Con il provvedimento del TAR del Lazio, il pagamento del payback slitta da fine aprile a fine giugno. Si legge nel documento:
Avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell’art. 8 del D.L. n. 34/2023 si ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all’indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all’indicata data, l’amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l’importo originariamente richiesto oppure l’importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D’altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che “resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali” non specifica il relativo termine di adempimento, non potendosi, pertanto, se non fare riferimento all’indicata data del 30.6.2023.