Home Blog Page 333

Originatori vs biosimilari: le ultime notizie dal congresso ECCO 2018

Lo switch dal punto di vista economico

L’avvento dei farmaci biologici inibitori del fattore di necrosi tumorale (Tumor Necrosis Factor, TNF) ha rappresentato un punto di svolta nel trattamento della malattia di Crohn, della colite ulcerosa, della spondiloartrite, dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della psoriasi cronica a placche. Tuttavia questi farmaci sono associati a elevati costi che incidono notevolmente sulla gestione di questo gruppo di malattie.

Infatti, come evidenziato dallo studio di Lalisang et al., presentato al 13° Congresso dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), che si è tenuto a Vienna dal 14 al 17 febbraio 2018, nelle ultime decadi il driver di costo nella gestione della malattia di Crohn è passato dalla voce ospedalizzazione alla voce farmaci, in particolare i biologici.

Figura 1. Dettaglio dei costi e costo totale medio per periodo di tempo a 1 e 5 anni dalla diagnosi di malattia di Crohn. Modificata da [Lalisang, 2018]

Nello studio sono stati inclusi 1.108 pazienti con malattia di Crohn con almeno 1 anno di follow-up presenti nella coorte di pazienti Inflammatory Bowel Disease South Limburg (IBDSL), che raccoglie, dal 1991, i dati clinici e fenotipici dei pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa nell’area geografica di South Limburg in Olanda. Sulla base dell’anno di diagnosi i pazienti inclusi nello studio sono stati suddivisi in tre periodi temporali (1991-1998, 1999-2000 e 2006-2011) e sono stati seguiti fino a 5 anni dalla diagnosi, alla perdita al follow-up o alla data di fine raccolta dati (2014).

Come riportato in Figura 1, nel corso dei tre periodi di tempo considerati si evidenzia, sia a 1 anno che a 5 anni dalla diagnosi, una riduzione dei costi di ospedalizzazione e un aumento dei costi dei farmaci. Il costo relativo agli interventi chirurgici e agli esami diagnostici resta invece pressoché costante.

Analizzando nel dettaglio i costi relativi ai farmaci emerge nel corso del tempo un aumento della quota relativa ai farmaci biologici (p < 0,001) e una riduzione dell’utilizzo di mesalazina (p < 0,001), mentre rimangono invariate le quote di utilizzo di steroidi e immunomodulatori. In particolare, a 5 anni dalla diagnosi, i farmaci biologici rappresentavano il 4%, 38% e 63% dei costi totali di gestione del paziente con malattia di Crohn, nei periodi 1991-1998, 1999-2005 e 2006-2011, rispettivamente. Alla luce dei risultati di questo studio, che evidenziano come i costi dei farmaci biologici siano diventati nel corso degli anni il principale driver di costo di gestione della malattia di Crohn, appare evidente il potenziale risparmio in termini economici derivante dall’adozione dei biosimilari.

Lo switch dal punto di vista clinico

L’adozione dei farmaci biosimilari, in sostituzione dei corrispondenti originatori, rappresenta una scelta razionale non solo dal punto di vista economico, ma anche clinico, come ribadito nella fase di estensione dello studio NOR-SWITCH.

Lo studio NOR-SWITCH originale era uno studio di 52 settimane, randomizzato, in doppio-cieco, di non-inferiorità dello switch da infliximab originator (IFX) a biosimilare (CT-P13), rispetto al trattamento continuativo con IFX, in termini di efficacia, sicurezza e immunogenicità. Lo studio aveva coinvolto 482 pazienti con malattia di Crohn, colite ulcerosa, spondiloartrite, artrite reumatoide, artrite psoriasica e psoriasi cronica a placche, che erano in trattamento con IFX da almeno 6 mesi. I pazienti inclusi sono stati randomizzati a continuare il trattamento con IFX o a effettuare il passaggio al biosimilare e i risultati hanno dimostrato la non-inferiorità dello switch da IFX a CT-P13 al trattamento continuativo con IFX.

Figura 2. Endpoint primario della fase di estensione dello studio NOR-SWITCH. Modificata da [Jørgensen, 2018]

Nella fase di estensione, presentata da Jørgensen al congresso ECCO 2018, sono stati inclusi 380 dei 438 pazienti che avevano completato lo studio originale al fine di valutare efficacia, sicurezza e immunogenicità del trattamento con IFX a 78 settimane (gruppo di mantenimento) rispetto allo switch alla settimana 52 da IFX a CT-P13 (gruppo switch). L’endpoint primario, rappresentato dal peggioramento complessivo della malattia durante il follow-up, è stato raggiunto nel 16,8% dei pazienti nel gruppo di mantenimento e nell’11,6% dei pazienti nel gruppo switch. Analizzando i risultati per patologia, un peggioramento globale di malattia si è verificato nel 20,6% e nel 13,1% dei pazienti con malattia di Crohn e nel 15,4% e 2,9% dei pazienti con colite ulcerosa, nel gruppo di mantenimento e nel gruppo switch, rispettivamente. Questi risultati erano all’interno dei margini pre-specificati di non-inferiorità (Figura 2). L’incidenza di eventi avversi, lo sviluppo di anticorpi anti-farmaco e le misurazioni degli outcome riportati dai pazienti erano simili nei due gruppi di trattamento.

Lo switch dal punto di vista del paziente

Il tema dello switch e dell’intercambiabilità da farmaco biologico a biosimilare deve essere affrontato tenendo in considerazione anche il punto di vista del paziente, che ha bisogno di essere supportato e informato dal personale sanitario nella scelta del trattamento. Un’indagine presentata da Baudrant et al. al congresso ECCO 2018 è stata condotta al fine di raccogliere l’opinione dei pazienti in trattamento con infliximab in merito al passaggio al biosimilare e identificare le eventuali barriere allo switch.

L’indagine è stata condotta nel 2016 e ha coinvolto 76 pazienti con IBD afferenti a un ambulatorio di gastroenterologia; sono inoltre stati inclusi 25 pazienti reumatologici e 5 pazienti di medicina interna al fine di identificare eventuali punti in comune al di là della patologia. Nel Box 1 sono riportate le risposte emerse dall’indagine nei pazienti con IBD. Le risposte ottenute erano simili anche nei pazienti “controllo”.

Dai risultati delle interviste ai pazienti emerge la necessità di una maggiore comunicazione al paziente sul concetto di terapia con farmaci biologici e sul ruolo dei biosimilari. L’utilizzo di poster e booklet, associato a un confronto con lo specialista, possono aiutare il paziente a informarsi sui trattamenti e superare eventuali timori e resistenze.

Box 1. Risposte all’indagine nei pazienti con IBD

  • Il 57% è donna
  • Età media 41 anni
  • Il 61% ha avuto meno di tre trattamenti precedenti a infliximab
  • Il 72% riferisce eventi avversi con infliximab
  • Il 60% è favorevole ai generici
  • Il 86,8% non ha mai sentito parlare dei biosimilari
  • Il 56,6% sarebbe d’accordo allo switch sulla base dell’equivalente profilo di efficacia e tollerabilità del biosimilare
  • Il 27,6% ha rifiutato lo switch a causa della fiducia e dell’abitudine con il principio attivo infliximab, l’ipotesi di inefficacia dello switch e la paura di una perdita di efficacia con il biosimilare
  • Il 15,8% era esitante e avrebbe avuto bisogno dell’opinione di uno specialista per convincersi. In particolare questi pazienti erano spaventati dai possibili effetti collaterali e avevano bisogno di essere rassicurati

Fonte

  • Lalisang R, et al. Assessment of direct healthcare cost drivers of Crohn’s disease in a Dutch population-based cohort study shows a major shift. Congresso ECCO 2018, Digital Oral Presentations n. 034.
  • Jørgensen KK, et al. Long-term efficacy and safety of biosimilar infliximab (CT-P13) after switching from originator infliximab: Explorative subgroup analyses in IBD from the NOR-SWITCH EXTENSION trial. Congresso ECCO 2018, Poster n. 483
  • Baudrant M, et al. Interchangeability by a biosimilar of infliximab: What do patients think? Congresso ECCO 2018, Poster n. 780

La sanità al secondo posto tra la spese della pubblica amministrazione: un’indagine Eurostat

In Europa la spesa per la sanità rappresenta il 7,1% del Pil e si afferma come la seconda voce di spesa delle amministrazioni pubbliche, superata solo dai costi sostenuti per la protezione sociale che, nei 28 paesi dell’Unione Europea (UE-28), equivalgono al 19,1% del Pil. Sono questi i risultati emersi da una pubblicazione online di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea (UE), nella quale sono riportate le statistiche sulla ripartizione della spesa pubblica nei paesi dell’UE suddivise per le diverse funzioni, come indicato dalla classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (Classification Of Function Of Government – COFOG).

In particolare, la COFOG prevede una prima suddivisione delle funzioni di governo in 10 divisioni che descrivono gli obiettivi generali: servizi generali delle pubbliche amministrazioni; difesa; ordine pubblico e sicurezza; affari economici; protezione dell’ambiente; abitazioni e assetto territoriale; sanità; attività ricreative, culturali e di culto; istruzione; protezione sociale. Ogni divisione è poi suddivisa in gruppi e ogni gruppo in classe, entrambe queste suddivisioni definiscono i mezzi con cui gli obiettivi vengono raggiunti.

Il dato di spesa sanitaria relativo all’Italia è in linea con la media degli altri paesi europei ed equivale al 7% del Pil nazionale, tuttavia, a differenza della media UE, rappresenta la terza voce di spesa dopo quella per la protezione sociale e i servizi generali (21,1% e 7,9% del Pil, rispettivamente).

Figura 1. Spesa pubblica per funzione in Europa e in Italia (anno 2016)

Fonte: Eurostat. Government expenditure by function

Tra i paesi dell’UE-28 la più alta spesa per la sanità è stata riportata da Norvegia (8,7% del Pil), Danimarca (8,6% del Pil), Francia (8,1% del Pil) e Austria (8,0% del Pil). Altri paesi, quali Olanda, Regno Unito, Islanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Belgio, Finlandia e Germania, riportano percentuali al di sotto dell’8% del Pil, ma comunque superiori rispetto alla media europea del 7,1%, mentre Romania (4% del Pil), Lettonia (3,7% del Pil), Cipro (2,6% del Pil) e Svizzera (2,2% del Pil) hanno le percentuali di spesa per la sanità più basse all’interno dell’UE-28.

In termini assoluti, la spesa sanitaria sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dei 28 Stati membri dell’UE è cresciuta in modo regolare passando dal 13,7% della spesa totale nel 2002, al 14,7% nel 2009 e al 15,3% del 2016. In termini di percentuale del Pil la crescita è stata dal 6,2% del 2002 al 7,1% del 2016, con un picco pari al 7,3% registrato negli anni di esordio della crisi economica (2009 e 2010) a causa di una riduzione del Pil nominale e non a un aumento della spesa sanitaria.

Tra i gruppi in cui è suddivisa la funzione Sanità, in Italia la voce che ha più peso è quella relativa ai Servizi ospedalieri (3% del Pil), seguita dai Servizi non ospedalieri (2,6% del Pil) e da Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari (0,8% del Pil). Servizi di sanità pubblica, R&S e Sanità n.a.c. sono invece al di sotto dello 0,5% del Pil.

Gruppo

Classe

Contenuto della classe

07.1
Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

07.1.1
Prodotti farmaceutici

Fornitura di prodotti farmaceutici destinati al consumo o all’utilizzo di singoli individui o di famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di prodotti farmaceutici.

07.1.2
Altri prodotti sanitari

Fornitura di altri prodotti sanitari destinati al consumo o all’utilizzo di singoli individui o di famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di altri prodotti sanitari.

07.1.3
Apparecchi e attrezzature terapeutiche

Fornitura di apparecchi e attrezzature terapeutiche destinati all’utilizzo da parte di singoli individui o famiglie all’esterno delle strutture o istituzioni sanitarie.

Amministrazione, funzionamento o supporto alla fornitura di apparecchi e attrezzature terapeutiche.

07.2
Servizi non ospedalieri

07.2.1
Servizi

medici generici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche di medicina generale e da medici generici.

Fornitura di servizi medici generali a pazienti non ospedalizzati; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno ai servizi medici generali forniti dalle cliniche di medicina generale e dai medici generici.

07.2.2
Servizi medici specialistici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche mediche specialistiche e da medici specialisti a pazienti non ospedalizzati.

Fornitura di servizi medici specialistici a pazienti non ospedalizzati; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno ai servizi medici specialistici forniti da cliniche mediche specialistiche e da medici specialisti.

07.2.3
Servizi odontoiatrici

Questa classe comprende i servizi forniti da cliniche odontoiatriche generali o specialistiche e da dentisti, specialisti dell’igiene orale o ausiliari odontoiatrici.

Fornitura di servizi odontoiatrici per pazienti esterni; amministrazione, ispezione, funzionamento e supporto a servizi odontoiatrici forniti da cliniche odontoiatriche specialistiche o generiche e da dentisti, specialisti dell’igiene orale o altri ausiliari odontoiatrici.

07.2.4
Servizi paramedici

Fornitura di servizi sanitari paramedici per pazienti esterni; amministrazione, ispezione, funzionamento e supporto a servizi sanitari forniti da cliniche gestite da infermiere, levatrici, fisioterapisti, ergoterapisti, logoterapisti o altro personale paramedico, o a servizi sanitari forniti da infermiere, levatrici e personale paramedico presso strutture diverse dagli ambulatori, a domicilio o presso altre istituzioni non mediche.

07.3
Servizi ospedalieri

07.3.1
Servizi ospedalieri generici

Fornitura di servizi ospedalieri generici; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a ospedali che non limitano il loro servizio ad una particolare specializzazione medica.

07.3.2
Servizi ospedalieri specialistici

Fornitura di servizi ospedalieri specialistici; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a ospedali che limitano il loro servizio ad una particolare specializzazione medica.

07.3.3
Centri di servizi per la maternità e medici

Fornitura di servizi per centri medici e per maternità; amministrazione,

ispezione, funzionamento o sostegno a servizi per centri medici e per maternità; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi per centri per maternità e medici.

07.3.4
Case di cura e riabilitazione

Fornitura di servizi relativi a case di cura e riabilitazione; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi relativi a case di cura e riabilitazione.

07.4
Servizi di sanità

pubblica

07.4.1
Servizi

di sanità pubblica

Fornitura di servizi di sanità pubblica; amministrazione, ispezione, funzionamento o sostegno a servizi di sanità pubblica, quali banche del sangue, servizi per l’individuazione delle malattie, servizi di prevenzione, monitoraggio, raccolta di dati epidemiologici, servizi di pianificazione familiare e così via; predisposizione e diffusione di informazioni in materia di sanità pubblica.

07.5
R&S per la sanità

07.5.1
R&S per la sanità

Amministrazione e funzionamento degli enti pubblici impegnati nella ricerca applicata e nello sviluppo sperimentale relativo alla sanità; sovvenzioni, prestiti e sussidi a supporto della ricerca applicata e dello sviluppo sperimentale relativi alla sanità svolti da enti non governativi quali istituti di ricerca ed università.

07.6
Sanità n.a.c.

07.6.1
Sanità n.a.c.

Amministrazione, funzionamento o sostegno alle attività relative alla sanità che non rientrano nei gruppi (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) o (07.5); attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci relativi alla sanità in generale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa per la fornitura di servizi sanitari, incluso il rilascio di licenze per istituzioni mediche e per il personale medico e paramedico; produzione e diffusione di informazioni generali, documentazione tecnica e statistiche sulla sanità.

Gruppi, classi e descrizione delle classi per la divisione Sanità (07) secondo la COFOG

Fonte: ISTAT

n.a.c. = attività non altrimenti classificate

Figura 2. Spesa totale della pubblica amministrazione (% del Pil) nei vari gruppi che formano la funzione sanità secondo la COFOG (anno 2016)

Fonte: Eurostat. Government expenditure by function

Le percentuali italiane sono pressoché in linea con la media europea in cui i Servizi ospedalieri rappresentano il 3,3% del Pil, i Servizi non ospedalieri il 2,2% del Pil e i Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari l’1% del Pil.

In merito ai Servizi ospedalieri, la Danimarca presenta la quota di spesa più elevata (6,1% del Pil), seguita da Regno Unito (5,7% del Pil), Norvegia (5,2% del Pil) e Islanda (5,1% del Pil). Fanalino di coda sono invece Cipro, Ungheria, Svizzera e Lussemburgo, tutte al di sotto del 2% del Pil.

Per quanto riguarda i Servizi non ospedalieri, cioè i servizi ambulatoriali, gli stati europei che hanno registrato la spesa più elevata sono Spagna (4,7% del Pil), Finlandia (3,2% del Pil) e Svezia (3,0% del Pil), mentre Svizzera, Cipro e Romania risultano quelli con la spesa più bassa (al di sotto dello 0,5% del Pil).

Fonte

La Sentenza del T.A.R. Piemonte sui farmaci biosimilari

I commenti di Loredano Giorni (Regione Piemonte), Paolo Dapavo (Dermatologia, Città della Salute e della Scienza di Torino) ed Enrico Fusaro (Reumatologia, Città della Salute e della Scienza di Torino)

Con la Sentenza del 14 febbraio 2018, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte ha ritenuto legittime le “Linee di indirizzo sull’utilizzo dei medicinali biosimilari nelle patologie dermatologiche” emanate dalla Regione Piemonte e che erano state oggetto di ricorso al T.A.R. da parte dell’azienda farmaceutica Pfizer. Diversi i temi affrontati nella Sentenza, tra cui la libertà di prescrizione del medico e la possibilità di switch tra farmaco originator e biosimilare (nel caso specifico, il riferimento è al trattamento con il principio attivo Etanercept).

Nella rubrica “L’Avvocato risponde” abbiamo presentato una discussione del tema dal punto di vista delle implicazioni giurisprudenziali, mentre in questa rubrica intendiamo dare voce ai rappresentanti degli altri attori coinvolti nella vicenda: le istituzioni e i clinici.

Per questo motivo, abbiamo chiesto un commento a Loredano Giorni, Responsabile del settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Regione Piemonte, al Dottor Paolo Dapavo, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Dermatologia presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, e al Dottor Enrico Fusaro, Direttore della Struttura Complessa di Reumatologia presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Ci auguriamo che possano essere fonte di riflessione e discussione.

Il commento di Loredano Giorni

Il concetto di libertà di prescrizione è al centro del lavoro che, come Regione Piemonte, stiamo portando avanti da anni. Il nostro impegno parte dalla considerazione che il medico deve sempre essere, come prevede la normativa vigente, libero di prescrivere secondo scienza e coscienza. In più, come Servizio Sanitario Nazionale (SSN), abbiamo anche l’obbligo di informare il medico su tutti gli aspetti collegati alle terapie disponibili: qualità, efficacia, sicurezza e anche costo economico. È nostro dovere presentare al medico le possibili opzioni terapeutiche evidenziando i casi in cui, a parità di forma, dosaggio e composizione, possono aprirsi delle opportunità di efficienza per il sistema.

È lo stesso Codice deontologico dei medici – all’articolo 13 – a specificare che la prescrizione deve basarsi sulle «evidenze scientifiche disponibili», ma anche «sull’uso ottimale delle risorse» e queste affermazioni sono valide a prescindere dal soggetto che paga la terapia, che sia il SSN o il cittadino. Dunque, anche dal punto di vista della deontologia medica, non è accettabile che a parità di tutte le altre condizioni un medico prescriva un farmaco a maggior costo.

Partendo da questi presupposti, la Regione Piemonte ha organizzato e riunito diversi gruppi di lavoro, costituiti da esperti clinici a livello regionale, per la definizione di Linee di indirizzo negli ambiti terapeutici per i quali sono diventate disponibili nuove alternative terapeutiche a seguito della scadenza della copertura brevettuale di alcuni farmaci autorizzati per le diverse patologie.

Con i vari clinici è stato affrontato un impegnativo lavoro di confronto che ha portato, grazie all’analisi delle evidenze della pratica medica, all’elaborazione di Linee di indirizzo da poter essere applicate in maniera semplice ed efficace. Quest’ultime sono quindi state diffuse ai medici della nostra Regione (ad esempio reumatologi, oncologi e dermatologi) attraverso tutte le direzioni sanitarie competenti oltre che ai responsabili dei servizi farmaceutici.

Le Linee di indirizzo contengono anche l’indicazione per cui, nel caso un medico ritenga opportuno curare un paziente con il farmaco che non è risultato aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto, è necessario stilare una sintetica ma esaustiva relazione nella quale vengono illustrate le motivazioni cliniche alla base della scelta. Tale procedura si rende necessaria in quanto la scelta effettuata comporta un onere maggiore per le casse pubbliche e pertanto la relazione costituisce quella che si può definire una “pezza d’appoggio” che riporta le motivazioni alla base della decisione. Ritengo quanto appena descritto un passaggio doveroso per una pubblica amministrazione. Personalmente, infatti, ritengo che quando si utilizzano i soldi dei contribuenti, sia un dovere morale e civico rendere conto in modo trasparente dell’uso delle risorse a disposizione.

Inoltre, nelle diverse Linee di indirizzo sono state specificate, laddove opportuno, delle indicazioni relative a pazienti “speciali” che necessitano, in base alle evidenze scientifiche, di particolari precauzioni come ad esempio i bambini da 0 a 6 anni oppure i pazienti politrattati. Ciò a dimostrazione di come non ci sia mai una presa di posizione a favore di un determinato medicinale, bensì si riportano le informazioni scientifiche che devono essere alla base della scelta del medico.

I risultati dell’applicazione di queste Linee di indirizzo non si sono fatti attendere. Infatti, grazie al lavoro dei nostri clinici in Piemonte, a dicembre 2017, la percentuale di prescrizione del biosimilare dell’Insulina Glargine è arrivata all’80-85%; un dato simile (80%) si è registrato anche per la prescrizione del biosimilare dell’Etanercept, mentre per il biosimilare dell’Infliximab la percentuale di utilizzo è giunta alla quasi totalità dei casi (95% delle prescrizioni). Sono numeri particolarmente importanti soprattutto se messi in confronto con quelli di altre regioni che per questo tipo di medicinali hanno percentuali di utilizzo intorno al 20-30%.

Quanto sopra descritto in tema di efficienza, si lega ad altre iniziative intraprese sempre in Piemonte. Ad esempio, nel caso del diabete, l’Assessorato alla Sanità regionale ha lavorato nell’ambito dell’erogazione delle strisce per la misurazione della glicemia. Dalla competizione per l’aggiudicazione della fornitura si è ottenuto un risparmio di circa il 60-70% rispetto ad una spesa di circa 25 milioni di euro l’anno. Occorre precisare che anche per questa attività sono stati coinvolti i clinici di riferimento protagonisti del rapporto con i pazienti diabetici.

Nella mia esperienza piemontese, mi sono accorto che spesso i medici non hanno la consapevolezza dei risparmi che possono essere generati da un’attenta analisi delle prescrizioni. Per il principio attivo Rituximab, la spesa in Piemonte nel 2017 è stata di 18 milioni di euro e con l’arrivo dei biosimilari il costo potrebbe scendere di percentuali importanti – tra il 40% e il 70% – in base ai competitor presenti sul mercato. In recenti incontri con i clinici delle singole Aziende sanitarie, ho constatato lo stupore di molti di loro rispetto a queste cifre e dei possibili risparmi. Ritenevano che tra il biosimilare e l’originator ci fosse solo una piccola differenza di costo tale da non motivare un cambiamento nella terapia.

In definitiva è fondamentale la condivisione del lavoro con i clinici in quanto le regole vanno discusse coinvolgendo tutti gli attori interessati. Non nego che ci siano stati anche confronti molto accesi, ma sempre con l’obiettivo comune di arrivare ad una visione condivisa del problema da affrontare. Inoltre, il confrontarsi in modo aperto ha comportato ricadute positive non solo in ambito economico. Grazie agli incontri si è rafforzato un diffuso senso di appartenenza: la Regione, l’Assessorato e le singole Direzioni di ASL non sono più viste come “il nemico” che ha l’obiettivo di controllare e criticare l’operato del medico, ma come un partner con il quale lavorare per uno scopo comune. Recuperare questo senso di appartenenza è una delle conquiste più importanti e merita di essere sottolineato.

Ma perché fare tutto ciò? Come già scritto in precedenza, l’uso di risorse pubbliche impone attenzione e trasparenza, ma un elemento che non va mai dimenticato è che dall’efficienza della spesa possono nascere nuovi investimenti per il Sistema Sanitario Regionale utili a ottimizzare i vari servizi nell’interesse di tutti i cittadini e dei contribuenti.

In conclusione, questa Sentenza è stata considerata da molti soggetti come una grande conquista. Devo dire che sono rimasto un po’ sorpreso da questo atteggiamento perché io ne davo per scontato l’esito. Per me infatti era chiaro ed evidente il presupposto da cui siamo partiti: nessun medico, in nessun caso, è obbligato a comportarsi in un determinato modo o è condizionato da qualcuno.

Il commento di Paolo Dapavo

Innanzitutto vorrei ricordare un breve antefatto: nel periodo in cui le Linee di indirizzo a carattere regionale non erano ancora state implementate e diffuse, i dermatologi del nostro Centro sono stati i primi a effettuare lo switch terapeutico dei pazienti in terapia con Remicade (Infliximab originator) a Infliximab biosimilare. La nostra scelta si è basata su due motivi fondamentali: innanzitutto la pari efficacia e sicurezza del biosimilare rispetto all’originator, e la conseguente consapevolezza di preservare la salute dei nostri pazienti; in secondo luogo, quello che riteniamo essere un obbligo morale del medico, e cioè garantire l’accesso alla cura a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Il costo importante delle terapie biologiche e l’aumento del numero di pazienti potenzialmente indirizzati a queste cure ci portano a considerare come opportuna la riduzione dell’entità della spesa, in modo da liberare i fondi per trattare più persone.

A partire da questi due elementi, la nostra posizione era, ed è rimasta, la seguente: nei pazienti naïve il clinico ha la possibilità di scegliere il trattamento che, in quel momento e per quel paziente, ritiene essere il migliore, sia esso il biosimilare, l’originator o un farmaco ancora sotto copertura brevettuale. In caso di switch, ad eccezione di condizioni che definirei veramente “eccezionali” e che, nella nostra esperienza non si sono mai verificate, riteniamo che si debba passare dall’originator al biosimilare o, per meglio dire, al farmaco aggiudicatario della procedura pubblica di acquisto tramite gara.

Il nostro punto di vista è stato condiviso dalla totalità delle dermatologie piemontesi, tanto è vero che l’utilizzo del biosimilare per i farmaci che ci competono, in Piemonte, è molto elevato e raggiunge la percentuale del 95-96%. È un’adesione massiccia che deriva dalla consapevolezza, anche da parte dei clinici, che le risorse non sono infinite. La nostra prima preoccupazione è il paziente e la prescrizione della terapia ma, nel corso degli anni, abbiamo anche sviluppato l’attenzione ai possibili risparmi nell’ottica della sostenibilità del sistema e di un migliore accesso ai farmaci da parte dei pazienti. In questo senso la Professoressa Maria Teresa Fierro, Direttrice della Struttura Complessa nella quale lavoro, è stata un’antesignana e ci ha appoggiato con convinzione quando abbiamo deciso di effettuare lo switch di infliximab nella somministrazione per via endovena senza che ci fossero altre esperienze precedenti. I risultati positivi che abbiamo ottenuto sono stati pubblicati sul Journal of the American Academy of Dermatology.

Fondamentale è stato anche il rapporto con i pazienti, che hanno avuto fiducia in noi e ai quali abbiamo cercato di spiegare che il concetto di biosimilare è ben diverso da quello di generico. Ora i nostri pazienti continuano a beneficiare degli effetti positivi della terapia biologica anche con il biosimilare, senza aver manifestato eventi avversi particolari. Non è cambiato nulla rispetto all’originator.

In definitiva, io non mi sono mai sentito limitato nella mia libertà prescrittiva e, a mio parere, questa supposta limitazione viene avanzata più spesso dalle aziende degli originator piuttosto che dai clinici. Le Linee di indirizzo della Regione assicurano la libertà di scelta terapeutica sul paziente naïve, insieme alla possibilità di effettuare lo switch dall’originator al biosimilare sul paziente già in terapia.

Per quanto riguarda l’efficacia terapeutica e la tollerabilità dei biosimilari rispetto ai farmaci di riferimento, in letteratura questi concetti sono ampiamente attestati. Inoltre, per la sua natura e per il processo di produzione, il farmaco biologico, a differenza dei composti di sintesi chimica, è un farmaco dinamico: si potrebbe dire che lo stesso originator prodotto nel 2016 è il biosimilare dell’originator prodotto nel 2014.

Nel nostro settore, molto dibattuto è soprattutto il concetto di “estrapolazione”, vista la mancanza di studi clinici condotti sulla psoriasi. Questo è vero, ma non dobbiamo dimenticare che molto spesso il clinico, nella sua pratica quotidiana, applica il concetto dell’estrapolazione verso diverse molecole, non solo per i biosimilari. Inoltre ci sono numerosi studi che mettono in evidenza come, addirittura, i biosimilari siano meno immunogenici degli originator. Ritengo invece che l’equivalenza terapeutica nell’ambito della stessa classe meriti ulteriori approfondimenti.

Nonostante queste forti evidenze, l’utilizzo dei biosimilari è ancora molto eterogeneo nelle diverse realtà regionali. Una Regione molto attiva su questo tema è il Veneto, dove il professor Girolomoni ha creato, già nel 2015, il Registro Italiano dei Farmaci Biosimilari per la psoriasi (PsoBiosimilars.it).

A mio parere, in questo momento, l’utilizzo del biosimilare negli switch è una scelta di etica, per la sostenibilità del sistema e per raggiungere il maggior numero possibile di pazienti. L’accesso alle cure in Italia è ancora garantito a tutti, ma lo spettro della Grecia rimane all’orizzonte e non possiamo ignorarlo: se esiste la possibilità di risparmiare assicurando un livello elevato di terapia al nostro paziente, noi abbiamo l’obbligo morale di farlo. Il paziente deve essere coinvolto e correttamente informato, ed è il primo ad essere consapevole della “fortuna” che ha ad essere curato con questi farmaci. Il diritto alla salute va sempre preservato e anche per questo motivo noi abbiamo deciso di utilizzare in maniera massiccia il biosimilare, adottando una posizione che, come ho già detto, rappresenta una scelta etica.

In conclusione, penso che nei prossimi anni l’impatto dell’utilizzo dei biosimilari potrà essere ancora maggiore e con ricadute nettamente superiori dal punto di vista economico, anche considerando l’imminente arrivo sul mercato di biosimilari di farmaci ancora più estesamente prescritti, come ad esempio l’adalimumab.

Il commento di Enrico Fusaro

La sentenza del T.A.R. del Piemonte contribuisce a rassicurare i clinici sull’uso dei biosimilari nelle patologie reumatiche, così come per quelle dermatologiche, ambito in cui il ricorso era indirizzato. La stessa sentenza è stata poi seguita da nuovo Position Paper dell’AIFA, il quale ha ulteriormente ribadito il ruolo irrinunciabile ed esclusivo del medico nella scelta del farmaco, nell’interesse del paziente ma tenendo conto anche degli aspetti economici finalizzati alla sostenibilità del sistema sanitario. Per quanto riguarda la Reumatologia in Regione Piemonte esistono delle linee di indirizzo sull’uso dei farmaci biosimilari, contenute in un documento condiviso tra Reumatologi e Servizio farmaceutico regionale. In queste linee di indirizzo non avverto alcuna limitazione alla mia libertà prescrittiva di medico. La avvertirei qualora la Regione mi imponesse l’utilizzo di un solo farmaco, ma in questo momento il reumatologo può prescrivere in scienza e coscienza il farmaco più appropriato per il paziente. Le linee di indirizzo suggeriscono una scelta del farmaco a minor costo ma al di fuori di ogni obbligo. Ad esempio, per l’artrite reumatoide sono disponibili nove farmaci biologici, con delle differenze tra loro rispetto alla struttura, alla via di somministrazione, al meccanismo di azione, a particolari condizioni del paziente; per due di questi è presente il biosimilare: le opportunità quindi sono ampie, e il reumatologo piemontese può prescrivere il farmaco più appropriato per ogni paziente senza alcuna limitazione. Certo che qualora si optasse per una molecola per la quale esiste in commercio il biosimilare, la scelta cadrebbe sul biosimilare, per motivi di sostenibilità del sistema.

Per quanto riguarda la possibilità di switch tra farmaco originator e biosimilare, nel nostro Centro lo abbiamo già effettuato per la gran parte dei pazienti che abbiamo in cura, senza avvertire particolari problemi né dal punto di vista dell’efficacia terapeutica né dal punto di vista della tollerabilità, in linea con i dati della letteratura scientifica. Delle motivazioni e delle modalità dello switch terapeutico diamo ampia informazione al paziente e i pazienti hanno condiviso e accettato lo switch. Peraltro ritengo che l’argomento economico debba essere affrontato anche con il paziente: nella nostra esperienza il biosimilare non è percepito come un farmaco di efficacia inferiore, che si sta prescrivendo perché siamo in un periodo di crisi economica, ma viene percepito come un farmaco valido, che presenta un minor costo ma senza inficiare la sua efficacia, e che proprio in virtù del minor costo può dare opportunità di cura per più pazienti. Certamente, la comunicazione conta moltissimo, il nostro Centro si è molto “motivato” sull’argomento dello switch e abbiamo cercato di trasmettere questa fiducia: i pazienti si fidano di noi e lo switch è avvenuto senza problemi. In letteratura incominciano ad emergere anche dati interessanti in merito all’eventuale “effetto nocebo” del farmaco biosimilare che è strettamente correlato con gli aspetti comunicativi: se non è convinto il medico, non può essere convinto il paziente. Ma al contrario se è convinto il medico, il paziente è rassicurato e accetta la terapia.

In Piemonte inoltre possiamo contare su un ottimo livello di collaborazione tra il Servizio farmaceutico regionale, e il nostro Centro e, in generale, i reumatologi delle diverse strutture. Grazie a questa importante collaborazione sono state realizzate le linee di indirizzo per la Reumatologia ma non solo: infatti è sempre attivo un continuo confronto, anche su eventuali criticità che si possono venire a creare o che si sono create nel tempo. C’è stato un percorso di fiducia reciproca per cui nulla è stato imposto: noi reumatologi abbiamo scelto questa strada, la Regione ha scelto questa strada, ci siamo incontrati ed è stato molto positivo. E, come dicevo, questa collaborazione si apre sempre a nuovi sviluppi: ad esempio, a seguito della disponibilità del biosimilare di rituximab anche in Italia, abbiamo lavorato per individuare linee di indirizzo anche per questo farmaco, che tutelino la continuità, l’efficacia e la sicurezza della terapia e, in definitiva, che tutelino il paziente nel rispetto della sostenibilità.

A proposito di questo concetto, mi piace sottolineare che il concetto di sostenibilità non è solo una questione economica ma è strettamente legato all’appropriatezza. In questi anni, il numero dei pazienti reumatologici in terapia biologica è progressivamente cresciuto, ma il nodo vero è la diagnosi precoce. Attraverso una diagnosi precoce è infatti dimostrato come il decorso di una patologia artritica sia migliore, così come i dati di letteratura hanno evidenziato che diagnosticare precocemente un’artrite comporta un minor utilizzo dei farmaci biologici. Per questo è molto importante il rapporto con i medici di medicina generale, con i quali abbiamo sviluppato un’ottima collaborazione, che deve comunque essere ulteriormente allargata e migliorata, in quanto si tratta di patologie croniche molto impegnative dal punto di vista diagnostico e terapeutico. Per la Reumatologia è quindi strategico il percorso del paziente, di cui il farmaco fa parte ma non è l’unico elemento. Nelle malattie reumatiche la terapia biotecnologica ha rivoluzionato la gestione della patologia ma soprattutto il destino di questi pazienti, che oggi non vanno più incontro a quella invalidità che era la realtà di un tempo. Ma come clinico il mio obiettivo e il mio desiderio è che tutti i pazienti possano usufruire di queste terapie: quindi, per la mia professione, la sostenibilità del sistema significa anche dare l’opportunità a tutti di poter essere curati adeguatamente. Io non vorrei mai trovarmi nella condizione di dover negare una terapia perché il budget è stato sforato o perché il sistema non è più in grado di sostenere i costi. Per il momento questa condizione non si è mai verificata in Piemonte, ma dobbiamo lavorare oggi in modo da evitare questa eventualità in futuro, anche considerando che sono all’orizzonte farmaci nuovi e nuove opportunità terapeutiche per patologie che finora non sono trattabili, quindi la spesa farmaceutica in Reumatologia è destinata a salire e l’arrivo dei biosimilari può contribuire a limitare l’impatto economico.

La scelta dei biosimilari è un percorso inevitabile, le resistenze sono anacronistiche perché finiranno per creare, come è successo in altre Regioni, situazioni conflittuali o limitazioni all’accesso alle terapie.

È importante individuare dei percorsi che prevedano regole e anche eccezioni, ma basate esclusivamente sulle condizioni cliniche dei pazienti, come è avvenuto nelle linee di indirizzo per la Reumatologia che prevedono alcuni casi particolari meritevoli di maggior attenzione.

In conclusione, a mio parere e per la mia esperienza, il rapporto di fiducia medico-paziente non risulta minimamente compromesso da queste linee di indirizzo e io continuo ad essere convinto della bontà della scelta effettuata che ci ha consentito di garantire ai nostri pazienti l’accesso alle cure e di ottenere, dalle istituzioni, un maggior riconoscimento della nostra specialità, senza che fosse mai messa in discussione la nostra libertà prescrittiva.

I giudici amministrativi alle prese con lo switch tra originatore e biosimilare: un inevitabile passo in avanti

Per la prima volta i giudici amministrativi sono stati chiamati ad affrontare specificamente il tema dello switch tra farmaco originatore e biosimilare. Il T.A.R. per il Piemonte ha infatti recentemente (sentenza n. 217 del 14 febbraio 2018) confermato la legittimità delle linee guida che l’amministrazione regionale aveva predisposto sull’uso dei biosimilari nelle aziende del servizio sanitario, tra cui figura la possibilità che il medico valuti, appunto, lo switch verso il biosimilare in pazienti che abbiano già dato una buona risposta clinica e le cui condizioni risultino stabilizzate.

Finora il tema era rimasto esclusivamente di competenza medica, per le chiare implicazioni di sistema che esso può comportare: giudici e autorità regolatoria si erano finora astenuti dall’esprimere indicazioni generali sullo switch, demandando anzi alla valutazione caso per caso del clinico l’opportunità, nell’ambito del complessivo trattamento terapeutico, di sostituire un farmaco originatore con un biosimilare.

Queste cautele erano state poste alla base dell’ormai risalente elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, culminata nella nota sentenza della Sezione Terza n. 3572 del 13 giugno 2011. In un momento storico, scientifico, giuridico che ancora era alla ricerca di una regolamentazione idonea per una realtà tutto sommato nuova, quella dei biosimilari appunto, saggiamente la magistratura amministrativa era giunta ad un punto di equilibrio, all’epoca innovativo: la continuità terapeutica è stata indicata quale limite oltre il quale non è opportuno che siano le norme ad intervenire, perché campo di esclusiva competenza medica.

Neppure AIFA, nel Position Paper del 2013 e nel secondo Concept Paper del 2016, aveva ritenuto di prendere una posizione al riguardo, allineandosi all’elaborazione dei giudici amministrativi. Poco coraggiosa, forse, la decisione dell’autorità regolatoria, soprattutto se comparata a quella di altre autorità nazionali omologhe nell’Unione Europea, che al contrario si erano espresse chiaramente per un generale switch, sempre ovviamente sotto controllo medico. Eppure comprensibile, in un momento in cui ancora l’approfondimento scientifico doveva maturare appieno.

Il tema dello switch

Tuttavia, quasi otto anni sono trascorsi da quella sentenza; anni nei quali il mondo scientifico, e poi regolatorio, si è ovviamente concentrato sull’aspetto ancora da decifrare dei biosimilari: lo switch.

Nel corso del 2017, le imprese farmaceutiche europee e mondiali sono intervenute apertamente nel dibatto, a dimostrazione del fatto che il tempo era ormai giunto perché l’argomento fosse trattato senza alcun pregiudizio od ostracismo.

Di qui, necessariamente, l’esigenza di rivedere il punto di equilibrio tracciato da quella prima giurisprudenza, e di aprire una nuova fase giurisprudenziale, che ne ricercasse uno nuovo, inclusivo delle problematiche connesse con lo switch.

L’approccio metodologico da cui muove il T.A.R. torinese è perfettamente condivisibile: la soluzione giuridica del tema non può che conseguire alle valutazioni della scienza medica rispetto alle possibilità tecniche, all’efficacia della prosecuzione della terapia e alla sicurezza per il paziente. Il giudice però non può che constatare un dato di fatto: nonostante il tema dello switch nei farmaci biologici sia oggetto di attenzione da ormai molti anni, non esiste alcun documento tecnico-scientifico che dimostri un divieto categorico di somministrare a pazienti non naïve farmaci biotecnologici diversi da quelli utilizzati all’inizio della terapia.

Questa stessa ragione, a ben vedere, ha fondato la più risalente impostazione del Consiglio di Stato e della stessa AIFA, che – rilevando appunto l’inesistenza di approdi scientifici certi in un senso e nell’altro – rimettevano la decisione circa la sostituzione al singolo medico prescrittore e al singolo caso di specie, posto che le reazioni derivanti dal mutamento del farmaco utilizzato per la terapia possono variare da paziente a paziente.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico

La visione da cui muove il T.A.R. del Piemonte è però del tutto innovativa, nel senso più genuino del termine: anziché limitarsi ad applicare l’approdo tradizionale, ha affrontato il tema da altro angolo prospettico. Ha, cioè, compiuto quell’inevitabile passo in avanti: ha affermato una regola generale di sostituibilità (non automatica, s’intende, ma sempre rimessa al medico) tra farmaci biotecnologici a terapia in corso, purché corredata da nuove cautele, tutte di fatto riconducibili a quel ruolo primario che il medico, assieme al suo paziente, devono poter esercitare.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico non è dunque più necessariamente quello che corre tra regola ed eccezione: si tratta ora di due regole generali, sebbene opposte, aventi pari dignità. La scelta tra l’una e l’altra è rimessa alla valutazione del medico.

È tutta qui la rivoluzione copernicana che apre una nuova fase giurisprudenziale.

La soluzione giuridica consegue alle valutazioni della scienza medica

La continuità terapeutica, che pure nessuno intende depotenziare, non può però diventare il baluardo inespugnabile dietro cui trincerarsi per giustificare tout court la prosecuzione della terapia con un farmaco più costoso. In altre parole, il medico dovrà valutare costantemente l’appropriatezza della prescrizione, non solamente nel momento iniziale della terapia, ma per tutta la durata del trattamento. E dovrà verificare se le condizioni cliniche del paziente non consentano la sostituzione del farmaco iniziale con altro meno costoso.

Occorre essere molto chiari su questo ultimo punto: non è corretto ridurre il tema ad una sola questione di risparmi. Naturalmente, le Regioni perseguono tale obiettivo e non è in dubbio che il risparmio annuo ottenibile nel campo dei farmaci biotecnologici dall’introduzione sul mercato dei biosimilari possa essere davvero molto consistente. Ma nessuna Regione si pone nell’ottica del risparmio in quanto tale; il risparmio che gli enti del servizio sanitario ricercano è soltanto quello ottenibile senza rinunciare a livelli sovrapponibili di efficacia e di sicurezza della nuova terapia. Del resto, anche per il medico prescrittore il prezzo della cura farmacologica è uno degli elementi, assieme all’efficacia e alla sicurezza, che devono essere valutati congiuntamente: l’art. 13 del nuovo codice di deontologia medica (in vigore dal 2014) afferma chiaramente che l’atto prescrittivo deve fondarsi, tra l’altro, su di una contestuale valutazione delle evidenze scientifiche e dell’uso “ottimale” delle risorse disponibili.

L’approccio delle Regioni non è dunque ontologicamente differente da quello dei medici: entrambi devono curare i propri assistiti trovando il bilanciamento ottimale tra costo ed efficacia e sicurezza della terapia.

Alla ricerca di nuovo equilibrio

Se lo switch non è più una eccezione, ma una regola paritetica ed antitetica alla continuità terapeutica, giustamente il T.A.R. si preoccupa di porre delle cautele, proprio per evitare che l’affermazione appena posta finisca per impedire la funzionalità stessa della continuità terapeutica.

La ricerca del nuovo equilibrio passa per la condivisione delle ragioni, giuridiche e scientifiche, che la Regione Piemonte aveva indicato nelle proprie linee guida: la limitazione dello switch al paziente che, nella valutazione del medico prescrittore, abbia già dato buona risposta clinica e questa risulti stabilizzata.

Questa scelta non è illogica né contraria alla libertà prescrittiva del medico. Anzi, si inserisce in continuità con essa, perché rimette alla valutazione del clinico l’accertamento circa la sussistenza delle condizioni per poter praticare un eventuale switch.

Continuità terapeutica e switch sono ora due regole generali con pari dignità di fronte alla scelta del medico

In tal senso, per comprendere appieno questo nuovo punto di equilibrio è centrale la constatazione che il collegio piemontese compie sulla necessità di riconoscere alle Regioni la possibilità di adottare misure per sostenere la prescrizione dei biosimilari, anche rispetto a pazienti non naïve, al fine di salvaguardare la finanza regionale e la salute dei pazienti.

Temi di discussione per il futuro

La sentenza merita apprezzamento e condivisione. Al tempo stesso, apre una serie di ulteriori interrogativi, che dovranno inevitabilmente essere affrontati e risolti attraverso la maturazione di questa nuova fase giurisprudenziale.

Certamente, uno di questi temi è la definizione stessa di paziente naïve, tenuto conto che le terapie in cui sono impiegati farmaci biotecnologici hanno varia durata e che il paziente naïve non è soltanto quello che non si è mai sottoposto prima ad un trattamento con un farmaco a base di quel principio attivo ma anche quello che, pur avendo iniziato la terapia con un dato farmaco, l’abbia conclusa, o quantomeno ne abbia conclusa una sua fase, e sia decorso un tempo sufficiente per il cosiddetto wash-out.

Ancora, si porrà in futuro la questione se le affermazioni cui qui si è data adesione saranno estensibili anche al rapporto tra biosimilare e biosimilare, e non soltanto tra originatore e biosimilare. La soluzione affermativa, che apparentemente può sembrare scontata, lo è meno ad un esame più attento, se si considera che ciascun biosimilare è tale perché in fase di registrazione sono stati addotti gli studi comparativi con il medicinale di riferimento, che è l’originatore, ma non è detto che la similarità di due farmaci verso uno stesso originatore si possa automaticamente estendere, per proprietà transitiva, ai due biosimilari tra loro.

Forti della consapevolezza acquisita dalla sentenza del T.A.R. piemontese, ed appurato che è maturo il tempo perché i giudici ritornino con approccio nuovamente innovativo sulla disciplina dei biosimilari, aspettiamo fiduciosi le successive azioni e reazioni, anche a partire dal secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari.

Il mercato italiano dei biosimilari tra governance e deregulation

Intervista a Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma)

Il mercato dei farmaci biosimilari può rappresentare un’opportunità decisiva per i sistemi sanitari nazionali, utile a sciogliere il rebus della sostenibilità che costituisce una sfida cruciale. Se da una parte, anche in Italia, la prescrizione dei biosimilari si sta sempre più diffondendo, rimangono degli aspetti di criticità, che abbiamo inteso esplorare con il Professor Pierluigi Navarra, Direttore dell’Istituto di Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il settore dei biosimilari in Italia è in costante aumento, anche se la loro diffusione non è uniforme in tutte le Regioni: secondo lei, ci sono delle peculiarità della situazione italiana, anche rispetto all’Unione europea?

C’è una differenza importante fra l’Italia e altri paesi europei di riferimento, come la Francia o la Germania: in questi paesi le autorità nazionali hanno provveduto in maniera molto precoce a stabilire delle regole – la cosiddetta “governance” – che di fatto hanno contribuito a guidare e agevolare l’ingresso dei biosimilari nel mercato, consentendo di raggiungere quote di consumo più elevate rispetto all’Italia. In Italia questo momento iniziale di governance è mancato e, secondo me, continua a mancare.

I provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi anni, per esempio con la Legge di Bilancio del 2017, hanno contribuito a migliorare la situazione di mancata governance e hanno influito in modo significativo sul mercato, ad esempio per instaurare un clima di reale concorrenza o per generare gli auspicati risparmi sulla spesa farmaceutica?

A parere mio, e anche secondo altri esperti del settore, le norme inserite nella Legge di Bilancio 2017 per favorire la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di farmaci biotecnologici a brevetto scaduto, laddove siano già presenti sul mercato i relativi biosimilari, sono state piuttosto controproducenti ai fini di una governance di questi farmaci. Evidentemente, quelle norme erano nate dall’esigenza fortemente sentita di predisporre delle regole per regolare i flussi e apportare dei miglioramenti organizzativi, ma sono risultate divergenti rispetto alle regole complessive che guidano le gare d’asta nel settore della sanità pubblica. Un altro aspetto della Legge di Bilancio 2017 che si è rivelato problematico era quello riguardante la norma sulla prescrizione dei biosimilari. Mi spiego con un esempio: in alcune Regioni sono state fissate delle quote di consumo per i biosimilari in maniera tale da assicurare che una parte di mercato e di prescrizioni venisse coperta da questi farmaci; in questo caso tali norme regionale sono andate direttamente a confliggere con la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2017 relativa alla libertà di prescrizione. Insomma, in Italia è tuttora mancante una governance complessiva e coerente tra i diversi livelli dello Stato, con il Governo centrale e le Regioni che a volte introducono norme contraddittorie tra di loro; in questo scenario, anche il recentissimo secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari – che pure contiene un messaggio molto “tranquillizzante” ai medici prescrittori relativamente alla intercambiabilità fra originatori e biosimilari – rischia di rimanere un coraggioso documento di indirizzo, tuttavia con scarso impatto sugli orientamenti prescrittivi “a valle”, se non supportato da un coerente substrato normativo, possibilmente da inserire in una prossima Legge di Bilancio a valenza nazionale. Sarà in ogni caso interessante cercare di capire – tramite l’analisi dei consumi – se la pubblicazione di questo secondo Position Paper sarà stata di per sé in grado di modificare l’attuale trend di impiego dei biosimilari nel futuro a breve-medio termine.

Recentemente il TAR del Piemonte ha pronunciato una sentenza a favore delle Linee di indirizzo emanate dalla Regione Piemonte sull’utilizzo dei biosimilari nelle patologie dermatologiche. Lei che ne pensa?

Questo rappresenta senz’altro un caso emblematico della situazione italiana: in mancanza di una governance coerente tra Stato e Regioni, la politica del farmaco viene decisa dai magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali. Con tutto il rispetto per queste figure, dotate di una altissima qualificazione, tale situazione ci espone però almeno ad un rischio, correlato all’evenienza che TAR di diverse Regioni possano pronunciarsi in maniera diversa su uno stesso argomento, andando a stabilire precedenti giurisprudenziali che finiscono per aumentare la confusione. Perché chi vorrà appoggiare una determinata politica di controllo delle quote destinate ai biosimilari citerà sentenze che sono andate in una direzione, mentre chi vorrà sostenere una politica differente potrà citare sentenze che sono andate in un’altra direzione…

Entro il 2020 usciranno dalla copertura brevettuale ben 12 farmaci biologici e potranno essere quindi autorizzati al commercio i relativi biosimilari. A suo parere, quali potrebbero essere le misure da mettere in atto per cogliere le opportunità di questo momento?

Nei prossimi anni ci sarà una rilevante curva di crescita del numero di principi attivi che usciranno dalla copertura brevettuale. Un fenomeno del genere si è già verificato nel decennio scorso in relazione ai farmaci generici e io penso che sia proprio da quella esperienza che si debba trarre una lezione per cogliere al meglio le opportunità, sia di risparmio della spesa farmaceutica pubblica, sia di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Per i generici il picco di molecole uscite da copertura brevettuale si è verificato tra il 2007 e il 2009; successivamente c’è stato un calo e ora siamo in una fase in cui sono ormai pochi i farmaci di sintesi chimica che vanno fuori dalla copertura brevettuale ogni anno. Negli anni a partire dal 2002, quando il fenomeno dei generici iniziò ad affacciarsi anche in Italia, fu predisposto un insieme di regole per governare il sistema. Quelle regole prescrittive e di pricing furono molto discusse all’epoca ma si rivelarono fondamentali perché i risparmi che il SSN poté ottenere applicando le normative sui generici consentirono al sistema di mantenere un equilibrio. Infatti, in quegli anni, il consumo di farmaci continuò paradossalmente ad aumentare, ma la spesa farmaceutica complessiva (territoriale e ospedaliera) si mantenne entro i tetti prefissati, su un plateau. Ovviamente nel caso dei biosimilari le regole non potrebbero essere le stesse dei generici, perché le situazioni non sono sovrapponibili, ma poter contare su regole certe che guidino i processi sarebbe di vitale importanza per poter trarre il massimo profitto dalla perdita di copertura brevettuale di una serie di farmaci biotecnologici, nei prossimi 5-6 anni. Al momento noi ci troviamo in una fase di incertezza: sappiamo che potrebbero generarsi dei risparmi ma non siamo in grado di quantificarli chiaramente e, in mancanza di regole certe, la situazione sarà piuttosto difficile da pilotare.

Quindi, a suo giudizio, sui farmaci generici il sistema ha funzionato? C’è stata una sorta di “lavoro preparatorio” anche a livello normativo che invece, per i biosimilari, non sta avvenendo?

Per i farmaci biosimilari io non vedo questa fase preparatoria a livello normativo. Sicuramente, per i farmaci generici la situazione era più semplice perché si potevano predisporre, così come è stato fatto, dei meccanismi di sostituzione automatica da applicare direttamente nella farmacia territoriale, lasciando comunque al medico prescrittore la possibilità di indicare l’impiego del farmaco branded anziché il generico laddove lo ritenesse necessario. È stato quindi elaborato un meccanismo che rappresentava un buon compromesso tra esigenze diverse, tant’è che anche i farmaci branded comunque hanno mantenuto quote di mercato interessanti. C’è stato spazio per tutti e c’è stata la possibilità per il SSN di generare dei risparmi che erano addirittura quantizzabili in maniera precisa, anno per anno. Questi sono gli aspetti che, secondo me, meritano una riflessione per capire come poter innescare una simile reazione positiva anche con i farmaci biosimilari.

E in conclusione vorrei formulare un auspicio, dato anche il momento post-elettorale che viviamo: negli ultimi anni abbiamo assistito ad una contrapposizione abbastanza marcata tra le proposte di governance avanzate dal Governo centrale e da AIFA da una parte, e dal comparto regionale dall’altra, con una mancanza di dialogo efficace che, in ultima analisi, si è tradotta in un danno per il sistema. Ora speriamo che, con il cambiamento dello scenario politico, questo tipo di frattura registrato negli ultimi anni si possa ricomporre.

L’Agenzia Italiana del Farmaco presenta il Secondo Position Paper sui Biosimilari

0

Il 27 marzo 2018 è stato presentato ufficialmente il Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari. Un passo importante e atteso, frutto di lungo lavoro di revisione e aggiornamento del Primo Position Paper, risalente al 2013. Tale revisione è stata condotta anche tramite una consultazione pubblica che, nel corso degli anni, ha coinvolto Società scientifiche, Commissioni regionali, Aziende ospedaliere, Industrie farmaceutiche ma anche Associazioni di pazienti e della società civile.

Un pubblico numeroso di operatori del settore (clinici, figure delle istituzioni e rappresentanti di pazienti) ha partecipato all’incontro dal titolo “Accesso alle terapie con farmaci biologici: i fenomeni di sottotrattamento e le opportunità offerte dai biosimilari”, nel corso del quale Mario Melazzini, Direttore Generale dell’AIFA, e Simona Montilla, Dirigente del Centro studi AIFA, hanno esposto gli obiettivi e le novità di questo Secondo Position Paper. Per rendere conto del contesto e analizzare il possibile sottoutilizzo dei farmaci biologici nella prassi clinica, Luca Minotti, Partner di Ernst&Young per il settore Life Sciences, ha illustrato i risultati di un’indagine condotta per l’Italian Biosimilars Group.

Erano inoltre previsti una serie di Tavoli di lavoro tematici, organizzati da AIFA; oltre a un Tavolo dedicato alle “Opportunità e sfide” sui biosimilari, i diversi esperti sono stati riuniti in Tavoli dedicati alle aree cliniche della Reumatologia, della Gastroenterologia, della Dermatologia e dell’Oncologia.

Un nuovo impegno a tutela della salute dei cittadini

La giornata ha preso il via con l’intervento introduttivo del Direttore Melazzini, che ha ricordato come il 2018 rappresenti un anno di anniversari importanti per la sanità italiana: ricorrono infatti i 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) e i 15 anni dell’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Legge 24 novembre 2003, n.326). Queste date testimoniano l’impegno a favore dei cittadini e dei pazienti, sancito anche dall’articolo 32 della Costituzione italiana, e che viene rinnovato con la pubblicazione del Secondo Position Paper sui biosimilari.

Il Professor Melazzini ha sottolineato come uno dei doveri dell’AIFA sia quello di garantire a tutti i pazienti l’accesso alle cure e pertanto, in un ambito di costante aumento della spesa sanitaria, sia necessario affrontare il tema della sostenibilità del sistema. In quest’ottica, con l’utilizzo dei biosimilari si può fornire un’opzione terapeutica valida e l’accesso a terapie ad alto costo ad un numero maggiore di pazienti. I biosimilari rappresentano inoltre, per il mercato, un elemento di concorrenza che può contribuire al governo della spesa, con la riduzione dei costi non solo sanitari ma anche sociali. In base al Rapporto OSMED 2016, importanti farmaci biologici e biosimilari (come ad esempio trastuzumab, bevacizumab, rituximab, infliximab, adalimumab ed etanercept) figurano tra i primi 30 principi attivi nella spesa regionale per medicinali erogati sia in assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale sia in distribuzione diretta e per conto. Secondo Melazzini, il dibattito sul tema dei biosimilari può costituire un utile esercizio anche in relazione all’ambito dei farmaci innovativi, in quanto si tratta di un’allocazione di risorse importante con notevoli ricadute sulla pratica clinica e un possibile recupero di risorse per il sistema sanitario.

«L’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento»

Quindi si è passati a presentare nel dettaglio il nuovo Position Paper, che si pone l’obiettivo principale di «fornire agli operatori sanitari e ai cittadini informazioni chiare, trasparenti e convalidate sui medicinali biosimilari», in particolare su 3 aspetti: la definizione dei medicinali biologici e biosimilari, le normative regolatorie vigenti nella UE e il ruolo dei biosimilari nella sostenibilità economica del SSN.

Per la definizione di medicinale biologico il Position Paper fa riferimento a quella elaborata dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha svolto un ruolo di avanguardia nel processo di regolamentazione del processo di autorizzazione dei biosimilari e garantisce un altissimo livello di valutazione pre-immissione in commercio e di monitoraggio post-marketing. Inoltre si sottolineano le caratteristiche che differenziano i farmaci biologici dalle molecole di sintesi chimica, come la dimensione molecolare, la complessità strutturale, il procedimento di derivazione da sistemi diversi. Per tutti questi aspetti, si può affermare che, nel caso dei farmaci biologici, «il prodotto è il processo». Anche per la definizione di medicinale biosimilare si rimanda alla legislazione dell’Unione europea che ha affrontato l’argomento in diversi documenti, a partire dal 2001, fino all’elaborazione di due importanti pubblicazioni nel 2017, una rivolta agli operatori sanitari (“Guida informativa sui medicinali biosimilari”) e una rivolta ai pazienti (Documento di Consenso: “Cosa c’è da sapere riguardo ai Medicinali Biosimilari”). In sintesi, il Position Paper afferma che «un biosimilare e il suo prodotto di riferimento, essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia».

Il Direttore Melazzini ha introdotto quindi il tema principale, cioè la posizione di AIFA sui biosimilari come alternativa ai prodotti originatori che, rispetto ai Documenti precedenti (Primo Position Paper del 2013 e Secondo Concept Paper del 2016), fa registrare alcune significative differenze.

Innanzitutto, si conferma che «i medicinali biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti». Nei Documenti precedenti, questa affermazione era seguita da una frase che ribadiva una differenza fondamentale rispetto ai generici, escludendo «la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica» (2013) o, più semplicemente, «la sostituibilità automatica» (2016). Inoltre, nel 2013, si specificava anche che l’AIFA aveva deciso di «non includere i medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti equivalenti». Nel Secondo Position Paper, queste limitazioni vengono eliminate, lasciando scorgere un indizio di cambiamenti ancora maggiori.

«I biosimilari sono uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute»

Fondamentale è sempre il ruolo del medico («la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore»), che viene investito anche di un nuovo compito, rispetto ai Documenti precedenti: «contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso dei biosimilari».

Quindi, con un richiamo alle normative UE e alle garanzie costituite dalle procedure EMA, si introduce il concetto più innovativo del nuovo Position Paper: «Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento». Viene dunque affermata l’intercambiabilità tra farmaco originatore e biosimilare, che finora non era prevista dalle normative italiane e dell’Unione europea. Giova forse ricordare qui che con intercambiabilità si intende la «pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa o con l’accordo del medico prescrittore». Mentre con sostituibilità si intende la «pratica di sostituire un farmaco con un altro farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il paziente, che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione e sia bioequivalente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi di biodisponibilità». La sostituibilità automatica rimane un elemento caratterizzante degli equivalenti, e riguarda la facoltà del farmacista di dispensare il generico senza consultare il medico prescrittore.

Un’ulteriore novità sostanziale riguarda i pazienti da indirizzare a trattamento con biosimilari. Nel Position Paper 2013 si specificava che i biosimilari fossero «da preferire, qualora costituiscano un vantaggio economico, in particolare per il trattamento dei soggetti “naïve” (che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo)». Anche questa limitazione decade, nel nuovo Position Paper, che afferma come l’intercambiabilità tra originator e biosimilare «vale tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura». Un nuovo elemento a supporto dello switch terapeutico, che costituisce un argomento molto dibattuto dai clinici e dalle istituzioni e, recentemente, anche al centro di pronunce giurisprudenziali.

In conclusione del suo intervento, il Direttore Melazzini ha definito i biosimilari come «uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute, perché costituiscono un’opzione terapeutica a costo inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)».

Il quadro scientifico regolatorio in Italia e nell’Unione europea

La presentazione del nuovo Position Paper è proseguita con la Dottoressa Montilla che ha affrontato il tema del quadro scientifico-regolatorio dei farmaci biosimilari, analizzando il processo di autorizzazione che, come abbiamo accennato, ha visto l’Unione europea come «pioniera nel definire un corpus regolatorio, robusto e di alto livello scientifico». Montilla ha illustrato in sintesi i diversi step del processo autorizzativo e i criteri richiesti per gli studi di confronto necessari, ricordando come l’EMA abbia messo a punto diverse linee guida dedicate all’approvazione dei biosimilari, da quelle più generali, a quelle specifiche per il singolo prodotto (ad esempio insulina, somatropina, epoetine), a quelle riguardanti aspetti peculiari dei biosimilari come l’esercizio di comparabilità e l’immunogenicità.

Quindi la Dottoressa Montilla ha presentato il tema dell’estrapolazione delle indicazioni terapeutiche, evidenziando le differenze rispetto al precedente Position Paper: se nel 2013 si diceva che «il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’EMA stabilisce caso per caso se le indicazioni multiple possano essere estrapolate sulla base delle evidenze scientifiche derivanti da un esercizio di comparabilità approfondita e in conformità ad opportune giustificazioni scientifiche», il nuovo Position Paper specifica che la valutazione del CHMP deve avvenire non solo «caso per caso» ma anche «preventivamente» e che «tale estrapolazione non è automatica». Inoltre l’AIFA sottolinea come questa pratica rappresenti «un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici, sia nel caso di importanti variazioni nei processi di produzione, sia nel caso dell’immissione in commercio di nuove formulazioni dello stesso farmaco biotecnologico». Questo discorso si collega alle peculiarità del processo produttivo dei farmaci biologici che comportano l’unicità del prodotto («il prodotto è il processo»), con differenze variabili da un laboratorio ad un altro. Ad esempio, come riportato nel Position Paper, nel caso di trastuzumab sottocute, già in passato è stato richiesto di condurre studi clinici per estrapolare l’indicazione di trastuzumab endovena nel carcinoma mammario (e non si trattava di un’estrapolazione del biosimilare).

«L’estrapolazione è un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici»

Un altro cambiamento rispetto al precedente Position Paper riguarda le modalità di inserimento dei biosimilari nell’elenco delle specialità erogabili a carico del SSN ai sensi della Legge n. 648/96. In particolare, si specifica che «affinché un farmaco possa essere inserito in tale elenco – e sia dunque a carico del SSN» debbano essere «disponibili adeguati dati di sicurezza ed efficacia raccolti in studi clinici almeno di fase II e, se del caso, che siano posti in essere idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti». Inoltre si precisa che «lo stesso requisito di presenza di studi clinici adeguati almeno di fase II si applica anche per i farmaci impiegati per una indicazione off-label in presenza di alternative terapeutiche autorizzate, ma più onerose per il SSN». L’utilizzo dei farmaci biologici e biosimilari in off-label viene affrontato in maniera molto dettagliata, innanzitutto confermando la possibilità che anche i biologici possano essere utilizzati in off-label e quindi chiamando in causa la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA che deve verificare «caso per caso» il possibile inserimento nell’elenco relativo alla Legge n. 648/96 di un biosimilare il cui originator è già presente in tale elenco. Tale inserimento non risulta automatico e dipende pertanto dalla CTS «che si riserva la possibilità di esprimere il proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione». In quest’ottica, il Position Paper ricorda i recenti Criteri generali elaborati dalla CTS per procedere a questo tipo di valutazione, le cui basi rimangono le Linee guida EMA per le indicazioni autorizzate: in particolare si richiama la necessità di individuare «tutti gli elementi del comparability exercise riguardanti qualità, preclinica e clinica contenuti nell’EPAR (European Public Assessment Report)» dell’EMA; valutare «se il meccanismo d’azione del farmaco nell’indicazione autorizzata e rimborsata ai sensi della legge n.648/96 sia riconducibile o meno a caratteristiche della molecola diverse da quelle valutate e approvate nel comparability exercise»; se esistono «safety concerns» per l’indicazione richiesta. In ultimo, si specifica che, per farmaci particolari, può essere richiesta la presenza di studi bridging.

L’analisi del quadro normativo è stata quindi completata dalla dottoressa Montilla con la presentazione delle procedure di farmacovigilanza previste a livello italiano e a livello europeo per i farmaci biologici e biosimilari: il Piano di monitoraggio intensivo predisposto da AIFA (contrassegnato dal triangolo equilatero rovesciato riportato sul foglietto illustrativo e sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) e il Risk Management Plan richiesto da EMA. Inoltre è stata anche ricordata la procedura di prezzo e rimborso stabilita per il nostro Paese: in base alla Delibera CIPE del 1° febbraio 2001, per tutti i biologici e i biosimilari, così come per gli altri farmaci rimborsabili, viene condotta da AIFA una negoziazione del prezzo con l’azienda produttrice. Nel caso dei generici e dei biosimilari il Decreto 4 aprile 2013 del Ministero della Salute (il cosiddetto “Decreto scaglioni”) prevede la riduzione di prezzo di almeno il 20%, rispetto al prezzo del farmaco originatore.

L’inserimento dei biosimilari nell’elenco della Legge n. 648/96 è verificato «caso per caso» dalla CTS di AIFA

In ultimo, la dottoressa Montilla è tornata sul tema dell’intercambiabilità per tracciare il trend a livello europeo: se da una parte l’EMA si concentra sulle procedure di immissione al commercio dei biologici e dei biosimilari senza fornire indicazioni sul possibile switch, dall’altra le decisioni di alcuni paesi europei, come Francia, Germania, Finlandia e Portogallo, considerano i biosimilari intercambiabili con gli originator, pur sottolineando la necessità di una corretta informazione del paziente e di un costante monitoraggio della terapia. Il Secondo Position Paper AIFA sembra quindi seguire questo trend.

L’analisi del sottotrattamento da biologico

L’incontro del 27 marzo ha anche fornito dati interessanti sulla pratica clinica legata alle terapie biologiche in Italia, grazie alla presentazione dell’analisi condotta da Ernst&Young per l’Italian Biosimilars Group con l’obiettivo di indagare i possibili fenomeni di sottotrattamento da biologico.

Lo studio, illustrato da Luca Minotti, è stato effettuato su 11 patologie per le quali sono già disponibili anche i biosimilari: psoriasi, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, artrite reumatoide, malattia di Crohn, colite ulcerosa, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, carcinoma mammario, tumore al colon retto e melanoma metastatico. Per ogni patologia sono stati confrontati i dati relativi ai pazienti eleggibili al trattamento con la terapia biologica (in base alle evidenze di letteratura, alle linee guida e alla pratica clinica) e i dati dei pazienti che risultano trattati con i biologici (in base ai dati di mercato IQVIA): l’eventuale differenza riscontrata è stata considerata come condizione di sottotrattamento per la singola patologia.

Nonostante la variabilità dei dati tra le diverse patologie considerate, i risultati complessivi hanno evidenziato che in Italia circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica (con un range da 100.000 a 300.000 pazienti).

In particolare, Minotti ha riportato i numeri relativi ad alcune patologie: per la psoriasi, il range di pazienti eleggibili al trattamento è molto ampio e risente di una importante differenza tra quanto risulta dalla letteratura (200.000 pazienti eleggibili) e il dato riportato dall’esperto (50.000 pazienti eleggibili); di conseguenza, poiché i pazienti in trattamento risultano essere 16.000, il dato dei sottotrattati varia da 184.000 a 34.000. Per l’artrite psoriasica, i pazienti eleggibili sono tra 34.500 e 48.000 e i pazienti trattati sono 24.000, il sottotrattamento riguarda quindi tra 10.500 e 24.000 pazienti. Per la spondilite anchilosante, i pazienti eleggibili sono 29.000, 9.000 sono i trattati e 20.000 i sottotrattati. Per l’artrite reumatoide, i pazienti eleggibili sono 43.000-58.000, con 38.000 trattati e un numero di sottotrattati variabile tra 5.000 e 20.000. Per la malattia di Crohn, i pazienti eleggibili sono 29.000, con 11.000 trattati e 18.000 sottotrattati. Per la colite ulcerosa, i pazienti eleggibili sono compresi tra 15.000 e 49.000, con 8.000 trattati e un numero di sottotrattati compreso tra 7.000 e 41.000.

Circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica

La situazione delle patologie oncoematologiche è risultata peculiare rispetto alle altre in quanto, secondo il parere degli esperti interpellati nel corso dello studio, i pazienti potenzialmente eleggibili vengono trattati con la terapia biologica senza limitazioni di accesso, probabilmente anche in relazione alla gravità della malattia. Come sottolineato da Minotti, quest’area sembra necessitare di ulteriori approfondimenti per una comprensione migliore del fenomeno.

La discussione dei Tavoli tematici

I risultati dell’analisi di Ernst&Young hanno fornito anche lo spunto di partenza per la discussione dei Tavoli di lavoro tematici, che si è svolta nel pomeriggio e ha fatto emergere significative indicazioni degli esperti coinvolti.

Innanzitutto, è stato evidenziato che, nell’analisi di dati di trattamento (e relativo sottotrattamento) è necessario stratificare i pazienti considerando anche le diverse linee terapeutiche.

In generale, in tutte le aree terapeutiche, è stato segnalato un gap informativo, con la richiesta di implementare flussi amministrativi regionali e nazionali in grado di monitorare non solo l’appropriatezza ma anche la governance della spesa. Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) sono stati individuati dai partecipanti ai Tavoli come utili strumenti di analisi e incentivo al corretto utilizzo.

I Tavoli tematici

Opportunità e sfide: AIFA all’ascolto sui biosimilari

Facilitatori:

Patrizia Popoli (Istituto Superiore di Sanità – Presidente CTS AIFA), Armando Genazzani (Università Piemonte Orientale – Membro CTS AIFA)

Partecipanti:

Tonino Aceti (Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato e Responsabile Nazionale CnAMC di Cittadinanzattiva), Giordano Beretta (Presidente Eletto Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM), Luisa Brogonzoli (Fondazione The Bridge), Mauro Galeazzi (Presidente Società Italiana Reumatologia – SIR), Antonio Gasbarrini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma), Loredano Giorni (Regione Piemonte), Massimo Morosetti (Ospedale Giovan Battista Grassi, Roma), Alessandro Mostaccio (Segretario Generale Movimento Consumatori), Carmine Pinto (UOC Oncologia Medica IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia), Luca Minotti (Ernst & Young), Ida Fortino (AIFA)

Area clinica Reumatologia

Facilitatori:

Guido Valesini (Società Italiana Reumatologia – SIR)

Partecipanti:

Antonella Celano (Presidente Associazione nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMAR), Roberto Gorla (AO Spedali Civili di Brescia), Carlo Maurizio Montecucco (Collegio dei Presidenti Emeriti Società Italiana Reumatologia – SIR), Giuseppe Nocita (SUMAI), Stefano Stisi (Presidente Collegio Reumatologi Italiani – CREI), Silvia Tonolo (Presidente Associazione nazionale Malati Reumatici ONLUS – ANMAR), Francesca Tosolini (Regione Friuli Venezia Giulia), Francesco Deligios (Ernst & Young), Simona Montilla (AIFA)

Area clinica Gastroenterologia

Facilitatori:

Silvio Danese (Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Humanitas, Rozzano)

Partecipanti:

Domenico Alvaro (Presidente Società Italiana Gastroenterologia, SIGE), Alessandro Armuzzi (Segretario Generale di IGIBD), Marco Cedola (SUMAI), Salvatore Leone (Direttore Generale AMICI Onlus), Massimo Medaglia (Regione Lombardia), Ambrogio Orlando (AO Ospedali Riuniti Villa Sofia, Palermo), Chiara Fattore (Ernst & Young), Federica Mammarella (AIFA)

Area clinica Dermatologia

Facilitatori:

Luca Bianchi (UOC Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Roma)

Partecipanti:

Anna Arcieri (SUMAI), Paolo Gisondi (Università degli Studi di Verona), Lorella Lombardozzi (Regione Lazio), Mara Maccarone (Presidente Associazione per la Difesa degli Psoriasici- ADIPSO), Luigi Naldi (AO Ospedali Riuniti di Bergamo), Chiara Vassallo (Ernst & Young), Sandra Petraglia (AIFA)

Area clinica Oncologia

Facilitatori:

Stefania Gori (Presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM)

Partecipanti:

Francesco De Lorenzo (Presidente Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia- FAVO), Rosaria Iardino (Fondazione The Bridge), Giovanni Poles (SUMAI), Fabrizio Nicolis (Presidente Fondazione AIOM), Alessandro Rambaldi (AO Papa Giovanni XXIII, Bergamo), Fausto Roila (Consigliere Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri – CIPOMO), Giovanna Scroccaro (Regione Veneto), Edoardo Marco Di Cicco (Ernst & Young), Odoardo Maria Olimpieri (AIFA)

Tra i motivi di sottotrattamento, sono stati riportati la mancata applicazione delle linee guida, la carenza di percorsi per la presa in carico del paziente, la bassa affluenza dei pazienti ai centri prescrittori, la mancanza di reti territoriali adeguate. È interessante notare come spesso siano state indicate motivazioni legate soprattutto all’organizzazione aziendale e non solo ai costi dei farmaci.

Soprattutto dermatologi e gastroenterologi, ma anche reumatologi, hanno evidenziato come la percezione del farmaco biologico da parte del paziente giochi un ruolo molto importante nel trattamento e nella compliance, prima ancora di essere implicato in possibili switch: spesso i pazienti sono riluttanti ad intraprendere una terapia sistemica per curare una patologia apparentemente solo locale (ad esempio la psoriasi) oppure considerano il biologico come una terapia “sperimentale” o speciale, che incute timore e viene rifiutata. Da parte dei dermatologi è stata inoltre sollevata l’esigenza di poter disporre di un codice di esenzione come patologia cronica per la psoriasi di grado moderato/grave. I reumatologi hanno invece segnalato il problema dei lunghi tempi delle liste d’attesa, che si correla con il ridotto numero di specialisti.

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative per il futuro, i suggerimenti si sono indirizzati verso la semplificazione dell’accesso alle terapie, con percorsi di presa in carico del paziente più efficienti, un maggiore coinvolgimento del paziente e del Medico di Medicina Generale, un migliore supporto alle farmacie territoriali.

Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA come strumenti per contrastare il gap informativo

Ai Tavoli hanno partecipato anche i rappresentati delle principali Associazioni di pazienti delle patologie trattate con biologici, che hanno fornito un contributo importante alla discussione sottolineando in particolare di avvertire forte il rischio di essere strumentalizzati, e di conseguenza di fare molto affidamento sui medici e sulle loro Società scientifiche per il ruolo di garante di una corretta informazione.

Infine, dai Tavoli tematici è emerso, come esigenza comune, l’auspicio ad attivare un dibattito condiviso sulla possibile destinazione delle risorse economiche recuperate grazie all’utilizzo dei farmaci biosiomilari e una costante collaborazione con le Regioni, tramite i flussi amministrativi e la pubblicazione di frequenti aggiornamenti sui dati raccolti.

Un auspicio accolto con entusiasmo dal Direttore Melazzini che, in conclusione di giornata, ha ribadito l’interesse di AIFA sul tema dei biosimilari, per le tante e complesse sfaccettature che presenta, e ha anticipato l’intenzione di mantenere in attività i Tavoli di discussione con incontri periodici ma anche di avviare una serie di progetti di ricerca indipendente condotti da AIFA per valutare la ricaduta dell’adozione dei biosimilari sul sistema, considerando anche i costi indiretti e sociali.

Fonte

Rettilinei e deviazioni sulla via dell’innovazione: il caso dei biosimilari

Se si volesse prestare fede agli studi di proiezione economica per la spesa sanitaria nei paesi industrializzati, nell’assunto prudenziale di una costante crescita economica e una espansione controllata dell’inflazione, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dovrebbe continuare ad aumentare fino a consumare, in una nazione come gli Stati Uniti, più di un quarto del PIL entro il 2065. Altre proiezioni, meno prudenti, ma forse più realistiche, ipotizzano addirittura il rapporto di un terzo o della metà. Non vi è alcun dubbio che, indipendentemente dai sistemi di finanziamento, non si può prescindere dalla massima attenzione al valore del denaro speso in relazione alla migliore assistenza possibile. Le semplici misure di contenimento dei costi non hanno ottenuto i risultati sperati; gli amministratori pubblici e i decisori di spesa dovrebbero essere profondamente interessati ad ottenere la migliore evidenza possibile nell’adottare tecnologia e nello stabilire rimborsi di prestazioni. La capacità di estrarre, sintetizzare ed esporre la migliore evidenza del rapporto di costo/efficacia di una intera gamma di interventi in Sanità, dalla valutazione di vecchi e nuovi dispositivi medici al costo della diagnostica fino all’impatto dell’introduzione di nuovi farmaci, è un requisito sempre più importante e probabilmente determinante nel decidere la futura sostenibilità dei nostri sistemi sanitari.

Lo sviluppo e la recente introduzione di una intera gamma di molecole collettivamente etichettate come “biosimilari” ma in grado di agire in quadri patologici molto vari e differenziati potrebbe essere oggi una efficace palestra per affinare e applicare a una realtà concreta i principi sommariamente esposti sopra, un’occasione per tutti i portatori di interesse e, soprattutto, una preziosa opportunità per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. Un medicinale biologico spesso è un farmaco che mima sostanze normalmente prodotte dall’organismo umano, come l’ormone della crescita, l’insulina e altri. Molti farmaci biologici hanno perso o stanno perdendo i relativi brevetti, quindi farmaci largamente diffusi potranno essere “copiati” e quindi riprodotti da altre aziende (con tutte le certificazioni del caso), ma a prezzi calmierati rispetto al farmaco “originale”. Queste “copie”, che prendono il nome di “farmaci biosimilari”, non hanno nulla a che fare con i cosiddetti generici. Un biosimilare è un farmaco con proprietà fisiche, chimiche e biologiche altamente simili ad un medicinale biologico già autorizzato (cosiddetto “medicinale di riferimento”). I principi attivi dei biosimilari sono macromolecole biologiche (soprattutto proteine), aspetto che li differenzia dai comuni farmaci generici a base di piccoli composti. La piccola variabilità molecolare e le complesse modalità produttive dell’utilizzo di microrganismi comportano un certo grado di microeterogeneità a livello di struttura chimica. Ciò li distingue dai normali farmaci generici e fa sì che i biosimilari non siano perfettamente equiparabili ai prodotti originatori. Proprio il termine “similare” sta a indicare che c’è una similitudine, e non l’esatta corrispondenza, che deve comunque ricadere all’interno di un range predefinito, da verificare in sede di controllo di qualità per il rilascio delle singole partite di prodotto. La microeterogeneità non altera il profilo di efficacia e sicurezza del biosimilare rispetto a quello dell’originale perché i microrganismi che producono questa tipologia di farmaci possono introdurre piccole modifiche a livello di composizione delle molecole.

L’Unione Europea ha regolamentato il processo di autorizzazione al commercio dei biosimilari attraverso l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), seguita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da molte Autorità regolatorie nazionali (USA, Canada, Australia e Giappone).

L’esperienza degli USA è come sempre istruttiva. Già nel 2010, l’approvazione del Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA) aveva cercato di favorire l’introduzione dei biosimilari con l’obiettivo prioritario di abbassare il prezzo dei farmaci biologici, a parità di effetto terapeutico e senza reazioni avverse, sulla scorta delle esperienze europee e del parere di analisti governativi e privati. I risultati, come ammette un editoriale comparso a inizio marzo sul New England Journal of Medicine, vengono definiti senza mezzi termini “deludenti”. In otto anni è stata introdotta solo la metà dei biosimilari originariamente previsti. Imputati per questo ritardo diversi fattori, in sé anche modesti (la varietà e numerosità delle molecole in gioco, la difficoltà a comprenderne l’equivalenza con l’originale, la complessità burocratica della regolamentazione FDA, il sistema di pagamento a rimborso, ecc.) che hanno però generato, sommandosi, un effetto additivo in grado di bloccare al momento un effettivo decollo di questa soluzione.

In Italia l’inserimento di un biosimilare nell’elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge n. 648/96 non è automatico, ma viene verificato caso per caso dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA. L’EMA ha raccomandato che la decisione prescrittiva del medicinale specifico – di riferimento o biosimilare – debba essere affidata solo a personale sanitario qualificato. L’iter regolatorio dei biosimilari non prevede per questi ultimi l’inserimento nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica da parte del farmacista, quindi la decisione di assumere uno o l’altro farmaco spetta solo ed esclusivamente al medico specialista. Potrebbero esservi indicazioni ed effetti collaterali leggermente differenti che rendono più indicato l’utilizzo di un farmaco rispetto all’altro. L’AIFA ribadisce che i biosimilari, oltre a costituire un’ulteriore opzione terapeutica, devono far considerare al Curante l’opportunità di acquisire, a parità di efficacia e sicurezza clinica, anche un significativo vantaggio economico.

Un biosimilare può essere designato come “intercambiabile” con il farmaco originator; questo vale sia per i pazienti naïve sia per quelli già in cura.

La sicurezza dei farmaci continua a essere attentamente monitorata anche dopo l’autorizzazione al commercio. La legge, in particolare, prevede che ogni azienda farmaceutica disponga un sistema di monitoraggio sulla sicurezza dei nuovi farmaci commercializzati.

I biosimilari possono essere uno strumento da collocare in un determinato contesto di scelta terapeutica e politica sanitaria, valutando la loro appropriatezza ed efficacia nel medio e lungo termine. Potrebbero diventare un contributo alla sostenibilità dei sistemi sanitari, se inseriti in un razionale di tipo strutturale e con modalità lenta e progressiva. Sono da considerare sicuramente una grande opportunità, purché il tutto avvenga senza forzature. Infatti, i biosimilari potrebbero liberare risorse che possono essere impiegate per portare avanti l’innovazione (da valutare se nell’ambito della stessa malattia per la quale viene utilizzato il biosimilare).

Secondo dati AIFA del 2014, l’aumento del ricorso ai biosimilari ha determinato la diminuzione del costo pro capite del trattamento con ormone della crescita ed epoetina alfa rispettivamente dell’11% e del 3%. Il Report dell’Italian Biosimilars Group pubblicato a dicembre 2017 ha confermato il consolidamento del mercato italiano dei farmaci biosimilari: nei primi nove mesi del 2017 le nove molecole in commercio hanno assorbito il 18% del loro mercato di riferimento (rappresentato da epoetine, filgrastim, somatropina, follitropina alfa, infliximab, insulina glargine, etanercept, e dal neo entrato rituximab) contro il 13% registrato nel 2016, per un totale di 7,07 milioni di unità di consumo a fronte dei 31,16 milioni di unità dei corrispondenti originator che controllano l’82% dello stesso mercato.

Occorrono però delle decisioni precise, degli adempimenti burocratici e delle norme che disciplinino e stabiliscano tutti i percorsi necessari per l’utilizzo e l’impiego di questi farmaci. In particolare sarebbe indispensabile (anche se problematico nell’attuale fase di frammentazione delle differenti realtà locali) pensare e costruire un preciso modello di gare regionali di acquisto, per eliminare o almeno provare a ridurre le notevoli, differenti regolamentazioni oggi presenti tra Regione e Regione, specialmente in tema di modalità di acquisizione, indirizzo e utilizzo dei farmaci biosimilari. Nello stesso tempo deve essere mantenuta in modo esplicito la libera scelta del medico sul farmaco da prescrivere, in base alle sue autonome valutazioni cliniche. Il medico è, oltre ogni polemica, la sola figura professionale in grado di valutare questo aspetto fondamentale nella gestione del paziente e della sua malattia. Va comunque sempre garantito il diritto alla continuità terapeutica del paziente, assicurando alla persona la possibilità di proseguire la cura già avviata, e nella quale ha trovato un complesso equilibrio che è sempre molto difficile e pericoloso alterare anche dal punto di vista emotivo. L’EMA e la Commissione Europea hanno pubblicato in maggio 2017 una Guida informativa sui medicinali biosimilari, sviluppata con il contributo di esperti scientifici degli Stati membri, con l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari informazioni di riferimento sull’uso di questi medicinali, sia sotto il profilo scientifico che regolatorio. Ad oggi sono 38 i biosimilari approvati, ed è il numero più elevato in tutto il mondo. Le evidenze raccolte in questi dieci anni di esperienza clinica dimostrano che i biosimilari approvati dall’EMA possono essere utilizzati in modo sicuro ed efficace in tutte le loro indicazioni, al pari degli altri medicinali biologici.

In Italia, la ricezione e la diffusa disponibilità dei biosimilari ha subito significativi ritardi, sostanzialmente dovuti ad una percezione non sempre positiva da parte dei medici e dei pazienti. La probabile spiegazione di tale percezione è da ricercarsi in un’informazione molto spesso superficiale e in alcuni casi distorta, che ha inevitabilmente condizionato classe medica e opinione pubblica. È prioritaria una formazione rivolta ai giovani medici, a partire preferibilmente già dalla formazione universitaria, per spiegare quale sia la reale efficacia e sicurezza dei farmaci biosimilari e, inoltre, il loro impatto farmaco-economico, che si ipotizza fondamentale per la attuale e futura sostenibilità di tutti i sistemi sanitari. Pensiamo che la classe medica possa e debba superare certe istintive diffidenze e provarne l’efficacia nella pratica clinica, unico mezzo per capire se funzionano e in che misura rispetto ai biologici di riferimento. Da parte delle aziende del settore occorre creare dei profili di informatori che abbiano una doppia valenza di ruolo: responsabili –da un lato – dell’accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato e – dall’ altro – dell’informazione medico-scientifica per un appropriato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici. Si tratta di una sfida – tutt’altro che semplice – che nessuna delle componenti del mondo sanitario può permettersi di evitare o sottovalutare, perché una efficace e convinta sinergia è la via maestra per arrivare a prospettive positive. Ai fini della sostenibilità del sistema, il percorso verso la razionalizzazione e il risparmio passa per un’alleanza forte e convintamente partecipata tra clinico e payer, perché è solo attraverso il consenso “convinto” del prescrittore che è possibile per il payer ottenere significativi risparmi. Differenti approcci orientati all’imposizione sono destinati a non raggiungere i risultati prefissati dal punto di vista economico, rischiando inoltre di compromettere disastrosamente gli outcome clinici. Riteniamo che in un ambito così complesso, dove è messa in gioco la libertà prescrittiva del medico, l’atteggiamento coercitivo sia inutile o peggio controproducente. Auspichiamo il maggiore spazio possibile alla disponibilità a diverse alternative terapeutiche senza arrivare mai allo switch obbligatorio per pazienti non naïve. Confidando sempre nella grande professionalità delle competenze coinvolte, e nel loro commitment per un’assistenza sanitaria efficace, equa e sostenibile.

Bibliografia di riferimento

Nel 2017 approvati in Europa 15 nuovi biosimilari

L’attenzione dell’Unione europea verso i farmaci biosimilari è aspetto noto a livello internazionale, ed è attestato dal sempre crescente numero di biosimilari che vengono approvati dalla Commissione europea su raccomandazione dell’EMA (European Medicines Agency) e del CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). Da gennaio a novembre 2017 sono stati autorizzati al commercio 15 nuovi biosimilari, corrispondenti a 6 diversi principi attivi: adalimumab, etanercept, insulina glargine, insulina lispro, rituximab e teriparatide. Di seguito ne riportiamo, in maniera molto sintetica, i dati principali.

Adalimumab è un anticorpo monoclonale che agisce sul fattore di necrosi tumorale alfa (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alfa) riducendone l’azione infiammatoria in diverse patologie autoimmuni. Nel corso del 2017 sono stati autorizzati quattro biosimilari di adalimumab (Amgevita, Cyltezo, Imraldi e Solymbic) che potranno però essere messi in commercio solo alla scadenza della copertura brevettuale del farmaco originatore Humira, prevista in Europa a fine 2018. Humira è stato approvato dall’EMA nel settembre 2003 con la sola indicazione terapeutica del trattamento dell’artrite reumatoide attiva ma è stato successivamente autorizzato anche per il trattamento di altre patologie infiammatorie autoimmuni, come l’artrite idiopatica giovanile, l’artrite psoriasica, la spondiloartrite assiale (compresa la spondilite anchilosante), la psoriasi a placche (anche pediatrica), la malattia di Crohn (anche pediatrica), la colite ulcerosa e uveite non infettiva. Nel 2015 inoltre l’EMA ha raccomandato l’utilizzo di Humira anche per il trattamento dell’idrosadenite suppurativa (o acne inversa) di grado da moderato a grave negli adulti e negli adolescenti. Per le indicazioni terapeutiche dei biosimilari approvati in UE, nella maggioranza dei casi corrispondenti a quelle approvate per l’originator, si rimanda alla consultazione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto disponibile sul sito dell’EMA. Humira è uno dei farmaci più venduti al mondo: secondo i dati della casa produttrice, nel 2016 le vendite a livello globale sono state di oltre 16 miliardi di dollari e per il terzo trimestre del 2017 si attestano a circa 4,7 miliardi, con un aumento di circa il 15%.

Principio attivo

Biosimilare (titolare autorizzazione in commercio)

Adalimumab (ATC: L04AB04)

Originator: Humira (AbbVie Ltd)

Scadenza brevetto in Europa: 2018

  • Amgevita (Amgen Europe B.V.)
  • Cyltezo (Boehringer Ingelheim International GmbH)
  • Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited-SBUK)
  • Solymbic (Amgen Europe B.V.)

Etanercept (ATC: L04AB01)

Originator: Enbrel (Pfizer Limited)

  • Erelzi (Sandoz GmbH)

Insulina glargine (ATC: A10AE04)

Originator: Lantus (sanofi-aventis Deutschland GmbH)

  • Lusduna (Merck Sharp & Dohme Limited)

Insulina lispro (ATC: A10AB04)

Originator: Humalog

(Eli Lilly Nederland B.V.)

  • Insulin lispro Sanofi (sanofi-aventis groupe)

Rituximab (ATC: L01XC02)

Originator: MabThera

(Roche Registration Ltd)

  • Blitzima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rituzena, in precedenza Tuxella (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rixathon (Sandoz GmbH)
  • Riximyo (Sandoz GmbH)
  • Truxima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Teriparatide (ATC: H05AA02)

Originator: Forsteo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Scadenza brevetto in Europa: 2019

  • Movymia (STADA Arzneimittel AG)
  • Terrosa (Gedeon Richter Plc.)

Biosimilari approvati in Europa nel 2017 e relativi farmaci originator

Fonte: EMA (ultima consultazione novembre 2017)

Come adalimumab, anche etanercept è un immunosoppressore e inibitore del TNF-alfa. A giugno 2017 è stato approvato il biosimilare Erelzi, con le stesse indicazioni del farmaco originator Enbrel (in commercio in Europa dal 2000): artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile e artrite psoriasica; spondiloartrite assiale (spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale non radiografica); psoriasi a placche, anche nei pazienti pediatrici, a partire dai 6 anni di età. Secondo il Rapporto OSMED sull’uso dei farmaci in Italia, nel 2016 adalimumab ed etanercept sono stati ai primi posti per l’incidenza sulla spesa dei medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto: un dato da tenere presente per valutare le nuove opportunità che potranno aprirsi in futuro nel mercato dei farmaci biologici e dei biosimilari.

Nel 2017 sono state autorizzate al commercio anche due nuove insuline: l’insulina glargine Lusduna, il cui farmaco originator è Lantus, e l’insulin lispro Sanofi, il cui farmaco originator è Humalog di Eli Lilly. In entrambi i casi le indicazioni terapeutiche del biosimilare sono le stesse del farmaco originator. Lusduna è stato autorizzato per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età; l’insulin lispro Sanofi per il trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell’omeostasi normale del glucosio ed è inoltre indicato nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito. L’introduzione sul mercato europeo e italiano del primo biosimilare dell’insulina glargine è del 2016 (commercializzato con il nome di Abasaglar da Eli Lilly) e secondo un’elaborazione del Centro Studi IBG (Italian Biosimilars Group) su dati QuintilesIMS i risultati nel primo semestre 2017 appaiono interessanti (15% del volume di mercato).

Sono ben 6 i biosimilari di rituximab approvati dall’EMA nel 2017: Blitzima, Ritemvia, Rituzena, Rixathon, Riximyo e Truxima. Il farmaco di riferimento è MabThera, un anticorpo monoclonale autorizzato al commercio dal 1998 per il trattamento di artrite reumatoide, granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica, leucemia linfatica cronica (LLC) e linfoma non-Hodgkin (LNH). In questo caso non tutti i biosimilari di MabThera hanno richiesto le stesse indicazioni terapeutiche dell’originator: ad esempio Blitzima e Rituzena non sono indicati per l’artrite reumatoide, Riximyo non ha l’indicazione per LCC e Ritemvia per LCC e artrite reumatoide. Nel 2016 rituximab ha generato un volume di vendite di 6,4 miliardi di euro e anche in Italia è stato ai primi posti della classifica dei farmaci a maggior incidenza sulla spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale, così come riportato dal Rapporto OSMED 2016.

Due sono invece i biosimilari approvati dall’EMA nel 2017 per il principio attivo teriparatide, un ricombinante sintetico dell’ormone umano paratiroideo (PTH) in commercio in Europa dal 2008 con il nome commerciale di Forsteo. Si tratta di Movymia e Terrosa, entrambi autorizzati al commercio con le stesse indicazioni del farmaco originator, cioè il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in post-menopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Tale indicazione vale anche in caso di osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica. Nel 2015 le vendite a livello globale di Forsteo sono state di oltre 1,3 miliardi di dollari. La copertura brevettuale di Forsteo sarà valida nell’Unione europea fino al 2019, pertanto i due biosimilari non potranno essere commercializzati prima di allora.

Ancora da registrare nel 2017 sono i pareri positivi del CHMP che hanno raccomandato alla Commissione Europea l’autorizzazione al commercio di due biosimilari per il principio attivo trastuzumab (Ontruzant e Herzuma) e uno per bevacizumab (Mvasi). In entrambi i casi si tratterebbe del primo biosimilare approvato per i farmaci originator corrispondenti, rispettivamente Herceptin (Roche) per il trattamento del carcinoma mammario e del carcinoma gastrico metastatico, e Avastin (Roche) per il trattamento del carcinoma metastatico mammario e del colon-retto. Herceptin e Avastin sono considerati dei blockbusters in quanto hanno fatto registrare complessivamente, negli USA, un volume di vendite di circa 5,6 miliardi di dollari nel 2016. L’impatto economico di questi due antitumorali si conferma anche in Italia: nell’ultimo Rapporto OSMED su dati 2016, trastuzumab e bevacizumab sono i medicinali che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale. La situazione brevettuale dei due farmaci originator è però diversa: per trastuzumab la copertura brevettuale è già scaduta, mentre per bevacizumab sarà attiva in Europa fino al 2022.

Fonte

European Medicines Agency (EMA). Biosimilars. European public assessment reports (EPAR).

Disponibile online su: www.ema.europa.eu

Uso dei biosimilari nella malattia di Crohn e nella colite ulcerosa: il Position Statement ECCO 2016

Sono 8 i punti principali del Position Statement dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2016 sull’utilizzo dei biosimilari nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). La versione precedente del documento risaliva al 2013 e risultava ormai decisamente datata: le importati novità emerse negli ultimi anni, sia per lo sviluppo di nuovi biosimilari sia, soprattutto, per la loro approvazione al commercio nel mercato europeo, hanno portato con sé nuovi dati di pratica clinica in real-life e una nuova consapevolezza sui profili di efficacia e sicurezza.

Il Position Statement dell’ECCO si basa sulle più recenti evidenze cliniche relative ai biosimilari ed è stato redatto in accordo con le più aggiornate linee guida dell’EMA.

Nel Position Statement 2016 si affrontano alcuni punti chiave sul tema dei biosimilari: come attestare la biosimilarità, quali basi prendere come riferimento per l’estrapolazione, quali garanzie ci sono per l’efficacia e la sicurezza dei biosimilari rispetto ai prodotti di riferimento, come affrontare il problema dell’immunogenicità del farmaco biologico, come garantire un rigoroso sistema di tracciabilità e di farmacovigilanza post-marketing. Inoltre gli esperti dell’ECCO affermano chiaramente che è possibile lo switch dal biologico originatore al biosimilari nel trattamento delle MICI, e sottolineano l’importanza che tale switch debba sempre essere proposto al paziente a seguito di una discussione collegiale che coinvolga tutte le professioni sanitarie che hanno in carico il paziente con MICI, prestando la massima cura nella comunicazione e informazione del paziente, che deve essere messo nella condizione di condividere tale scelta, comprendendo appieno l’equivalenza terapeutica tra farmaco originatore e biosimilare.

I biosimilari registrati nell’Unione europea sono considerati di pari efficacia rispetto al medicinale di riferimento

La definizione di estrapolazione e i relativi criteri di applicabilità sono cambiati notevolmente negli anni, a seguito delle nuove conoscenze sui biosimilari e sui risultati della pratica clinica: se inizialmente le linee guida EMA (2006) parlavano di «appropriate justifications», negli aggiornamenti successivi sono stati introdotti termini più specifici, anche in relazione ai diversi tipi di prodotto. La maggiore complessità molecolare dei biotecnologici e, di conseguenza, dei biosimilari si riflette nella maggiore complessità delle procedure EMA per l’autorizzazione al commercio. In particolare, per i biosimilari degli anticorpi monoclonali, le linee guida EMA 2012 affermano: «l’estrapolazione dei dati di efficacia clinica e sicurezza dell’anticorpo monoclonale di riferimento ad altre indicazioni non specificamente studiate nel corso dello sviluppo clinico del biosimilare corrispondente è possibile basandosi sulla complessiva evidenza di comparabilità fornita tramite l’esercizio di comparabilità e con un’adeguata giustificazione, ma non come una conclusione automatica o sistematica». In questo senso, come sottolineano gli esperti ECCO che hanno stilato il nuovo Position Statement, EMA incorpora la modalità di azione dei biosimilari degli anticorpi monoclonali nel concetto di «totalità delle prove con una giustificazione adeguata e pertinente».

ECCO Position Statement sull’uso dei biosimilari nelle MICI

  1. Appropriati test in vitro attestano la biosimilarità in maniera più sensibile rispetto agli studi clinici.
  2. Gli studi clinici di equivalenza nell’indicazione più sensibile possono essere presi come riferimento per l’estrapolazione. Pertanto i dati per l’utilizzo dei biosimilari nelle MICI possono essere estrapolati da un’altra indicazione sensibile.
  3. Quando un biosimilare viene registrato nell’Unione europea, è considerato di pari efficacia rispetto al medicinale di riferimento, a patto che sia utilizzato secondo le informazioni fornite nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
  4. Il profilo di sicurezza dei biosimilari deve essere dimostrato tramite ampi studi osservazionali con follow-up a lungo termine in pazienti affetti da MICI. Inoltre, dovrebbe essere completato da registri supportati da tutti i soggetti interessati (produttori, professionisti sanitari e associazioni di pazienti).
  5. Non ci si può attendere di superare gli eventi avversi e la perdita della risposta dovuti all’immunogenicità di un farmaco biologico impiegando un biosimilare della stessa molecola.
  6. Come per tutti i farmaci biologici, la tracciabilità deve basarsi su un solido sistema di farmacovigilanza e sul piano di gestione del rischio del produttore.
  7. È accettabile lo switch dal farmaco originatore al biosimilare in pazienti affetti da MICI. Gli studi sullo switch forniscono dati validi su efficacia e sicurezza. Mancano evidenze scientifiche e cliniche in merito allo switch inverso, allo switch multiplo e al cross-switching tra biosimilari nei pazienti con MICI.
  8. Lo switch da un farmaco originatore al biosimilare dovrebbe essere messo in atto a seguito di una discussione condivisa che abbia coinvolto in maniera adeguata medici, infermieri, farmacisti e pazienti, e secondo le raccomandazioni nazionali. Il personale infermieristico dedicato a MICI può rivestire un ruolo chiave nella comunicazione dell’importanza e dell’equivalenza della terapia con biosimilare.

La traduzione viene fornita solo a scopo divulgativo e non costituisce una traduzione ufficiale ECCO

La sicurezza dei biosimilari, e in particolare degli anticorpi monoclonali, è un tema molto delicato e sul quale le procedure dell’EMA sono decisamente stringenti: il documento dell’ECCO ricorda come a seguito di registrazione di un biosimilare nell’Unione europea, il prodotto possa essere considerato di pari efficacia e sicurezza rispetto al prodotto di riferimento, quando utilizzato in conformità al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Inoltre il monitoraggio post-marketing sulla sicurezza dei biosimilari è soggetto ad una regolamentazione europea molto rigorosa, e più rigida rispetto ai farmaci generici, che prevede l’elaborazione e la messa in atto di un risk management plan dedicato. In questo senso, le procedure EMA costituiscono, secondo il parere degli esperti ECCO, una fondamentale garanzia sui prodotti che vengono licenziati in UE.

Altro aspetto al centro del dibattito è l’intercambiabilità tra prodotto originatore e biosimilare. Gli esperti dell’ECCO, per la stesura del Position Statement, hanno condotto una review sistematica della letteratura più recente relativa all’efficacia, alla sicurezza e all’immunogenicità dei biosimilari nelle MICI, selezionando 15 studi condotti e pubblicati a livello internazionale. Dal 2015 sono stati presentati, tramite studi di coorte, dati di utilizzo su pazienti con MICI che hanno confermato la comparabilità tra il biosimilare di infliximab e il suo farmaco di riferimento, senza differenze significative di efficacia e sicurezza, sia in pazienti naïve sia in pazienti sottoposti a switch. Del 2016 sono i risultati del trial clinico randomizzato controllato NOR-SWITCH, un ampio studio nazionale condotto in Norvegia su 481 pazienti con malattia di Crohn, colite ulcerosa, artrite reumatoide e spondilite anchilosante, con follow-up di 52 settimane. Obiettivo dello studio era verificare gli esiti clinici dello switch tra infliximab e il suo biosimilare CT-P13, in termini di efficacia, sicurezza e immunogenicità, su pazienti in trattamento con infliximab da almeno 6 mesi. Al termine dello studio, i ricercatori hanno potuto affermare la non-inferiorità di CT-P13 rispetto a infliximab poiché i risultati dei pazienti sono rimasti paragonabili anche nel gruppo che ha effettuato lo switch.

È approvato lo switch per il biosimilare di infliximab, in conformità con le raccomandazioni nazionali e il parere dell’équipe medica

Più recente lo studio osservazionale PROSIT-BIO, condotto in 31 centri italiani su 547 pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa trattati con il biosimilare CT-P13. I risultati preliminari, pubblicati nel 2017, hanno fatto registrare un elevato profilo di efficacia e sicurezza sia nei pazienti naïve sia nei pazienti già trattati con infliximab, confermando la comparabilità tra biosimilare e prodotto di riferimento.

Gli esperti dell’ECCO hanno infine sottolineato l’importanza della comunicazione con il paziente, argomento che necessita di una attenzione ancora maggiore da parte del personale medico e infermieristico nel caso di switch terapeutico, quando al paziente viene proposto un cambio della terapia alla quale si era abituato: accogliere il punto di vista del paziente per adattare la comunicazione e le informazioni proposte ai bisogni del paziente può risultare la strategia vincente per favorire la migliore compliance e risposta terapeutica. Secondo il Position Statement dell’ECCO, in questo ambito il personale infermieristico può svolgere un ruolo chiave.

Per approfondimenti

  • STUDIO NOR-SWITCH: Goll GL et al. Biosimilar Infliximab (CT-P13) is not inferior to originator infliximab: results from a 52-week randomized switch trial in Norway. Arthritis Rheumatol 2016; 68 (suppl 10).
  • STUDIO PROSIT-BIO: Fiorino G et al. The PROSIT-BIO Cohort: a prospective observational study of patients with inflammatory bowel disease treated with infliximab biosimilar. Inflamm Bowel Dis 2017; 23:233-43

Fonte

  • ECCO Position Statement on the use of biosimilars for inflammatory bowel disease. An update. Danese S et al. J Crohns Colitis 2017; 11: 26-34

Come può incidere il contenzioso sul market access?

Il punto di partenza: rapporto tra aspetti normativi e aspetti extragiuridici nell’accesso al mercato

Nel 2014, il rapporto dell’IMS Institute in collaborazione con la Commissione Europea ha evidenziato quattro principali fattori che influenzano l’accesso al mercato del farmaco biosimilare: il tipo di procedura di appalto prescelto, le linee guida ai medici prescrittori da parte delle autorità, l’effettiva libertà di concorrenza nel mercato e l’accentramento dei centri di acquisto. Di fatto, soltanto i primi due sono fattori che dipendono direttamente da scelte normative; l’accesso al mercato è quindi in larga parte influenzato da fattori gestionali, organizzativi ed economici.

Queste conclusioni paiono confermate dall’ultimo rapporto sui farmaci generici e biosimilari pubblicato da Nomisma per conto dell’associazione di categoria nel 2016. Secondo il centro di studi, le criticità del sistema sono originate da dinamiche di mercato conseguenti alla perdita del diritto di esclusiva brevettuale da parte dell’originatore; esse, dunque, non sono immediatamente di tipo giuridico. Il ruolo delle norme è allora quello di governare tali criticità e di ricondurle, per quanto possibile, a meccanismi di sostenibilità dell’intero sistema. In questo senso, il rapporto Nomisma aveva individuato specificamente alcuni elementi di gestione delle procedure di acquisto mediante gara che, se perfezionate o comunque incentivate, avrebbero potuto produrre considerevoli miglioramenti nelle condizioni di accesso al mercato da parte del biosimilare e, di conseguenza, effetti benefici sull’intero sistema pubblico di assistenza farmaceutica. Alcune di quelle proposte paiono tuttora attuali, come ad esempio la valorizzazione degli aspetti qualitativi anche nelle gare per l’acquisto di farmaci e l’indicazione di quantitativi minimi d’ordine, che ottimizzi la gestione nella fase di esecuzione del contratto.

Fattori gestionali, organizzativi ed economici influenzano l’accesso al mercato dei farmaci

In tempi più recenti, in questa linea di tendenza si è ora inserita, come noto, la previsione di cui all’art. 1, comma 407, della legge di stabilità per il 2017 (legge n. 232/16).

Di conseguenza, chiunque voglia esaminare la portata degli aspetti giuridici che influenzano l’access to market per i farmaci biosimilari dovrà necessariamente tenere conto che essi sono strettamente interdipendenti e connessi con aspetti extragiuridici, principalmente di tipo economico e di mercato.

L’incidenza del contenzioso sull’accesso al mercato

Tutti gli studi finora pubblicati hanno trascurato, tra gli aspetti giuridici, il ruolo e l’incidenza del contenzioso. Si tratta di un tema che si colloca ovviamente a valle rispetto ad altri elementi di tipo giuridico di diritto positivo, ma che è evidentemente in grado di amplificare o al contrario depotenziare alcuni di quegli effetti che le norme giuridiche avevano ipotizzato e, in ultima analisi, incidere anche solo indirettamente sulle dinamiche di mercato ad esse sottese.

In effetti, non è un caso che l’esame del contenzioso in questo settore offra spunti del tutto simmetrici rispetto alle analisi prima richiamate. In altri termini, si assiste ad un contenzioso specifico e consistente su tutti i fattori giuridici che influenzano l’accesso al mercato che sono stati principalmente indicati e cioè: a) sul piano delle gare d’appalto e, più in generale, delle procedure di acquisto; b) sul piano delle linee guida che le Regioni offrono ai medici prescrittori, al fine di sensibilizzarli ad una prescrizione più razionale anche sotto il profilo del prezzo.

Il contenzioso sulle procedure di acquisto e i suoi effetti

Benché le specificità delle gare per l’acquisto di farmaci, e in particolare di farmaci biotecnologici e biosimilari, siano ormai da molti anni oggetto di attenzione dalla giurisprudenza, e benché di conseguenza sia ormai in teoria chiara la struttura che la gara stessa deve avere, è comunque rilevante il contenzioso sulle gare d’appalto, proprio nello specifico aspetto relativo alla configurazione dei lotti in gara.

Uno dei filoni di contenzioso di questo tipo attiene alle modalità di utilizzazione dell’accordo quadro con più operatori, ai fini dell’aggiudicazione della procedura.

Vanno anzitutto distinte due fattispecie di accordo quadro: quella generale, disciplinata dall’art. 54 del codice dei contratti, che prevede la procedura di accordo quadro con aggiudicazione a un solo operatore ovvero a più operatori; quella speciale, soltanto con più operatori (almeno tre), prevista dall’art. 1, comma 407, della legge di stabilità per il 2017 nel caso sul mercato vi siano più di tre farmaci aventi lo stesso principio attivo, e tenuto conto della loro via di somministrazione e del dosaggio.

La prima forma, generale, rappresenta sempre una facoltà per l’amministrazione che intenda utilizzare una modalità di aggiudicazione più flessibile rispetto a quella dell’aggiudicazione tradizionale, perché consente l’approvvigionamento contestuale di più prodotti con caratteristiche simili anziché di uno solo, vantaggi che la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare (ad esempio, T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1356 del 16 settembre 2016).

La flessibilità dell’accordo quadro è peraltro dichiarata dalle direttive europee che l’hanno prevista: nel considerando n. 61 della direttiva 2014/24/UE, infatti, è testualmente chiarito che le amministrazioni aggiudicatrici devono poter beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell’ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico.

Sono frequenti i contenziosi, specialmente sulla configurazione del lotto di gara

La seconda forma, speciale, appare invece obbligatoria ogni volta che sul mercato vi siano più di tre medicinali diversi aventi stesso principio attivo, dosaggio e via di somministrazione. Rispetto a questa nuova forma speciale di accordo quadro, la giurisprudenza ha già avuto modo di interrogarsi su alcuni aspetti essenziali.

Così è stato escluso, ad esempio, che la norma sia applicabile anche ai sistemi dinamici di acquisto istituiti prima del 2017, anche qualora i singoli confronti concorrenziali siano successivi all’entrata in vigore della norma (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 652 del 8 maggio 2017).

Il problema più complesso è tuttavia quali farmaci conteggiare per il superamento del limite di tre indicato dalla legge di stabilità: la questione si è posta in giurisprudenza in relazione alle epoetine, considerando che epoetina alfa ed epoetina beta sono considerate tuttora due principi attivi diversi, benché abbiano una classificazione ATC di V livello uguale. Cosicché, il problema che si pone è se per il calcolo del numero di farmaci presenti sul mercato occorra considerare solo l’epoetina alfa originatore e i relativi biosimilari o anche le epoetine beta, con conseguente superamento del numero di tre. Le soluzioni al momento non sono univoche: nel primo senso si è espressa una parte della giurisprudenza (T.R.G.A. Trento, n. 178 del 23 maggio 2017), mentre altra è di avviso opposto (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 652 del 8 maggio 2017) o su posizioni molto caute (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV ordinanza cautelare n. 1237 del 25 settembre 2017).

Il contenzioso sulle linee guida ai medici prescrittori

Parallelamente, è in atto un notevole contenzioso per così dire preventivo, che si svolge cioè non al momento della gara d’appalto ma prima e in preparazione ad essa, sulle linee guida che ormai tutte le Regioni hanno adottato per orientare la prescrizione dei medici ai criteri di appropriatezza prescrittiva, anche sotto l’aspetto economico.

In questo contesto, appare ancora molto forte l’eco di alcune sentenze del Consiglio di Stato, che hanno chiaramente affermato la legittimità di provvedimenti con i quali le Regioni chiedano ai propri medici di motivare la prescrizione qualora essa si orienti verso un farmaco diverso da quello a minor costo per un dato principio attivo. Così, l’obbligo di compilazione di una relazione, da parte del medico che ritenga di dover necessariamente utilizzare il farmaco originatore più costoso, non può considerarsi limitativo della libertà prescrittiva del medico, tenuto conto che attraverso tale procedura, comunque giustificata dalla necessità di tenere sotto controllo l’ammontare della spesa pubblica sanitaria, il medico può comunque disporre l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4516 del 1 ottobre 2015; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5776 del 18 dicembre 2015).

La libertà prescrittiva e la prospettiva di sistema devono essere garantite e armonizzate

Ciononostante, alcuni tentativi recenti di imprese produttrici di originatore, di contestare linee guida di questo tipo, sono comunque andati a buon fine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 385 del 16 marzo 2017) specialmente nei casi in cui tali indicazioni non apparivano limitate al rapporto tra originatore e i suoi biosimilari, ma a farmaci aventi principi attivi diversi nell’ambito di una classe terapeutica omogenea o utilizzati nell’ambito di un medesimo piano terapeutico approvato da AIFA.

Conclusioni

L’impatto del contenzioso sull’accesso al mercato appare dunque forte: la sola presenza sul mercato di una nuova impresa è in grado di innescare dinamiche economiche e giuridiche specifiche, la cui portata tuttavia rischia di essere vanificata da iniziative giudiziarie che abbiano l’obiettivo di evitare che il medico prescrittore possa orientarsi, o più facilmente orientarsi, verso il nuovo farmaco; quando queste tecniche non sono praticabili o non hanno dato gli esiti auspicati, il contenzioso si sposta allora sul momento dell’acquisto, essenzialmente per impedire al nuovo concorrente di acquisire quote di mercato storicamente riservate all’originatore o, in altri casi, ai biosimilari già esistenti.

Nell’ambito di contenziosi individuali la prospettiva di sistema viene spesso smarrita e spetta normalmente al Consiglio di Stato recuperare l’unità di visione da parte degli organi della giustizia amministrativa, anche per neutralizzare le minacce all’accesso al mercato che utilizzino il contenzioso come leva per rallentare la permeabilità sul mercato di nuovi operatori.