condizioni, hanno portato persino istituzioni quali il Royal London Hospital for Integrated Medicine – ex Royal London Homeopathic Hospital – a sospendere la prescrizione di rimedi omeopatici ai propri pazienti.

La regolamentazione in Italia

In Italia, AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, sotto l’indirizzo e la vigilanza del Ministero della Salute, gestisce i processi autorizzativi per le sperimentazioni cliniche e la produzione di farmaci, segue il ciclo di vita dei medicinali per garantirne efficacia, sicurezza, appropriatezza e l’accesso sul territorio nazionale. All’AIFA spetta anche la definizione del regime di rimborsabilità di tutti i medicinali autorizzati. Il suo omologo negli Stati Uniti è la FDA, Food and Drugs Administration. Per fare una valutazione comparativa dei sistemi di regolamentazione dei prodotti omeopatici, adottati dai due organi, riportiamo le indicazioni principali contenute nella guida pubblicata da FDA il 6 dicembre 2022:

  • I prodotti omeopatici seguono lo stesso iter regolatorio delle altre sostanze secondo il Federal Food, Drug and Cosmetic Act e attualmente non esistono prodotti omeopatici approvati da FDA. Qualunque prodotto etichettato come omeopatico viene commercializzato senza la certificazione da parte di FDA su sicurezza ed efficacia. Nessun prodotto o pratica omeopatica è certificato da FDA per il trattamento, la cura e la diagnosi di malattie, nemmeno come coadiuvante, in quanto non esiste alcuna prova della loro efficacia;
  • FDA non certifica che i prodotti omeopatici raggiungano gli standard di sicurezza, efficacia e qualità;
  • FDA ha già in precedenza informato i cittadini sulle caratteristiche dei prodotti omeopatici, inclusi quelli contenenti sostanze tossiche e quelli contaminati. FDA ha dimostrato che in alcuni prodotti omeopatici possono esserci sostanze in grado di causare danno nei pazienti. In più, ha riscontrato errori nella produzione, con conseguente rischio di contaminazioni;
  • Alcuni prodotti omeopatici vengono commercializzati come efficaci per il trattamento di alcune malattie. FDA pubblica l’elenco di tali prodotti e li ritira dal mercato;
  • In coerenza con quanto indicato da FDA, negli Stati Uniti non è prevista la deducibilità fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti omeopatici.

Nel report di AIFA si legge: “È opportuno precisare che i medicinali omeopatici soggetti a procedura di rinnovo dell’autorizzazione e soggetti a procedura semplificata di registrazione non hanno indicazioni terapeutiche e di conseguenza non è autorizzata nessuna posologia”.

Per il Ministero della Salute, un medicinale è (DL 219/2006):

  • ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
  • ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.

Per comprendere meglio la regolamentazione dei prodotti omeopatici in Italia, abbiamo interpellato la Dottoressa Isabella Marta, Direttore Area Autorizzazioni Medicinali di AIFA.

Perché continuiamo a chiamarli medicinali nonostante il Comitato Nazionale per la Bioetica si sia espresso contro l’uso del vocabolo medicinale che confonderebbe i pazienti?

Isabella Marta

I prodotti omeopatici sono assoggettati alla norma che disciplina l’autorizzazione dei medicinali, ovvero il codice comunitario, rappresentato dalla direttiva 2001/83/CE recepito in Italia dal decreto lgs. 219/2006 che all’art. 1, comma 1 lettera d) definisce il medicinale omeopatico:

“medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a  partire  da sostanze  denominate   materiali   di   partenza   per   preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo  un  processo  di  produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza  di  tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate  ufficialmente  negli  Stati membri  della  Comunità  europea;  un  medicinale  omeopatico  può contenere più sostanze”.

Per il medicinale omeopatico è previsto un iter registrativo semplificato ai fini autorizzativi, perché?

L’iter registrativo semplificato (art. 16 del D.lgs. 219/2006) recepisce l’art. 14 della Direttiva comunitaria 2001/83/EC che stabilisce una procedura speciale semplificata di registrazione soltanto per i medicinali omeopatici in possesso di alcuni requisiti (riportati all’art. 16, comma 1 D.lgs. 219/2006) tra i quali quello di non possedere indicazioni terapeutiche. Considerato l’alto grado di diluizione e un elevato livello di sicurezza è stata ritenuta appropriata una registrazione semplificata, ovvero la possibilità di sottomettere un dossier contenente solo informazioni sulla qualità del prodotto senza le prove cliniche, visto che i prodotti soggetti a registrazione semplificata non possiedono indicazioni terapeutiche approvate.

Se un titolare intende ottenere un’autorizzazione per specifiche indicazioni terapeutiche deve presentare un dossier completo delle prove cliniche. Attualmente nessun dossier di questo tipo è stato depositato in AIFA.

AIFA ha il potere di verificare a sorpresa il contenuto dei farmaci per assicurarne la corrispondenza con quanto dichiarato nel file registrativo. Come si comporta AIFA con i prodotti omeopatici?

“Certamente AIFA può disporre la verifica dei medicinali omeopatici al pari di qualsiasi altro medicinale”.

Avrebbe AIFA il potere di imporre l’obbligo di scrivere sulla confezione la composizione dei prodotti omeopatici? Se no, chi lo dovrebbe fare?

Per i medicinali omeopatici sono state previste disposizioni particolari relativamente all’etichettatura e al foglio illustrativo

“Per i medicinali omeopatici sono state previste disposizioni particolari relativamente all’etichettatura e al foglio illustrativo, come indicate nell’art.85 del D.l.gs 219/2006 anche per quanto riguarda la composizione del prodotto. Infatti, al comma 2, lett. b) è indicato che l’etichettatura ed  eventualmente il foglio illustrativo dei medicinali omeopatici, di cui agli articoli 16 e 20, devono recare la “denominazione scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in mancanza di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei  materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o altra denominazione figurante in  una farmacopea, accompagnata dalla denominazione propria della tradizione omeopatica seguita dal grado di  diluizione, espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d); se il medicinale omeopatico è composto da due o più ceppi omeopatici, nell’etichettatura  la loro denominazione scientifica può essere completata da un nome di fantasia”.

È opportuno inoltre ricordare che il comma 1 stabilisce che “[…] i medicinali omeopatici sono etichettati in conformità al presente titolo […]” e pertanto l’art. 73 del D. l.gs 219/2006 si applica anche ai medicinali omeopatici, non essendo espressamente previsto il contrario. In particolare, per tutti i medicinali omeopatici autorizzati sono autorizzati anche i contenuti relativi ai paragrafi “composizione qualitativa e quantitativa in termini di principio attivo” ed “elenco degli eccipienti”, riportati nel confezionamento secondario (o in mancanza di questo nel confezionamento primario) e nel foglio illustrativo, se presente.

Esiste la farmacovigilanza per i prodotti omeopatici?

Il titolare del medicinale omeopatico è tenuto a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici

Il titolare del medicinale omeopatico è tenuto a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e a segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo. Per i medicinali omeopatici in commercio privi di AIC le segnalazioni di eventi avversi sono raccolte nel sistema Vigierbe dell’Istituto Superiore di Sanità che raccoglie le segnalazioni, online, delle sospette reazioni avverse che si verificano dopo l’assunzione di integratori alimentari, prodotti erboristici, preparazioni magistrali, medicinali omeopatici e altri prodotti di origine naturale. Per i prodotti con AIC eventuali segnalazioni sono raccolte analogamente a quanto avviene per i medicinali allopatici autorizzati.

Farmacopea Ufficiale e Preparati omeopatici. Un suo commento.

La Farmacopea Europea si occupa dell’elaborazione di monografie specifiche relative alle sostanze omeopatiche e ai metodi di produzione. La presenza di una monografia nella Farmacopea Europea ha carattere obbligatorio con riferimento alla conformità alle specifiche qualitative del prodotto e ai metodi di produzione del medicinale omeopatico. In sostanza, la Farmacopea Europea si occupa della definizione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e dei ceppi omeopatici (tinture madri e macerati glicerici), le fasi successive di produzione prevedono l’incorporazione di tali materie prime in una forma farmaceutica definita ai fini del loro utilizzo, in accordo alle modalità di fabbricazione del produttore del medicinale omeopatico finito e a quanto dichiarato nel dossier di registrazione.

Tra forma e sostanza

In merito alla direttiva 2001/83/CE, la Dottoressa Garavaglia ha affermato che ‘è stata emanata con lo scopo di armonizzare le procedure produttive e registrative dei medicinali per uso umano negli stati membri. L’armonizzazione ha avuto sia scopi amministrativi di semplificazione delle procedure, sia commerciali di facilitazione del libero scambio, ed anche quella di garantire la salubrità dei medicinali standardizzandone la produzione secondo le buone pratiche di produzione e definendo i contenuti dei dossier registrativi in termini di documentazione.

AIFA conferma che in Italia i prodotti omeopatici sono commercializzati senza prove precliniche e cliniche di sicurezza ed efficacia

Rispetto ai prodotti omeopatici, i punti 23 e 24 delle premesse specificano che l’inclusione dei medesimi nel D.Lgs. sui medicinali per uso umano si è resa necessaria sia perché, non dovendo presentare dati di sicurezza clinica, la loro innocuità è garantita dalla diluizione che rende assente il principio attivo e sia per introdurre l’obbligo di non vantare alcuna proprietà terapeutica. AIFA conferma che in Italia i prodotti omeopatici sono commercializzati senza prove precliniche e cliniche di sicurezza ed efficacia, sottolineando che le tecniche di produzione in laboratorio (GMP) e la diluizione devono garantirne l’innocuità in linea con quanto stabilito dalla DE ed il DLgs 219/2006.

La questione dell’inadeguatezza dell’appellativo di “medicinale” per un prodotto senza efficacia approvata è stata sollevata dal Comitato Nazionale per la Bioetica

Invece la questione dell’inadeguatezza dell’appellativo di “medicinale” dato ad un prodotto senza efficacia approvata è stata sollevata dal Comitato Nazionale per la Bioetica in un documento del 28 aprile 2017: “La dicitura “medicinale omeopatico” è, infatti, seguita dalla frase “senza indicazioni terapeutiche approvate”. Al Comitato Nazionale per la Bioetica, tuttavia, ciò non sembra sufficiente ad assicurare la necessaria trasparenza informativa e il rigore che sono un prerequisito essenziale per la commercializzazione di qualsiasi farmaco. Il Comitato chiede, pertanto, che nel nostro Paese il sistema di etichette riguardante i preparati omeopatici venga modificato al fine di ridurre potenziali effetti confondenti e di garantire l’obiettivo di un’informazione corretta, completa e realmente comprensibile”. Il CNB propone: “il termine “medicinale” sia sostituito dal termine “preparato”; la frase “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate” sia modificata e integrata in questo modo: “Preparato omeopatico di efficacia non convalidata scientificamente e senza indicazioni terapeutiche approvate”.

In ambito medico, in materia di trattamenti, cure, diagnosi, etica e rispetto della dignità della persona, il Professor Bucci conclude dicendo che “porsi la domanda se ricorrere o meno a pratiche non basate sulle evidenze scientifiche, ammesso che non causino danni diretti alla persona, equivale a domandare se vi sia bisogno dell’utilizzo di placebo in condizioni in cui il medico ritiene che possano essere utili. Purché si presenti un placebo come un farmaco, rinunciando cioè a tutta la costruzione pseudoscientifica, vitalistica e irrazionale che si accompagna alla somministrazione anche dell’omeopatia, la risposta potrebbe essere positiva. Potrebbe cioè essere utile che un medico somministri finti farmaci, all’insaputa del paziente, per sfruttare effetti di natura psicologica laddove la scienza ha dimostrato che questo sia utile.

Il temporaneo beneficio ottenibile per effetto placebo sarebbe pesantemente controbilanciato dall’offuscamento cognitivo del paziente: tenderà sempre di più a rifugiarsi nelle credenze e aspettative irrazionali

Se però, perché l’effetto placebo possa manifestarsi, si dovesse scoprire che è indispensabile anche trasmettere al paziente false credenze circa il funzionamento della medicina (per esempio, riempendogli la testa di bugie circa costituzioni e diatesi omeopatiche, energie, diluizioni estreme e, ancor peggio, danni dei farmaci), allora il temporaneo beneficio ottenibile per effetto placebo sarebbe pesantemente controbilanciato dall’offuscamento cognitivo del paziente stesso, il quale, tenderà sempre più a rifugiarsi nelle credenze e nelle aspettative irrazionali, diminuendo la sua aspettativa di vita generale in caso di cancro o comunque aumentando la possibilità di incorrere in clamorosi errori, non riuscendo più ad interpretare la realtà in modo corretto. Le bugie circa il fatto che una cosa sia un farmaco, mentre è un placebo, sono un conto; quelle su come funziona la realtà, invece, sono un altro, e rinforzarle o introdurle nelle persone è equivalente a fornire un veleno cognitivo in loro danno certo”.

Le pratiche omeopatiche non hanno mai fornito evidenze di efficacia, se non l’efficacia aspecifica della presa in carico e dell’ascolto della persona che soffre (effetto placebo)

“Le pratiche omeopatiche che vorrebbero integrare la medicina non hanno mai fornito evidenze di efficacia, se non l’efficacia aspecifica della presa in carico e dell’ascolto della persona che soffre (effetto placebo). Non è necessaria l’integrazione per ottenere l’efficacia aspecifica, ma è necessario e sufficiente organizzare meglio i servizi dei SSR e mettere a disposizione equipe multidisciplinari evidence-based (EB), inclusi gli psicologi, e tempi di visita congrui rispetto alle problematiche presentate.’ – Riprendendo un passaggio della Dottoressa Garavaglia, che continua – La medicina persegue da sempre i valori legati all’integrità psico-fisica della persona e da sempre li pone alla base delle proprie pratiche. È la carenza organizzativa dei SSR che impedisce alla medicina e ai medici di implementare appieno le potenzialità della medicina EB. Il miglioramento della salute umana non può prescindere dai mezzi con cui questo fine viene perseguito. I mezzi sono importanti quanto il fine e, tra i molti mezzi a disposizione, solo quelli EB sono etici perché garantiti dalla solidità delle sperimentazioni condotte secondo la dichiarazione di Helsinki e nel rispetto della dignità delle persone”.

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Carmine Iorio
Laureato in Farmacia. Dottorando in Etica della Comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica, Università degli Studi di Perugia