Ridurre la burocrazia per restituire tempo alla relazione di cura. È questo uno degli obiettivi dichiarati del disegno di legge sulle Semplificazioni, che entrerà in vigore il 18 dicembre e che introduce alcune novità rilevanti per i medici di medicina generale (MMG). Un cambio di passo atteso da tempo, anche alla luce di un carico certificativo in costante crescita: secondo l’Osservatorio statistico INPS sul “Polo unico di tutela della malattia”, nel primo semestre 2025 sono stati trasmessi 16,5 milioni di certificati di malattia, con un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 76% proviene dal settore privato, a conferma di una dinamica ormai strutturale.
Il DDL Semplificazioni entra il vigore il 18 dicembre: che cosa cambia per i medici di famiglia?
Le misure previste dal provvedimento che incidono direttamente sull’attività dei medici di famiglia sono essenzialmente due: la possibilità di rilasciare certificati di malattia anche a distanza e l’estensione della prescrivibilità dei farmaci per patologie croniche fino a dodici mesi.
Telecertificazione: una svolta possibile, ma non immediata
L’articolo 58 del decreto equipara la certificazione effettuata tramite televisita a quella rilasciata in presenza, aprendo formalmente alla telecertificazione. Una novità potenzialmente rilevante, che tuttavia non sarà immediatamente operativa. Per la piena applicazione sarà infatti necessario un accordo in Conferenza Stato-Regioni, chiamata a definire casi e modalità di utilizzo della certificazione da remoto. Fino ad allora, resta l’obbligo per il medico di accertare di persona le condizioni del paziente.
Sul punto, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) ha annunciato che seguirà da vicino il percorso attuativo, partecipando attivamente alle determinazioni. L’esperienza maturata durante la pandemia rappresenta, secondo la Federazione, un patrimonio da valorizzare. Come sottolinea Nicola Calabrese, vicesegretario nazionale FIMMG, «la legge non prevede una tempistica certa per la definizione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni. Il Ministero della Salute dovrà predisporre una proposta e il nostro auspicio è che si arrivi a tempi certi, per poter avviare concretamente l’uso della telemedicina nell’attività quotidiana della medicina generale».
L’articolo 58 equipara la certificazione effettuata tramite televisita a quella rilasciata in presenza, aprendo formalmente alla telecertificazione
Anche sul piano organizzativo, secondo Calabrese è prematuro entrare nel dettaglio prima dell’intesa istituzionale. Tuttavia, il giudizio di merito sulla norma è positivo: «Non vediamo ostacoli particolari. Anzi, riteniamo che questa legge, nell’introdurre la possibilità di usare in maniera codificata strumenti di telemedicina per la medicina generale è una grande novità per accelerare quel processo di innovazione digitale della sanità pubblica che sta interessando la stessa medicina generale con il naturale coinvolgimento dei cittadini che, grazie a questa opportunità, insieme a noi inizieranno a utilizzare tali strumenti nell’ambito del SSN».
La posizione della FIMMG sulla telecertificazione è di piena condivisione. «Una legge dello Stato introduce strumenti innovativi per un’attività praticamente quotidiana – evidenzia Calabrese – La consideriamo una grande possibilità di innovazione tecnologica della medicina generale all’interno dei nostri processi assistenziali». Resta centrale, però, il tema delle garanzie: «Ci aspettiamo che l’accordo in Conferenza Stato-Regioni individui le modalità e le circostanze cliniche di utilizzo di questa modalità, con consapevolezza che tale modalità dovrà essere sicura per i cittadini e per i medici in termini di responsabilità professionale». Quanto al rischio di abusi, la valutazione è netta: «La certificazione falsa è un atto indipendente dagli strumenti che si utilizzano».
Prescrizioni fino a dodici mesi: meno ripetizioni, più continuità
L’altra novità del decreto, contenuta nell’articolo 62, riguarda la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci per le patologie croniche fino a un massimo di dodici mesi, riducendo la necessità di ripetere frequentemente le ricette. Anche in questo caso, l’operatività non sarà immediata: la norma prevede l’emanazione di un decreto ministeriale entro 90 giorni, che dovrà definire le modalità di attuazione a livello regionale.
Secondo la FIMMG, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. «Riteniamo che i tempi potranno essere un po’ più dilatati – spiega Calabrese – anche per la necessità degli adeguamenti tecnici dei sistemi regionali e nazionali su cui arrivano le nostre prescrizioni».
L’estensione della durata delle prescrizioni può rafforzare il monitoraggio dell’aderenza terapeutica
L’impatto potenziale sulla continuità dei percorsi assistenziali è però significativo. L’estensione della durata delle prescrizioni, accompagnata dall’evoluzione dei sistemi informativi e dalla cooperazione applicativa con le farmacie, può rafforzare il monitoraggio dell’aderenza terapeutica. «Questa innovazione – osserva Calabrese – consentirà ai medici non solo di prescrivere, ma di avere un maggiore controllo sulla regolarità dell’assunzione delle terapie croniche e, più in generale, sull’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici».
Il ruolo del farmacista e la collaborazione interprofessionale
In una nota, la FIMMG evidenzia ulteriori elementi di semplificazione: sarà possibile ottenere i farmaci prescritti anche sulla base della documentazione di dimissione ospedaliera o dei referti di pronto soccorso, senza attendere una nuova prescrizione del medico di famiglia. Una misura pensata per garantire continuità assistenziale, soprattutto nei periodi festivi e prefestivi, quando sono frequenti le dimissioni del venerdì.
Meno burocrazia, più cura: la sfida decisiva restano l’attuazione concreta e i tempi di applicazione
A regime, il medico indicherà nella ricetta ripetibile posologia e numero di confezioni dispensabili nell’arco massimo di dodici mesi, mantenendo la possibilità di sospendere o modificare la prescrizione in qualsiasi momento, in base alle esigenze di monitoraggio e all’aderenza del paziente. Il farmacista, dal canto suo, consegnerà un quantitativo sufficiente a coprire trenta giorni di terapia e comunicherà l’avvenuta dispensazione al medico di famiglia, in un’ottica di collaborazione strutturata nelle cure territoriali.
Più tempo clinico, meno attività ripetitive
Nel complesso, il giudizio della FIMMG sulla ricetta ripetibile è favorevole. «La consideriamo un’opportunità per ridurre l’impatto delle attività ripetitive che sottraggono tempo clinico ai medici – conclude Calabrese – e quindi la possibilità di avere più tempo per monitorare meglio l’aderenza dei pazienti affetti da cronicità al proprio percorso diagnostico terapeutico».
La direzione è tracciata: meno adempimenti amministrativi, più spazio alla cura. Ma tra l’intenzione normativa e la pratica quotidiana, il passaggio decisivo sarà ancora una volta quello dell’attuazione. E i tempi, almeno per ora, restano una variabile aperta.






