A marzo 2016 l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha lanciato PRIME (PRIority Medicines scheme), un programma nato con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di farmaci in patologie dove i pazienti presentano dei bisogni terapeutici insoddisfatti. Tramite PRIME, l’EMA offre supporto alle aziende per la generazione di dati affidabili su efficacia e sicurezza di un farmaco al fine di velocizzare il processo di valutazione e l’accesso al mercato.
Nella stessa direzione si è mossa l’Italia, con l’emanazione di leggi e decreti per accelerare l’accesso ai farmaci con evidente valore terapeutico e che permettono di far fronte a bisogni insoddisfatti.
L’Articolo 1 (commi 400 e 401) della Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) ha istituito due fondi, di 500 milioni di Euro ciascuno, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.
Nel Box 1 sono riportati i commi della legge che stabiliscono le modalità di finanziamento dei Fondi, ai quali hanno accesso solo i farmaci ai quali viene riconosciuta innovatività piena.
La Legge di Bilancio 2017 ha istituito due fondi per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi
I farmaci a innovatività condizionata, invece, non hanno accesso ai fondi, ma vengono inseriti immediatamente nei Prontuari Terapeutici Regionali, come previsto dal Decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 (convertito con modificazioni, dalla Legge n. 189 dell’8 novembre 2012). La Legge n. 232/2016 differenzia inoltre i farmaci innovativi e a innovatività condizionata per quanto riguarda la durata del requisito di innovatività che è, rispettivamente, di 36 e 18 mesi, mentre per tutti i farmaci interessati è previsto il monitoraggio dei registri AIFA.
Con quanto riportato nel comma 405, la Legge n. 232/2016 lascia al Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di erogazione dei fondi. Il 21 dicembre 2017 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha approvato il Decreto che sancisce l’intesa sullo schema di decreto disciplinante le modalità operative di erogazione delle risorse di cui ai commi 400 e 401 della Legge n. 232/2016. In particolare, viene definito che l’accesso ai fondi per i farmaci innovativi è previsto per tutte le Regioni a eccezione di Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna, province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia che aderisce solo al 50%. Inoltre, vengono definiti criteri e modalità differenti a seconda che i pazienti trattati siano o meno residenti nella Regione in oggetto.
Per identificare le modalità di riconoscimento dell’innovatività, e il conseguente accesso ai fondi, nell’art.1 comma 402 veniva richiesto all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di stabilire i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi (oncologici e non).
Con la Determina n. 519/2017 del 31 marzo 2017, successivamente aggiornata e sostituita dalla Determina 1535/2017 del 12 settembre 2017, l’AIFA ha recepito quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e ha stabilito i criteri per la classificazione e la procedura di valutazione per la permanenza del requisito dell’innovatività. Gli obiettivi principali della normativa sono garantire e armonizzare a livello nazionale il rapido accesso ai farmaci che dimostrano un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili e incentivare lo sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti.
Box 1. Legge 11 dicembre 2016 n. 232. Art. 1. Disposizioni in merito ai farmaci innovativi
- Comma 400. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni per l’anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Comma 401. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.
- Comma 406. La spesa per l’acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l’ammontare eccedente annualmente l’importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.
Un approccio multidimensionale
Nella premessa dell’Allegato 1 della Determina n. 1535/2017, in cui vengono riportati i criteri per la valutazione dell’innovatività, l’AIFA specifica che per «l’attribuzione del carattere di innovatività di un farmaco in relazione a una specifica indicazione è necessario che venga dimostrato il valore terapeutico aggiunto, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia a esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità di vita».
Il modello di valutazione dell’innovatività, che al momento è unico per tutti i farmaci, ma che in futuro potrà prevedere l’utilizzo di indicatori specifici, prevede un approccio multidimensionale che tiene conto di tre elementi fondamentali:
- il bisogno terapeutico;
- il valore terapeutico aggiunto;
- la qualità delle prove.
Bisogno terapeutico
Il bisogno terapeutico viene definito sulla base della disponibilità di alternative terapeutiche per la patologia in oggetto e degli esiti clinici ad esse associate. Ai fini del riconoscimento dell’innovatività in relazione a una specifica indicazione, il bisogno terapeutico, che è indice di quanto l’introduzione del nuovo trattamento sia necessario per far fronte alle esigenze terapeutiche di una popolazione di pazienti, viene classificato in cinque livelli – massimo, importante, moderato, scarso, assente (Tabella I) – descritti nel dettaglio nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività (Allegato 2 della Determina n. 1535/2017).
Bisogno terapeutico |
Massimo: assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione. |
Importante: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. |
Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente. |
Scarso: presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e con un profilo di sicurezza favorevole. |
Assente: presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole. |
Valore terapeutico aggiunto |
Massimo: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o comunque di modificarne significativamente la storia naturale. |
Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto rischio/beneficio rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. |
Moderato: maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni nelle quali sia ammissibile l’assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo rischio/beneficio più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. |
Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. |
Assente: assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. |
Qualità delle prove |
Alta/moderata/bassa/molto bassa: valutazione secondo il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) |
Tabella I. Livelli per la classificazione del bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e della qualità delle prove (Allegato 1 della Determina n. 1535/2017)
Box 2. Indicatori di efficacia in oncologia
- Il gold standard è la sopravvivenza globale (OS).
- In mancanza di dati di OS (che dovrà essere adeguatamente giustificata), in relazione al tipo di neoplasia e al setting terapeutico potranno essere considerati:
- sopravvivenza libera da progressione (PFS);
- sopravvivenza libera da malattia (DFS);
- durata della risposta completa;
- altri esiti surrogati di cui, anche in base all’entità dell’effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di beneficio clinico.
- L’adeguatezza dell’esito clinico selezionato sarà valutata anche in base al relativo profilo di tossicità.
Valore terapeutico aggiunto
Il valore terapeutico aggiunto viene definito sulla base dell’entità del beneficio clinico del nuovo trattamento, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. Nel Box 2 sono riportati gli indicatori di efficacia indicati dalla Determina per i farmaci oncologici. Anche in questo caso, ai fini del riconoscimento dell’innovatività il valore terapeutico aggiunto viene classificato in cinque livelli – massimo, importante, moderato, scarso, assente (Tabella I) – descritti nel dettaglio nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività.
Qualità delle prove
Per la valutazione della qualità delle prove scientifiche portate a supporto della richiesta di innovatività AIFA ha deciso di adottare il metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) in base al quale la qualità verrà definita alta, moderata, bassa o molto bassa, come riportato nel Modulo per la richiesta del riconoscimento dell’innovatività.
Nella valutazione di farmaci indicati per le malattie rare, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha previsto che si possa attribuire l’innovatività anche con una qualità delle prove di livello basso, purché in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto.
L’iter di valutazione
La procedura per il riconoscimento del requisito di innovatività di un farmaco, rispetto a una specifica indicazione, ha inizio in seguito a sottomissione della richiesta da parte dell’Azienda titolare dell’AIC, o di specifica indicazione della CTS dell’AIFA in presenza di evidenze scientifiche (anche senza richiesta da parte dell’Azienda). Al termine dell’iter di valutazione la CTS formula il giudizio di innovatività in base al profilo derivante dalla combinazione delle valutazioni assegnate a bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle prove. Di seguito vengono riportati i tre possibili esiti:
- innovatività riconosciuta, in presenza di bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto di livello massimo o importante e qualità delle prove alta. Per i farmaci con indicazione per le malattie rare (o altre malattie con tassi di prevalenza assimilabili), in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, l’innovatività potrà essere riconosciuta anche se la qualità delle prove è bassa;
- innovatività non riconosciuta, in presenza di un bisogno terapeutico e/o un valore terapeutico aggiunto di livello scarso o assente oppure qualità delle prove bassa o molto bassa;
- situazioni intermedie che verranno valutate singolarmente e che possono portare al riconoscimento di innovatività condizionata (o potenziale).
Al termine del processo la CTS rende disponibile una breve relazione nella quale descrive le valutazioni relativi ai tre ambiti considerati ed esprime il giudizio finale. Nella Tabella II sono riportati i tre possibili esiti.
Permanenza del carattere di innovatività | Attribuzione dei benefici economici1 | Accesso al fondo farmaci innovativi o farmaci oncologici innovativi | Inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali | |
Riconoscimento dell’innovatività | Massimo 36 mesi2 | X | X | X |
Riconoscimento dell’innovatività condizionata (o potenziale) | Massimo 18 mesi | – | – | X |
Mancato riconoscimento dell’innovatività | – | – | – | – |
Tabella II. Esiti della valutazione da parte della CTS e conseguenti benefici
1 Non applicazione degli sconti obbligatori (5% + 5%) e non applicazione del payback
2 Per il farmaco first in class, mentre eventuali followers che venissero in seguito riconosciuti innovativi in relazione alla medesima indicazione, la durata corrisponderà con il periodo residuo
Il richiedente potrà presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta dalla CTS, l’esito finale e la relazione verranno pubblicati sul sito web dell’AIFA contestualmente alla pubblicazione della determinazione di rimborsabilità e prezzo. Come riportato nelle prime righe dell’Allegato 1, infatti, l’ammissione alla rimborsabilità e il possibile riconoscimento dell’innovatività, pur basandosi sostanzialmente sulle stesse evidenze, rappresentano due procedure distinte tra le quali non esiste una consequenzialità automatica.
Procedura di rivalutazione
La Determina n. 1535/2017 prevede la possibilità di rivalutare un farmaco al quale è stata attribuita innovatività condizionata in seguito a istanza d’ufficio da parte di AIFA o richiesta dell’Azienda titolare di AIC. La procedura può essere attivata solo se sono disponibili nuove evidenze e dopo che sono decorsi almeno 18 mesi dalla prima valutazione. La rivalutazione può essere attivata anche per i farmaci ai quali è stata riconosciuta innovatività piena, nel caso emergano nuove evidenze. L’esito della rivalutazione può portare a mancata conferma del carattere di innovatività con conseguente rinegoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.
La procedura di riconoscimento di innovatività per una nuova indicazione di un farmaco che ha già ottenuto l’innovatività rispetto a un’altra indicazione potrà essere avviata dalla CTS autonomamente o su richiesta dell’azienda titolare dell’AIC.
Il bilancio del primo anno
Farmaci valutati
I farmaci ai quali viene riconosciuta innovatività piena e condizionata vengono inseriti negli elenchi dei farmaci innovativi dell’AIFA e pubblicati periodicamente sul sito dell’Agenzia. Attualmente, tra i farmaci non oncologici che accedono ai fondi emergono due macroaree terapeutiche: epatite C e malattie rare.
Da Aprile 2017 i farmaci che hanno ultimato la procedura di valutazione e per cui è terminato anche il processo di negoziazione del prezzo e definizione delle condizioni di rimborso sono 29. Di questi, a 11 è stata riconosciuta innovatività piena (di 5 oncologici), a 7 è stata attribuita innovatività condizionata, mentre ai restanti 11 non è stato riconosciuto carattere di innovatività (Tabella III).
Nome commerciale (principio attivo, azienda) | Indicazione | Bisogno terapeutico | Valore terapeutico aggiunto | Qualità delle prove |
Innovatività riconosciuta | ||||
Alecensa (alectinib, Roche) | Carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (monoterapia, I linea) | Moderato | Importante | Moderata |
Darzalex (daratumumab, Janssen Cilag) | Mieloma multiplo (in combinazione) | Moderato | Importante | Moderata |
Dupixent (dupilumab, Sanofi-Aventis Groupe) | Dermatite atopica da moderata a grave in pazienti adulti eleggibili per la terapia sistemica | Importante | Moderato | Alta |
Maviret (glecaprevir/pibrentasvir, Abbvie) | HCV | Importante | Importante | Moderata |
Oxervate, (cenegermin, Dompè Farmaceutici) | Cheratite neurotrofica | Importante | Importante | Bassa |
Prevymis (letermovir, Merck Sharp & Dohme Limited) | Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche | Moderato | Importante | Alta |
Qarziba (dinutuximab beta, Eusa Pharma (UK) Limited) | Neuroblastoma ad alto rischio | Massimo | Importante | Moderata |
Rydapt (midostaurina, Novartis Europharm Limited) | Leucemia mieloide acuta di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva (in combinazione) | Moderato | Importante | Moderata |
Spinraza (nusinersen, Biogen) | Atrofia muscolare spinale 5q | Massimo | Importante | Bassa |
Tecentriq (atezolizumab, Roche Registration Limited) | Carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (in monoterapia) | Importante | Moderato | Moderato |
Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, Gilead) | HCV | Importante | Importante | Moderata |
Innovatività condizionata | ||||
Alecensa (alectinib, Roche) | Carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo per la chinasi del linfoma anaplastico in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib | Moderato | Moderato | Moderata |
Besponsa (inotuzumab ozogamicin, Pfizer) | Leucemia linfoblastica acuta da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria (in monoterapia) | Moderato | Moderato | Moderata |
Humira (adalimumab, Abbvie) | Uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite | Importante | Moderato | Moderata |
Ibrance (palbociclib, Pfizer) | Carcinoma mammario non-HER2 (in associazione) | Moderato | Moderato | Moderata |
Imbruvica (ibrutinib, Janssen Cilag) | Leucemia linfocitica cronica precedentemente non trattata (monoterapia) | Moderato | Moderato | Moderata |
Opdivo (nivolumab, Bristol Myers Squibb) | Carcinoma squamoso della testa e del collo negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino (monoterapia) | Importante | Moderato | Moderata |
Revlimid (lenalidomide, Celgene) | Mantenimento mieloma multiplo dopo di trapianto autologo di cellule staminali | Moderato | Moderato | Moderata |
Innovatività non riconosciuta | ||||
Darzalex (daratumumab, Janssen Cilag) | Mieloma multiplo (in monoterapia) | Importante | Moderato | Bassa |
Ibrance (palbociclib, Pfizer) | Carcinoma mammario non-HER2 (in monoterapia o in associazione) | Importante | Scarso | Moderata |
Ocaliva (acido obeticolico, Intercept Pharma) | Colangite biliare primitiva (in monoterapia o in associazione) | Massimo | Scarso | Bassa |
Ocrevus (ocrelizumab, Roche) | Sclerosi multipla primariamente progressiva in fase precoce | Massimo | Scarso | Moderata |
Olumiant (baricitinib, Eli Lilly) | Artrite reumatoide (in monoterapia o in associazione) | Moderato | Scarso | Alta |
Opdivo (nivolumab, Bristol Myers Squibb) | Carcinoma uroteliale (in monoterapia) | Importante | Non valutabile | Bassa |
Qarziba (dinutuximab beta, Eusa Pharma (UK) Limited) | Pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o refrattario, con o senza malattia residua | Massimo | Importante | Molto bassa |
Rydapt (midostaurina, Novartis Europharm Limited) | Mastocitosi sistemica aggressiva, mastocitosi sistemica associata a neoplasie ematologiche o leucemia mastocitica (monoterapia) | Importante | Scarso | Bassa |
Zalmoxis (linfociti T allogenici geneticamente modificati, MolMed) | Trapianto aploidentico di cellule staminali emopoietiche in neoplasie maligne ematologiche ad alto rischio | Moderato | Moderato | Molto bassa |
Zavicefta (ceftazidime/avibactam, Pfizer) | Trattamento cIAI, cUTI e HAP, infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi | Importante | Scarso | Bassa e molto bassa |
Zinplava (Bezlotoxumab, Merck Sharp & Dohme) | Prevenzione della recidiva dell’infezione da Clostridium difficile | Importante | Moderato | Bassa |
Tabella III. Elenco dei farmaci valutati per l’innovatività dopo la pubblicazione della Determina n. 1535/2017 (ultimo aggiornamento 26/09/2018)
cIAI = infezione intra-addominale complicata; cUTI = infezione complicata del tratto urinario; HAP = polmonite acquisita in ospedale; HCV = virus dell’epatite C
Tra i farmaci che hanno ottenuto il riconoscimento di innovatività piena, due sono indicati nel trattamento dell’HCV (Maviret e Vosevi) ed entrambi hanno ricevuto giudizio “importante” alle voci bisogno terapeutico e valore terapeutico aggiunto e giudizio “moderato” per quanto riguarda la qualità delle prove. In questo caso, anche in assenza di qualità delle prove alta, è stata loro riconosciuta l’innovatività in quanto erano presenti le stesse caratteristiche che hanno consentito di riconoscere l’innovatività agli altri farmaci della stessa classe. I benefici riconosciuti dureranno fino alla decadenza dell’innovatività di Epclusa (first in class). Due sono i farmaci oncologici ad aver ottenuto l’innovatività dopo l’emanazione della Determina n. 1535/2017: Tecentriq, in relazione all’indicazione per il trattamento in monoterapia del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, e Darzalex in relazione all’indicazione per il trattamento del mieloma multiplo in combinazione con lenalidomide e desametasone (o bortezomib e desametasone). In quest’ultimo caso, anche se il bisogno terapeutico è stato giudicato “moderato”, il valore terapeutico aggiunto “importante” e la qualità delle prove “moderata”, a Darzalex è stata riconosciuta l’innovatività, mentre in relazione all’indicazione per il trattamento del mieloma multiplo in monoterapia, pur in presenza di un bisogno clinico “importante”, non gli è stata riconosciuta l’innovatività a causa di un valore terapeutico aggiunto di difficile definizione e una qualità delle prove giudicata “bassa”.
Una qualità delle prove “bassa” è stata attribuita anche a Oxervate rispetto all’indicazione nel trattamento della cheratite neurotrofica, tuttavia trattandosi di un farmaco orfano, e in presenza di un bisogno terapeutico e di un valore terapeutico aggiunto valutati come “importanti”, gli è stata riconosciuta l’innovatività. Infine, anche Spinraza ha ricevuto l’innovatività, nonostante la qualità delle prove sia stata giudicata bassa, in virtù della rarità della patologia (atrofia muscolare spinale 5q) e dell’assenza di alternative terapeutiche (il bisogno terapeutico è stato infatti definito “massimo”).
In generale, dall’analisi delle schede di valutazione pubblicate dall’AIFA, il parametro più influente sembra essere il valore terapeutico aggiunto: tra i farmaci con innovatività riconosciuta e condizionata infatti il valore terapeutico aggiunto è sempre “importante” o “moderato”. In presenza di un valore terapeutico aggiunto “scarso”, invece, anche in presenza di un bisogno terapeutico “importante”, non è stata riconosciuta l’innovatività (Tabella III).
Fondi spesi
Dai dati riportati nel Monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale relativo al periodo gennaio-dicembre 2017, è emerso che le Regioni hanno speso quasi 144 milioni di euro per l’acquisto dei farmaci innovativi non oncologici e poco più di 400 milioni per i farmaci innovativi oncologici, per un totale di circa 550 milioni, pari a poco più del valore di un singolo fondo (cfr. Appendice). Una delle ragioni della mancata spesa dei fondi erogati potrebbe essere legata al ritardo con il quale è stato pubblicato il Decreto che ha definito le modalità operative di erogazione dei fondi, la cui assenza potrebbe aver creato incertezza nelle Regioni nel corso del 2017. Inoltre il risultato del 2017 potrebbe anche essere stato influenzato dal computo del payback per i farmaci anti-epatite C relativo agli anni 2016 e 2017.
Nel 2017 le Regioni hanno speso quasi 144 milioni di euro per l’acquisto dei farmaci innovativi non oncologici e poco più di 400 milioni per i farmaci innovativi oncologici
Il Decreto del 16 febbraio 2018 ha sostituito il Decreto del 21 dicembre 2017 e ha stabilito che le Regioni, attraverso un sistema a rimborso (acconto attraverso il criterio del riparto del Fondo Sanitario Nazionale e un conguaglio a valle), provvedano alla ripartizione delle risorse stanziate. Secondo l’ultimo rapporto OsMed, nonostante una relativamente bassa spesa per l’acquisto di farmaci innovativi non oncologici, nel 2017 i consumi sono aumentati di quasi il 12% rispetto al 2016 permettendo un più ampio accesso alle terapie innovative. La riduzione della spesa registrata, pari a circa il 38% rispetto al 2016, sembrerebbe essere correlata alla negoziazione dei prezzi avvenuta nel corso del 2017, soprattutto per i farmaci per il trattamento dell’HCV.
I dati provvisori riportati nel documento di Monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale relativo al periodo gennaio-aprile 2018 riportano cifre in merito all’utilizzo dei fondi con una spesa pari a quasi 284 milioni per i farmaci innovativi non oncologici (non sono presenti tetti di prodotto e accordo prezzo/volume) e poco più di 177 milioni per i farmaci innovativi oncologici.
Ai fini di una migliore allocazione delle risorse e per valutare la congruità dei fondi stanziati per i farmaci innovativi la Legge di Bilancio 2018, nei commi 408 e 409 dell’articolo 1, stabilisce l’avvio di «un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo». Il monitoraggio verrà effettuato su una o più aree terapeutiche e si baserà sui dati di Real World Evidence e sulle informazioni riportate nei registri di farmaci innovativi sottoposti a monitoraggio AIFA.
Bibliografia di riferimento
- AIFA. Determina n. 1535/2017. Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18-09-2017
- AIFA. Elenchi farmaci innovativi (aggiornamento 18/09/2018). www.agenziafarmaco.gov.it/content/elenco-aggiornato-farmaci-innovativi-0
- AIFA. Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale. www.agenziafarmaco.gov.it/content/monitoraggio-spesa-farmaceutica
- AIFA. Report di valutazione dell’innovatività per indicazione terapeutica (aggiornamento 26/09/2018). www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/report_valutazione_innovativita_26.09.2018.ods
- Conferenza Stato Regioni. Rep. Atti n. 239/CSR del 21 dicembre 2017
- EMA. PRIME – Priority Medicine. Disponibile su www.ema.europa.eu
- L’uso dei farmaci in Italia – Rapporto OsMed 2017.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017
- Ministero della Salute. Decreto 16 febbraio 2018 . Gazzetta Ufficiale n. 81 del 07-04-2018
Appendice
Regione | A | (B = A / Totale) × 100 | C=A2 |
Spesa tracciabilità (spesa totale) | Inc. % spesa tracciabilità | Spesa al netto dei PayBack | |
Piemonte | 27.573.168 | 6,70 | 27.573.168 |
Valle d’Aosta | 567.602 | 0,10 | 567.602 |
Lombardia | 57.677.432 | 14,10 | 57.677.432 |
P.A. Bolzano | 4.142.696 | 1,00 | 4.142.696 |
P.A. Trento | 2.746.301 | 0,70 | 2.746.301 |
Veneto | 26.960.378 | 6,60 | 26.960.378 |
Friuli VG | 11.073.687 | 2,70 | 11.073.687 |
Liguria | 13.520.511 | 3,30 | 13.520.511 |
Emilia Romagna | 37.166.614 | 9,10 | 37.166.614 |
Toscana | 34.642.607 | 8,50 | 34.642.607 |
Umbria | 7.066.417 | 1,70 | 7.066.417 |
Marche | 12.697.864 | 3,10 | 12.697.864 |
Lazio | 42.156.394 | 10,30 | 42.156.394 |
Abruzzo | 9.096.320 | 2,20 | 9.096.320 |
Molise | 1.741.361 | 0,40 | 1.741.361 |
Campania | 42.206.925 | 10,30 | 42.206.925 |
Puglia | 29.074.904 | 7,10 | 29.074.904 |
Basilicata | 3.746.988 | 0,90 | 3.746.988 |
Calabria | 9.117.554 | 2,20 | 9.117.554 |
Sicilia | 24.880.980 | 6,10 | 24.880.980 |
Sardegna | 11.389.689 | 2,80 | 11.389.689 |
Italia | 409.246.391 | 100,00 | 409.246.391 |
Spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2017 per i medicinali innovativi1 oncologici che accedono al fondo del Ministero della Salute, previsto ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio 2017 – (Dato Tracciabilità DM 2004). Modificata da Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale gennaio-dicembre 2017 (aggiornamento 01/06/2018)
1 L’elenco di medicinali che alla data del 31 dicembre 2017 accedono al fondo degli innovativi oncologici include: Abraxane, Imbruvica, Keytruda, Opdivo, Perjeta, Zydelig. Perjeta ha perso il requisito di innovatività in data 7 Luglio 2017. Per il farmaco Abraxane si considera il valore complessivo che comprende oltre ai flussi per l’indicazione terapeutica “adenocarcinoma metastatico del pancreas”, per cui il farmaco possiede il requisito dell’innovatività, anche i dati relativi alle prescrizioni per “tumore metastatico della mammella”, attualmente non scorporabili dal totale.
2 Per il periodo gennaio–dicembre non risultano Payback relativi ai farmaci innovativi oncologici.
Regione | A | (B = A / Totale) × 100 | C | D = A-C |
Spesa tracciabilità2 (spesa totale) | Inc. % spesa tracciabilità | Payback innovativi non oncologici Classe A3 | Spesa al netto dei PayBack | |
Piemonte | 67.756.389 | 7,50 | 55.527.840 | 12.228.549 |
Valle d’Aosta | 957.368 | 0,10 | 843.928 | 113.441 |
Lombardia | 175.049.311 | 19,40 | 124.036.017 | 51.013.294 |
P.A. Bolzano | 3.303.993 | 0 | 2.441.599 | 862.394 |
P.A. Trento | 3.620.706 | 0,40 | 3.077.357 | 543.349 |
Veneto | 58.684.975 | 6,50 | 45.412.999 | 13.271.976 |
Friuli VG | 12.706.382 | 1,40 | 7.675.373 | 5.031.010 |
Liguria | 23.905.708 | 2,70 | 19.239.492 | 4.666.216 |
Emilia Romagna | 64.462.014 | 7,20 | 58.196.267 | 6.265.748 |
Toscana4 | 47.667.935 | 5,30 | 49.791.012 | -2.123.077 |
Umbria | 10.111.451 | 1,10 | 6.564.791 | 3.546.660 |
Marche | 14.831.723 | 1,60 | 12.358.591 | 2.473.132 |
Lazio | 68.262.322 | 7,60 | 58.862.486 | 9.399.837 |
Abruzzo | 12.934.109 | 1,40 | 9.383.831 | 3.550.278 |
Molise | 3.497.244 | 0,40 | 3.403.203 | 94.041 |
Campania | 131.128.001 | 14,60 | 126.537.300 | 4.590.701 |
Puglia | 66.511.052 | 7,40 | 61.248.702 | 5.262.350 |
Basilicata | 8.317.386 | 0,90 | 6.219.793 | 2.097.593 |
Calabria | 30.860.818 | 3,40 | 26.827.329 | 4.033.489 |
Sicilia | 67.116.723 | 7,50 | 54.542.899 | 12.573.824 |
Sardegna | 28.675.291 | 3,20 | 24.457.885 | 4.217.407 |
Italia | 900.360.903 | 100,00 | 756.648.693 | 143.712.210 |
Spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2017 per i medicinali innovativi1 non oncologici che accedono al fondo del Ministero della Salute, previsto ai sensi dell’art. 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , legge di Bilancio 2017 – (Dato Tracciabilità DM 2004). Modificata da Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale gennaio-dicembre 2017 (aggiornamento 01/06/2018)
1 L’elenco di medicinali che alla data del 31 dicembre 2017 accedono al fondo degli innovativi non oncologici include: Daklinza, Exviera, Harvoni, Kalydeco, Olysio, Sovaldi, Viekirax, Zepatier, Epclusa, Spinraza e Maviret. Nell’elenco è compreso inoltre il farmaco Strimvelis, di classe H, per cui non sono presenti dati di tracciabilità. Con Determina AIFA del 22 maggio 2017 (G. U. n.126 del 01/06/2017) le specialità Sovaldi e Harvoni a partire dal 02/06/2017 sono riclassificate in fascia C , pertanto dalla data dal 2 giugno 2017 non contribuiscono più alla spesa farmaceutica del SSN e sono esclusi dal fondo degli innovativi.
2 I dati di tracciabilità per il farmaco Epclusa sono al netto delle note di credito relative all’accordo p/v vigente. Per il farmaco Olysio non sono presenti dati di tracciabilità per i mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre (AIC 043441017) e per il mese di Agosto (AIC 043441029).
3 Comprende: i) tetti di prodotto e Accordi Prezzo /Volume gennaio-dicembre 2017 per un totale di 306,7 milioni di euro. Sono compresi i payback pubblicati in GU nel periodo indicato con dettaglio regionale (seguendo il criterio di cassa) relativi al farmaco Kalydeco per un valore pari a 3,1 milioni (GU 34 del 10.2.2017), e per i farmaci Sovaldi e Harvoni i PayBack previsti dalla Determina AIFA del 12 aprile 2017 e pubblicati in GU 94 dl 22,4,2017 (rispettivamente 28,7 e 36,0 milioni di euro), i PayBack pubblicati in GU 159 del 10-07-2017 ( rispettivamente 106,8 e 109,4 milioni di euro) e i PayBack pubblicati in GU 297 del 21.12.2017 (rispettivamente 13,1 e 9,7 milioni); ii) MEA per un valore pari 449,9 milioni di euro. Con riferimento ai MEA , l’AIFA ha avviato una attività di verifica e validazione dei dati relativamente all’Importo effettivamente pagato dalle Aziende rispetto alle PDP (Proposte di Pagamento), utilizzate per il calcolo dell’Importo nei precedenti monitoraggi. Il dato è oggi disponibile per tutte le aziende interessate e si riferisce ai dati estratti dalla piattaforma al 25.05.2018 per l’anno 2017. Essendo il registro uno strumento dinamico, i valori dei MEA possono risultare diversi rispetto a precedenti estrazioni relative al medesimo periodo di osservazione.
4 Il dato della spesa netta per la regione Toscana risulta negativo per effetto di valori dei PB più elevati rispetto ai dati di spesa di tracciabilità. Tali valori sono in particolare determinati di PB relativi ai farmaci Sovaldi e Harvoni con competenza precedente all’anno 2017.