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I giudici amministrativi alle prese con lo switch tra originatore e biosimilare: un inevitabile passo in avanti

Per la prima volta i giudici amministrativi sono stati chiamati ad affrontare specificamente il tema dello switch tra farmaco originatore e biosimilare. Il T.A.R. per il Piemonte ha infatti recentemente (sentenza n. 217 del 14 febbraio 2018) confermato la legittimità delle linee guida che l’amministrazione regionale aveva predisposto sull’uso dei biosimilari nelle aziende del servizio sanitario, tra cui figura la possibilità che il medico valuti, appunto, lo switch verso il biosimilare in pazienti che abbiano già dato una buona risposta clinica e le cui condizioni risultino stabilizzate.

Finora il tema era rimasto esclusivamente di competenza medica, per le chiare implicazioni di sistema che esso può comportare: giudici e autorità regolatoria si erano finora astenuti dall’esprimere indicazioni generali sullo switch, demandando anzi alla valutazione caso per caso del clinico l’opportunità, nell’ambito del complessivo trattamento terapeutico, di sostituire un farmaco originatore con un biosimilare.

Queste cautele erano state poste alla base dell’ormai risalente elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, culminata nella nota sentenza della Sezione Terza n. 3572 del 13 giugno 2011. In un momento storico, scientifico, giuridico che ancora era alla ricerca di una regolamentazione idonea per una realtà tutto sommato nuova, quella dei biosimilari appunto, saggiamente la magistratura amministrativa era giunta ad un punto di equilibrio, all’epoca innovativo: la continuità terapeutica è stata indicata quale limite oltre il quale non è opportuno che siano le norme ad intervenire, perché campo di esclusiva competenza medica.

Neppure AIFA, nel Position Paper del 2013 e nel secondo Concept Paper del 2016, aveva ritenuto di prendere una posizione al riguardo, allineandosi all’elaborazione dei giudici amministrativi. Poco coraggiosa, forse, la decisione dell’autorità regolatoria, soprattutto se comparata a quella di altre autorità nazionali omologhe nell’Unione Europea, che al contrario si erano espresse chiaramente per un generale switch, sempre ovviamente sotto controllo medico. Eppure comprensibile, in un momento in cui ancora l’approfondimento scientifico doveva maturare appieno.

Il tema dello switch

Tuttavia, quasi otto anni sono trascorsi da quella sentenza; anni nei quali il mondo scientifico, e poi regolatorio, si è ovviamente concentrato sull’aspetto ancora da decifrare dei biosimilari: lo switch.

Nel corso del 2017, le imprese farmaceutiche europee e mondiali sono intervenute apertamente nel dibatto, a dimostrazione del fatto che il tempo era ormai giunto perché l’argomento fosse trattato senza alcun pregiudizio od ostracismo.

Di qui, necessariamente, l’esigenza di rivedere il punto di equilibrio tracciato da quella prima giurisprudenza, e di aprire una nuova fase giurisprudenziale, che ne ricercasse uno nuovo, inclusivo delle problematiche connesse con lo switch.

L’approccio metodologico da cui muove il T.A.R. torinese è perfettamente condivisibile: la soluzione giuridica del tema non può che conseguire alle valutazioni della scienza medica rispetto alle possibilità tecniche, all’efficacia della prosecuzione della terapia e alla sicurezza per il paziente. Il giudice però non può che constatare un dato di fatto: nonostante il tema dello switch nei farmaci biologici sia oggetto di attenzione da ormai molti anni, non esiste alcun documento tecnico-scientifico che dimostri un divieto categorico di somministrare a pazienti non naïve farmaci biotecnologici diversi da quelli utilizzati all’inizio della terapia.

Questa stessa ragione, a ben vedere, ha fondato la più risalente impostazione del Consiglio di Stato e della stessa AIFA, che – rilevando appunto l’inesistenza di approdi scientifici certi in un senso e nell’altro – rimettevano la decisione circa la sostituzione al singolo medico prescrittore e al singolo caso di specie, posto che le reazioni derivanti dal mutamento del farmaco utilizzato per la terapia possono variare da paziente a paziente.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico

La visione da cui muove il T.A.R. del Piemonte è però del tutto innovativa, nel senso più genuino del termine: anziché limitarsi ad applicare l’approdo tradizionale, ha affrontato il tema da altro angolo prospettico. Ha, cioè, compiuto quell’inevitabile passo in avanti: ha affermato una regola generale di sostituibilità (non automatica, s’intende, ma sempre rimessa al medico) tra farmaci biotecnologici a terapia in corso, purché corredata da nuove cautele, tutte di fatto riconducibili a quel ruolo primario che il medico, assieme al suo paziente, devono poter esercitare.

Il rapporto tra continuità terapeutica e switch terapeutico non è dunque più necessariamente quello che corre tra regola ed eccezione: si tratta ora di due regole generali, sebbene opposte, aventi pari dignità. La scelta tra l’una e l’altra è rimessa alla valutazione del medico.

È tutta qui la rivoluzione copernicana che apre una nuova fase giurisprudenziale.

La soluzione giuridica consegue alle valutazioni della scienza medica

La continuità terapeutica, che pure nessuno intende depotenziare, non può però diventare il baluardo inespugnabile dietro cui trincerarsi per giustificare tout court la prosecuzione della terapia con un farmaco più costoso. In altre parole, il medico dovrà valutare costantemente l’appropriatezza della prescrizione, non solamente nel momento iniziale della terapia, ma per tutta la durata del trattamento. E dovrà verificare se le condizioni cliniche del paziente non consentano la sostituzione del farmaco iniziale con altro meno costoso.

Occorre essere molto chiari su questo ultimo punto: non è corretto ridurre il tema ad una sola questione di risparmi. Naturalmente, le Regioni perseguono tale obiettivo e non è in dubbio che il risparmio annuo ottenibile nel campo dei farmaci biotecnologici dall’introduzione sul mercato dei biosimilari possa essere davvero molto consistente. Ma nessuna Regione si pone nell’ottica del risparmio in quanto tale; il risparmio che gli enti del servizio sanitario ricercano è soltanto quello ottenibile senza rinunciare a livelli sovrapponibili di efficacia e di sicurezza della nuova terapia. Del resto, anche per il medico prescrittore il prezzo della cura farmacologica è uno degli elementi, assieme all’efficacia e alla sicurezza, che devono essere valutati congiuntamente: l’art. 13 del nuovo codice di deontologia medica (in vigore dal 2014) afferma chiaramente che l’atto prescrittivo deve fondarsi, tra l’altro, su di una contestuale valutazione delle evidenze scientifiche e dell’uso “ottimale” delle risorse disponibili.

L’approccio delle Regioni non è dunque ontologicamente differente da quello dei medici: entrambi devono curare i propri assistiti trovando il bilanciamento ottimale tra costo ed efficacia e sicurezza della terapia.

Alla ricerca di nuovo equilibrio

Se lo switch non è più una eccezione, ma una regola paritetica ed antitetica alla continuità terapeutica, giustamente il T.A.R. si preoccupa di porre delle cautele, proprio per evitare che l’affermazione appena posta finisca per impedire la funzionalità stessa della continuità terapeutica.

La ricerca del nuovo equilibrio passa per la condivisione delle ragioni, giuridiche e scientifiche, che la Regione Piemonte aveva indicato nelle proprie linee guida: la limitazione dello switch al paziente che, nella valutazione del medico prescrittore, abbia già dato buona risposta clinica e questa risulti stabilizzata.

Questa scelta non è illogica né contraria alla libertà prescrittiva del medico. Anzi, si inserisce in continuità con essa, perché rimette alla valutazione del clinico l’accertamento circa la sussistenza delle condizioni per poter praticare un eventuale switch.

Continuità terapeutica e switch sono ora due regole generali con pari dignità di fronte alla scelta del medico

In tal senso, per comprendere appieno questo nuovo punto di equilibrio è centrale la constatazione che il collegio piemontese compie sulla necessità di riconoscere alle Regioni la possibilità di adottare misure per sostenere la prescrizione dei biosimilari, anche rispetto a pazienti non naïve, al fine di salvaguardare la finanza regionale e la salute dei pazienti.

Temi di discussione per il futuro

La sentenza merita apprezzamento e condivisione. Al tempo stesso, apre una serie di ulteriori interrogativi, che dovranno inevitabilmente essere affrontati e risolti attraverso la maturazione di questa nuova fase giurisprudenziale.

Certamente, uno di questi temi è la definizione stessa di paziente naïve, tenuto conto che le terapie in cui sono impiegati farmaci biotecnologici hanno varia durata e che il paziente naïve non è soltanto quello che non si è mai sottoposto prima ad un trattamento con un farmaco a base di quel principio attivo ma anche quello che, pur avendo iniziato la terapia con un dato farmaco, l’abbia conclusa, o quantomeno ne abbia conclusa una sua fase, e sia decorso un tempo sufficiente per il cosiddetto wash-out.

Ancora, si porrà in futuro la questione se le affermazioni cui qui si è data adesione saranno estensibili anche al rapporto tra biosimilare e biosimilare, e non soltanto tra originatore e biosimilare. La soluzione affermativa, che apparentemente può sembrare scontata, lo è meno ad un esame più attento, se si considera che ciascun biosimilare è tale perché in fase di registrazione sono stati addotti gli studi comparativi con il medicinale di riferimento, che è l’originatore, ma non è detto che la similarità di due farmaci verso uno stesso originatore si possa automaticamente estendere, per proprietà transitiva, ai due biosimilari tra loro.

Forti della consapevolezza acquisita dalla sentenza del T.A.R. piemontese, ed appurato che è maturo il tempo perché i giudici ritornino con approccio nuovamente innovativo sulla disciplina dei biosimilari, aspettiamo fiduciosi le successive azioni e reazioni, anche a partire dal secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari.

Il mercato italiano dei biosimilari tra governance e deregulation

Intervista a Pierluigi Navarra (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma)

Il mercato dei farmaci biosimilari può rappresentare un’opportunità decisiva per i sistemi sanitari nazionali, utile a sciogliere il rebus della sostenibilità che costituisce una sfida cruciale. Se da una parte, anche in Italia, la prescrizione dei biosimilari si sta sempre più diffondendo, rimangono degli aspetti di criticità, che abbiamo inteso esplorare con il Professor Pierluigi Navarra, Direttore dell’Istituto di Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il settore dei biosimilari in Italia è in costante aumento, anche se la loro diffusione non è uniforme in tutte le Regioni: secondo lei, ci sono delle peculiarità della situazione italiana, anche rispetto all’Unione europea?

C’è una differenza importante fra l’Italia e altri paesi europei di riferimento, come la Francia o la Germania: in questi paesi le autorità nazionali hanno provveduto in maniera molto precoce a stabilire delle regole – la cosiddetta “governance” – che di fatto hanno contribuito a guidare e agevolare l’ingresso dei biosimilari nel mercato, consentendo di raggiungere quote di consumo più elevate rispetto all’Italia. In Italia questo momento iniziale di governance è mancato e, secondo me, continua a mancare.

I provvedimenti che sono stati presi in questi ultimi anni, per esempio con la Legge di Bilancio del 2017, hanno contribuito a migliorare la situazione di mancata governance e hanno influito in modo significativo sul mercato, ad esempio per instaurare un clima di reale concorrenza o per generare gli auspicati risparmi sulla spesa farmaceutica?

A parere mio, e anche secondo altri esperti del settore, le norme inserite nella Legge di Bilancio 2017 per favorire la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di farmaci biotecnologici a brevetto scaduto, laddove siano già presenti sul mercato i relativi biosimilari, sono state piuttosto controproducenti ai fini di una governance di questi farmaci. Evidentemente, quelle norme erano nate dall’esigenza fortemente sentita di predisporre delle regole per regolare i flussi e apportare dei miglioramenti organizzativi, ma sono risultate divergenti rispetto alle regole complessive che guidano le gare d’asta nel settore della sanità pubblica. Un altro aspetto della Legge di Bilancio 2017 che si è rivelato problematico era quello riguardante la norma sulla prescrizione dei biosimilari. Mi spiego con un esempio: in alcune Regioni sono state fissate delle quote di consumo per i biosimilari in maniera tale da assicurare che una parte di mercato e di prescrizioni venisse coperta da questi farmaci; in questo caso tali norme regionale sono andate direttamente a confliggere con la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2017 relativa alla libertà di prescrizione. Insomma, in Italia è tuttora mancante una governance complessiva e coerente tra i diversi livelli dello Stato, con il Governo centrale e le Regioni che a volte introducono norme contraddittorie tra di loro; in questo scenario, anche il recentissimo secondo Position Paper di AIFA sui biosimilari – che pure contiene un messaggio molto “tranquillizzante” ai medici prescrittori relativamente alla intercambiabilità fra originatori e biosimilari – rischia di rimanere un coraggioso documento di indirizzo, tuttavia con scarso impatto sugli orientamenti prescrittivi “a valle”, se non supportato da un coerente substrato normativo, possibilmente da inserire in una prossima Legge di Bilancio a valenza nazionale. Sarà in ogni caso interessante cercare di capire – tramite l’analisi dei consumi – se la pubblicazione di questo secondo Position Paper sarà stata di per sé in grado di modificare l’attuale trend di impiego dei biosimilari nel futuro a breve-medio termine.

Pierluigi Navarra

Recentemente il TAR del Piemonte ha pronunciato una sentenza a favore delle Linee di indirizzo emanate dalla Regione Piemonte sull’utilizzo dei biosimilari nelle patologie dermatologiche. Lei che ne pensa?

Questo rappresenta senz’altro un caso emblematico della situazione italiana: in mancanza di una governance coerente tra Stato e Regioni, la politica del farmaco viene decisa dai magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali. Con tutto il rispetto per queste figure, dotate di una altissima qualificazione, tale situazione ci espone però almeno ad un rischio, correlato all’evenienza che TAR di diverse Regioni possano pronunciarsi in maniera diversa su uno stesso argomento, andando a stabilire precedenti giurisprudenziali che finiscono per aumentare la confusione. Perché chi vorrà appoggiare una determinata politica di controllo delle quote destinate ai biosimilari citerà sentenze che sono andate in una direzione, mentre chi vorrà sostenere una politica differente potrà citare sentenze che sono andate in un’altra direzione…

Entro il 2020 usciranno dalla copertura brevettuale ben 12 farmaci biologici e potranno essere quindi autorizzati al commercio i relativi biosimilari. A suo parere, quali potrebbero essere le misure da mettere in atto per cogliere le opportunità di questo momento?

Nei prossimi anni ci sarà una rilevante curva di crescita del numero di principi attivi che usciranno dalla copertura brevettuale. Un fenomeno del genere si è già verificato nel decennio scorso in relazione ai farmaci generici e io penso che sia proprio da quella esperienza che si debba trarre una lezione per cogliere al meglio le opportunità, sia di risparmio della spesa farmaceutica pubblica, sia di miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Per i generici il picco di molecole uscite da copertura brevettuale si è verificato tra il 2007 e il 2009; successivamente c’è stato un calo e ora siamo in una fase in cui sono ormai pochi i farmaci di sintesi chimica che vanno fuori dalla copertura brevettuale ogni anno. Negli anni a partire dal 2002, quando il fenomeno dei generici iniziò ad affacciarsi anche in Italia, fu predisposto un insieme di regole per governare il sistema. Quelle regole prescrittive e di pricing furono molto discusse all’epoca ma si rivelarono fondamentali perché i risparmi che il SSN poté ottenere applicando le normative sui generici consentirono al sistema di mantenere un equilibrio. Infatti, in quegli anni, il consumo di farmaci continuò paradossalmente ad aumentare, ma la spesa farmaceutica complessiva (territoriale e ospedaliera) si mantenne entro i tetti prefissati, su un plateau. Ovviamente nel caso dei biosimilari le regole non potrebbero essere le stesse dei generici, perché le situazioni non sono sovrapponibili, ma poter contare su regole certe che guidino i processi sarebbe di vitale importanza per poter trarre il massimo profitto dalla perdita di copertura brevettuale di una serie di farmaci biotecnologici, nei prossimi 5-6 anni. Al momento noi ci troviamo in una fase di incertezza: sappiamo che potrebbero generarsi dei risparmi ma non siamo in grado di quantificarli chiaramente e, in mancanza di regole certe, la situazione sarà piuttosto difficile da pilotare.

Quindi, a suo giudizio, sui farmaci generici il sistema ha funzionato? C’è stata una sorta di “lavoro preparatorio” anche a livello normativo che invece, per i biosimilari, non sta avvenendo?

Per i farmaci biosimilari io non vedo questa fase preparatoria a livello normativo. Sicuramente, per i farmaci generici la situazione era più semplice perché si potevano predisporre, così come è stato fatto, dei meccanismi di sostituzione automatica da applicare direttamente nella farmacia territoriale, lasciando comunque al medico prescrittore la possibilità di indicare l’impiego del farmaco branded anziché il generico laddove lo ritenesse necessario. È stato quindi elaborato un meccanismo che rappresentava un buon compromesso tra esigenze diverse, tant’è che anche i farmaci branded comunque hanno mantenuto quote di mercato interessanti. C’è stato spazio per tutti e c’è stata la possibilità per il SSN di generare dei risparmi che erano addirittura quantizzabili in maniera precisa, anno per anno. Questi sono gli aspetti che, secondo me, meritano una riflessione per capire come poter innescare una simile reazione positiva anche con i farmaci biosimilari.

E in conclusione vorrei formulare un auspicio, dato anche il momento post-elettorale che viviamo: negli ultimi anni abbiamo assistito ad una contrapposizione abbastanza marcata tra le proposte di governance avanzate dal Governo centrale e da AIFA da una parte, e dal comparto regionale dall’altra, con una mancanza di dialogo efficace che, in ultima analisi, si è tradotta in un danno per il sistema. Ora speriamo che, con il cambiamento dello scenario politico, questo tipo di frattura registrato negli ultimi anni si possa ricomporre.

L’Agenzia Italiana del Farmaco presenta il Secondo Position Paper sui Biosimilari

Il 27 marzo 2018 è stato presentato ufficialmente il Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari. Un passo importante e atteso, frutto di lungo lavoro di revisione e aggiornamento del Primo Position Paper, risalente al 2013. Tale revisione è stata condotta anche tramite una consultazione pubblica che, nel corso degli anni, ha coinvolto Società scientifiche, Commissioni regionali, Aziende ospedaliere, Industrie farmaceutiche ma anche Associazioni di pazienti e della società civile.

Un pubblico numeroso di operatori del settore (clinici, figure delle istituzioni e rappresentanti di pazienti) ha partecipato all’incontro dal titolo “Accesso alle terapie con farmaci biologici: i fenomeni di sottotrattamento e le opportunità offerte dai biosimilari”, nel corso del quale Mario Melazzini, Direttore Generale dell’AIFA, e Simona Montilla, Dirigente del Centro studi AIFA, hanno esposto gli obiettivi e le novità di questo Secondo Position Paper. Per rendere conto del contesto e analizzare il possibile sottoutilizzo dei farmaci biologici nella prassi clinica, Luca Minotti, Partner di Ernst&Young per il settore Life Sciences, ha illustrato i risultati di un’indagine condotta per l’Italian Biosimilars Group.

Erano inoltre previsti una serie di Tavoli di lavoro tematici, organizzati da AIFA; oltre a un Tavolo dedicato alle “Opportunità e sfide” sui biosimilari, i diversi esperti sono stati riuniti in Tavoli dedicati alle aree cliniche della Reumatologia, della Gastroenterologia, della Dermatologia e dell’Oncologia.

Un nuovo impegno a tutela della salute dei cittadini

La giornata ha preso il via con l’intervento introduttivo del Direttore Melazzini, che ha ricordato come il 2018 rappresenti un anno di anniversari importanti per la sanità italiana: ricorrono infatti i 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833) e i 15 anni dell’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Legge 24 novembre 2003, n.326). Queste date testimoniano l’impegno a favore dei cittadini e dei pazienti, sancito anche dall’articolo 32 della Costituzione italiana, e che viene rinnovato con la pubblicazione del Secondo Position Paper sui biosimilari.

Il Professor Melazzini ha sottolineato come uno dei doveri dell’AIFA sia quello di garantire a tutti i pazienti l’accesso alle cure e pertanto, in un ambito di costante aumento della spesa sanitaria, sia necessario affrontare il tema della sostenibilità del sistema. In quest’ottica, con l’utilizzo dei biosimilari si può fornire un’opzione terapeutica valida e l’accesso a terapie ad alto costo ad un numero maggiore di pazienti. I biosimilari rappresentano inoltre, per il mercato, un elemento di concorrenza che può contribuire al governo della spesa, con la riduzione dei costi non solo sanitari ma anche sociali. In base al Rapporto OSMED 2016, importanti farmaci biologici e biosimilari (come ad esempio trastuzumab, bevacizumab, rituximab, infliximab, adalimumab ed etanercept) figurano tra i primi 30 principi attivi nella spesa regionale per medicinali erogati sia in assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale sia in distribuzione diretta e per conto. Secondo Melazzini, il dibattito sul tema dei biosimilari può costituire un utile esercizio anche in relazione all’ambito dei farmaci innovativi, in quanto si tratta di un’allocazione di risorse importante con notevoli ricadute sulla pratica clinica e un possibile recupero di risorse per il sistema sanitario.

«L’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento»

Quindi si è passati a presentare nel dettaglio il nuovo Position Paper, che si pone l’obiettivo principale di «fornire agli operatori sanitari e ai cittadini informazioni chiare, trasparenti e convalidate sui medicinali biosimilari», in particolare su 3 aspetti: la definizione dei medicinali biologici e biosimilari, le normative regolatorie vigenti nella UE e il ruolo dei biosimilari nella sostenibilità economica del SSN.

Per la definizione di medicinale biologico il Position Paper fa riferimento a quella elaborata dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha svolto un ruolo di avanguardia nel processo di regolamentazione del processo di autorizzazione dei biosimilari e garantisce un altissimo livello di valutazione pre-immissione in commercio e di monitoraggio post-marketing. Inoltre si sottolineano le caratteristiche che differenziano i farmaci biologici dalle molecole di sintesi chimica, come la dimensione molecolare, la complessità strutturale, il procedimento di derivazione da sistemi diversi. Per tutti questi aspetti, si può affermare che, nel caso dei farmaci biologici, «il prodotto è il processo». Anche per la definizione di medicinale biosimilare si rimanda alla legislazione dell’Unione europea che ha affrontato l’argomento in diversi documenti, a partire dal 2001, fino all’elaborazione di due importanti pubblicazioni nel 2017, una rivolta agli operatori sanitari (“Guida informativa sui medicinali biosimilari”) e una rivolta ai pazienti (Documento di Consenso: “Cosa c’è da sapere riguardo ai Medicinali Biosimilari”). In sintesi, il Position Paper afferma che «un biosimilare e il suo prodotto di riferimento, essendo ottenuti mediante processi produttivi differenti, non sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia».

Il Direttore Melazzini ha introdotto quindi il tema principale, cioè la posizione di AIFA sui biosimilari come alternativa ai prodotti originatori che, rispetto ai Documenti precedenti (Primo Position Paper del 2013 e Secondo Concept Paper del 2016), fa registrare alcune significative differenze.

Innanzitutto, si conferma che «i medicinali biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti». Nei Documenti precedenti, questa affermazione era seguita da una frase che ribadiva una differenza fondamentale rispetto ai generici, escludendo «la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica» (2013) o, più semplicemente, «la sostituibilità automatica» (2016). Inoltre, nel 2013, si specificava anche che l’AIFA aveva deciso di «non includere i medicinali biosimilari nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti equivalenti». Nel Secondo Position Paper, queste limitazioni vengono eliminate, lasciando scorgere un indizio di cambiamenti ancora maggiori.

«I biosimilari sono uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute»

Fondamentale è sempre il ruolo del medico («la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore»), che viene investito anche di un nuovo compito, rispetto ai Documenti precedenti: «contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso dei biosimilari».

Quindi, con un richiamo alle normative UE e alle garanzie costituite dalle procedure EMA, si introduce il concetto più innovativo del nuovo Position Paper: «Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento». Viene dunque affermata l’intercambiabilità tra farmaco originatore e biosimilare, che finora non era prevista dalle normative italiane e dell’Unione europea. Giova forse ricordare qui che con intercambiabilità si intende la «pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa o con l’accordo del medico prescrittore». Mentre con sostituibilità si intende la «pratica di sostituire un farmaco con un altro farmaco, spesso più economico per il Servizio Sanitario o per il paziente, che abbia la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive, la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione e sia bioequivalente con il medicinale di riferimento sulla base di appropriati studi di biodisponibilità». La sostituibilità automatica rimane un elemento caratterizzante degli equivalenti, e riguarda la facoltà del farmacista di dispensare il generico senza consultare il medico prescrittore.

Un’ulteriore novità sostanziale riguarda i pazienti da indirizzare a trattamento con biosimilari. Nel Position Paper 2013 si specificava che i biosimilari fossero «da preferire, qualora costituiscano un vantaggio economico, in particolare per il trattamento dei soggetti “naïve” (che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo)». Anche questa limitazione decade, nel nuovo Position Paper, che afferma come l’intercambiabilità tra originator e biosimilare «vale tanto per i pazienti naïve quanto per i pazienti già in cura». Un nuovo elemento a supporto dello switch terapeutico, che costituisce un argomento molto dibattuto dai clinici e dalle istituzioni e, recentemente, anche al centro di pronunce giurisprudenziali.

In conclusione del suo intervento, il Direttore Melazzini ha definito i biosimilari come «uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un mercato competitivo e concorrenziale che produca salute, perché costituiscono un’opzione terapeutica a costo inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)».

Il quadro scientifico regolatorio in Italia e nell’Unione europea

La presentazione del nuovo Position Paper è proseguita con la Dottoressa Montilla che ha affrontato il tema del quadro scientifico-regolatorio dei farmaci biosimilari, analizzando il processo di autorizzazione che, come abbiamo accennato, ha visto l’Unione europea come «pioniera nel definire un corpus regolatorio, robusto e di alto livello scientifico». Montilla ha illustrato in sintesi i diversi step del processo autorizzativo e i criteri richiesti per gli studi di confronto necessari, ricordando come l’EMA abbia messo a punto diverse linee guida dedicate all’approvazione dei biosimilari, da quelle più generali, a quelle specifiche per il singolo prodotto (ad esempio insulina, somatropina, epoetine), a quelle riguardanti aspetti peculiari dei biosimilari come l’esercizio di comparabilità e l’immunogenicità.

Quindi la Dottoressa Montilla ha presentato il tema dell’estrapolazione delle indicazioni terapeutiche, evidenziando le differenze rispetto al precedente Position Paper: se nel 2013 si diceva che «il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’EMA stabilisce caso per caso se le indicazioni multiple possano essere estrapolate sulla base delle evidenze scientifiche derivanti da un esercizio di comparabilità approfondita e in conformità ad opportune giustificazioni scientifiche», il nuovo Position Paper specifica che la valutazione del CHMP deve avvenire non solo «caso per caso» ma anche «preventivamente» e che «tale estrapolazione non è automatica». Inoltre l’AIFA sottolinea come questa pratica rappresenti «un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici, sia nel caso di importanti variazioni nei processi di produzione, sia nel caso dell’immissione in commercio di nuove formulazioni dello stesso farmaco biotecnologico». Questo discorso si collega alle peculiarità del processo produttivo dei farmaci biologici che comportano l’unicità del prodotto («il prodotto è il processo»), con differenze variabili da un laboratorio ad un altro. Ad esempio, come riportato nel Position Paper, nel caso di trastuzumab sottocute, già in passato è stato richiesto di condurre studi clinici per estrapolare l’indicazione di trastuzumab endovena nel carcinoma mammario (e non si trattava di un’estrapolazione del biosimilare).

«L’estrapolazione è un principio scientifico e regolatorio esercitato da molti anni su tutti i farmaci biotecnologici»

Un altro cambiamento rispetto al precedente Position Paper riguarda le modalità di inserimento dei biosimilari nell’elenco delle specialità erogabili a carico del SSN ai sensi della Legge n. 648/96. In particolare, si specifica che «affinché un farmaco possa essere inserito in tale elenco – e sia dunque a carico del SSN» debbano essere «disponibili adeguati dati di sicurezza ed efficacia raccolti in studi clinici almeno di fase II e, se del caso, che siano posti in essere idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti». Inoltre si precisa che «lo stesso requisito di presenza di studi clinici adeguati almeno di fase II si applica anche per i farmaci impiegati per una indicazione off-label in presenza di alternative terapeutiche autorizzate, ma più onerose per il SSN». L’utilizzo dei farmaci biologici e biosimilari in off-label viene affrontato in maniera molto dettagliata, innanzitutto confermando la possibilità che anche i biologici possano essere utilizzati in off-label e quindi chiamando in causa la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA che deve verificare «caso per caso» il possibile inserimento nell’elenco relativo alla Legge n. 648/96 di un biosimilare il cui originator è già presente in tale elenco. Tale inserimento non risulta automatico e dipende pertanto dalla CTS «che si riserva la possibilità di esprimere il proprio parere sulla base delle evidenze scientifiche e della letteratura disponibili, dell’esperienza clinica e dell’eventuale riconducibilità dell’azione terapeutica ad un identico meccanismo d’azione». In quest’ottica, il Position Paper ricorda i recenti Criteri generali elaborati dalla CTS per procedere a questo tipo di valutazione, le cui basi rimangono le Linee guida EMA per le indicazioni autorizzate: in particolare si richiama la necessità di individuare «tutti gli elementi del comparability exercise riguardanti qualità, preclinica e clinica contenuti nell’EPAR (European Public Assessment Report)» dell’EMA; valutare «se il meccanismo d’azione del farmaco nell’indicazione autorizzata e rimborsata ai sensi della legge n.648/96 sia riconducibile o meno a caratteristiche della molecola diverse da quelle valutate e approvate nel comparability exercise»; se esistono «safety concerns» per l’indicazione richiesta. In ultimo, si specifica che, per farmaci particolari, può essere richiesta la presenza di studi bridging.

L’analisi del quadro normativo è stata quindi completata dalla dottoressa Montilla con la presentazione delle procedure di farmacovigilanza previste a livello italiano e a livello europeo per i farmaci biologici e biosimilari: il Piano di monitoraggio intensivo predisposto da AIFA (contrassegnato dal triangolo equilatero rovesciato riportato sul foglietto illustrativo e sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) e il Risk Management Plan richiesto da EMA. Inoltre è stata anche ricordata la procedura di prezzo e rimborso stabilita per il nostro Paese: in base alla Delibera CIPE del 1° febbraio 2001, per tutti i biologici e i biosimilari, così come per gli altri farmaci rimborsabili, viene condotta da AIFA una negoziazione del prezzo con l’azienda produttrice. Nel caso dei generici e dei biosimilari il Decreto 4 aprile 2013 del Ministero della Salute (il cosiddetto “Decreto scaglioni”) prevede la riduzione di prezzo di almeno il 20%, rispetto al prezzo del farmaco originatore.

L’inserimento dei biosimilari nell’elenco della Legge n. 648/96 è verificato «caso per caso» dalla CTS di AIFA

In ultimo, la dottoressa Montilla è tornata sul tema dell’intercambiabilità per tracciare il trend a livello europeo: se da una parte l’EMA si concentra sulle procedure di immissione al commercio dei biologici e dei biosimilari senza fornire indicazioni sul possibile switch, dall’altra le decisioni di alcuni paesi europei, come Francia, Germania, Finlandia e Portogallo, considerano i biosimilari intercambiabili con gli originator, pur sottolineando la necessità di una corretta informazione del paziente e di un costante monitoraggio della terapia. Il Secondo Position Paper AIFA sembra quindi seguire questo trend.

L’analisi del sottotrattamento da biologico

L’incontro del 27 marzo ha anche fornito dati interessanti sulla pratica clinica legata alle terapie biologiche in Italia, grazie alla presentazione dell’analisi condotta da Ernst&Young per l’Italian Biosimilars Group con l’obiettivo di indagare i possibili fenomeni di sottotrattamento da biologico.

Lo studio, illustrato da Luca Minotti, è stato effettuato su 11 patologie per le quali sono già disponibili anche i biosimilari: psoriasi, artrite psoriasica, spondilite anchilosante, artrite reumatoide, malattia di Crohn, colite ulcerosa, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, carcinoma mammario, tumore al colon retto e melanoma metastatico. Per ogni patologia sono stati confrontati i dati relativi ai pazienti eleggibili al trattamento con la terapia biologica (in base alle evidenze di letteratura, alle linee guida e alla pratica clinica) e i dati dei pazienti che risultano trattati con i biologici (in base ai dati di mercato IQVIA): l’eventuale differenza riscontrata è stata considerata come condizione di sottotrattamento per la singola patologia.

Nonostante la variabilità dei dati tra le diverse patologie considerate, i risultati complessivi hanno evidenziato che in Italia circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica (con un range da 100.000 a 300.000 pazienti).

In particolare, Minotti ha riportato i numeri relativi ad alcune patologie: per la psoriasi, il range di pazienti eleggibili al trattamento è molto ampio e risente di una importante differenza tra quanto risulta dalla letteratura (200.000 pazienti eleggibili) e il dato riportato dall’esperto (50.000 pazienti eleggibili); di conseguenza, poiché i pazienti in trattamento risultano essere 16.000, il dato dei sottotrattati varia da 184.000 a 34.000. Per l’artrite psoriasica, i pazienti eleggibili sono tra 34.500 e 48.000 e i pazienti trattati sono 24.000, il sottotrattamento riguarda quindi tra 10.500 e 24.000 pazienti. Per la spondilite anchilosante, i pazienti eleggibili sono 29.000, 9.000 sono i trattati e 20.000 i sottotrattati. Per l’artrite reumatoide, i pazienti eleggibili sono 43.000-58.000, con 38.000 trattati e un numero di sottotrattati variabile tra 5.000 e 20.000. Per la malattia di Crohn, i pazienti eleggibili sono 29.000, con 11.000 trattati e 18.000 sottotrattati. Per la colite ulcerosa, i pazienti eleggibili sono compresi tra 15.000 e 49.000, con 8.000 trattati e un numero di sottotrattati compreso tra 7.000 e 41.000.

Circa 200.000 pazienti potenzialmente eleggibili non sono trattati con la terapia biologica

La situazione delle patologie oncoematologiche è risultata peculiare rispetto alle altre in quanto, secondo il parere degli esperti interpellati nel corso dello studio, i pazienti potenzialmente eleggibili vengono trattati con la terapia biologica senza limitazioni di accesso, probabilmente anche in relazione alla gravità della malattia. Come sottolineato da Minotti, quest’area sembra necessitare di ulteriori approfondimenti per una comprensione migliore del fenomeno.

La discussione dei Tavoli tematici

I risultati dell’analisi di Ernst&Young hanno fornito anche lo spunto di partenza per la discussione dei Tavoli di lavoro tematici, che si è svolta nel pomeriggio e ha fatto emergere significative indicazioni degli esperti coinvolti.

Innanzitutto, è stato evidenziato che, nell’analisi di dati di trattamento (e relativo sottotrattamento) è necessario stratificare i pazienti considerando anche le diverse linee terapeutiche.

In generale, in tutte le aree terapeutiche, è stato segnalato un gap informativo, con la richiesta di implementare flussi amministrativi regionali e nazionali in grado di monitorare non solo l’appropriatezza ma anche la governance della spesa. Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) sono stati individuati dai partecipanti ai Tavoli come utili strumenti di analisi e incentivo al corretto utilizzo.

I Tavoli tematici

Opportunità e sfide: AIFA all’ascolto sui biosimilari

Facilitatori:

Patrizia Popoli (Istituto Superiore di Sanità – Presidente CTS AIFA), Armando Genazzani (Università Piemonte Orientale – Membro CTS AIFA)

Partecipanti:

Tonino Aceti (Coordinatore Nazionale Tribunale per i Diritti del Malato e Responsabile Nazionale CnAMC di Cittadinanzattiva), Giordano Beretta (Presidente Eletto Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM), Luisa Brogonzoli (Fondazione The Bridge), Mauro Galeazzi (Presidente Società Italiana Reumatologia – SIR), Antonio Gasbarrini (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma), Loredano Giorni (Regione Piemonte), Massimo Morosetti (Ospedale Giovan Battista Grassi, Roma), Alessandro Mostaccio (Segretario Generale Movimento Consumatori), Carmine Pinto (UOC Oncologia Medica IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia), Luca Minotti (Ernst & Young), Ida Fortino (AIFA)

Area clinica Reumatologia

Facilitatori:

Guido Valesini (Società Italiana Reumatologia – SIR)

Partecipanti:

Antonella Celano (Presidente Associazione nazionale persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMAR), Roberto Gorla (AO Spedali Civili di Brescia), Carlo Maurizio Montecucco (Collegio dei Presidenti Emeriti Società Italiana Reumatologia – SIR), Giuseppe Nocita (SUMAI), Stefano Stisi (Presidente Collegio Reumatologi Italiani – CREI), Silvia Tonolo (Presidente Associazione nazionale Malati Reumatici ONLUS – ANMAR), Francesca Tosolini (Regione Friuli Venezia Giulia), Francesco Deligios (Ernst & Young), Simona Montilla (AIFA)

Area clinica Gastroenterologia

Facilitatori:

Silvio Danese (Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, Humanitas, Rozzano)

Partecipanti:

Domenico Alvaro (Presidente Società Italiana Gastroenterologia, SIGE), Alessandro Armuzzi (Segretario Generale di IGIBD), Marco Cedola (SUMAI), Salvatore Leone (Direttore Generale AMICI Onlus), Massimo Medaglia (Regione Lombardia), Ambrogio Orlando (AO Ospedali Riuniti Villa Sofia, Palermo), Chiara Fattore (Ernst & Young), Federica Mammarella (AIFA)

Area clinica Dermatologia

Facilitatori:

Luca Bianchi (UOC Dermatologia, Policlinico Tor Vergata, Roma)

Partecipanti:

Anna Arcieri (SUMAI), Paolo Gisondi (Università degli Studi di Verona), Lorella Lombardozzi (Regione Lazio), Mara Maccarone (Presidente Associazione per la Difesa degli Psoriasici- ADIPSO), Luigi Naldi (AO Ospedali Riuniti di Bergamo), Chiara Vassallo (Ernst & Young), Sandra Petraglia (AIFA)

Area clinica Oncologia

Facilitatori:

Stefania Gori (Presidente Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM)

Partecipanti:

Francesco De Lorenzo (Presidente Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia- FAVO), Rosaria Iardino (Fondazione The Bridge), Giovanni Poles (SUMAI), Fabrizio Nicolis (Presidente Fondazione AIOM), Alessandro Rambaldi (AO Papa Giovanni XXIII, Bergamo), Fausto Roila (Consigliere Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri – CIPOMO), Giovanna Scroccaro (Regione Veneto), Edoardo Marco Di Cicco (Ernst & Young), Odoardo Maria Olimpieri (AIFA)

Tra i motivi di sottotrattamento, sono stati riportati la mancata applicazione delle linee guida, la carenza di percorsi per la presa in carico del paziente, la bassa affluenza dei pazienti ai centri prescrittori, la mancanza di reti territoriali adeguate. È interessante notare come spesso siano state indicate motivazioni legate soprattutto all’organizzazione aziendale e non solo ai costi dei farmaci.

Soprattutto dermatologi e gastroenterologi, ma anche reumatologi, hanno evidenziato come la percezione del farmaco biologico da parte del paziente giochi un ruolo molto importante nel trattamento e nella compliance, prima ancora di essere implicato in possibili switch: spesso i pazienti sono riluttanti ad intraprendere una terapia sistemica per curare una patologia apparentemente solo locale (ad esempio la psoriasi) oppure considerano il biologico come una terapia “sperimentale” o speciale, che incute timore e viene rifiutata. Da parte dei dermatologi è stata inoltre sollevata l’esigenza di poter disporre di un codice di esenzione come patologia cronica per la psoriasi di grado moderato/grave. I reumatologi hanno invece segnalato il problema dei lunghi tempi delle liste d’attesa, che si correla con il ridotto numero di specialisti.

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative per il futuro, i suggerimenti si sono indirizzati verso la semplificazione dell’accesso alle terapie, con percorsi di presa in carico del paziente più efficienti, un maggiore coinvolgimento del paziente e del Medico di Medicina Generale, un migliore supporto alle farmacie territoriali.

Studi epidemiologici, registri di patologia e PDTA come strumenti per contrastare il gap informativo

Ai Tavoli hanno partecipato anche i rappresentati delle principali Associazioni di pazienti delle patologie trattate con biologici, che hanno fornito un contributo importante alla discussione sottolineando in particolare di avvertire forte il rischio di essere strumentalizzati, e di conseguenza di fare molto affidamento sui medici e sulle loro Società scientifiche per il ruolo di garante di una corretta informazione.

Infine, dai Tavoli tematici è emerso, come esigenza comune, l’auspicio ad attivare un dibattito condiviso sulla possibile destinazione delle risorse economiche recuperate grazie all’utilizzo dei farmaci biosiomilari e una costante collaborazione con le Regioni, tramite i flussi amministrativi e la pubblicazione di frequenti aggiornamenti sui dati raccolti.

Un auspicio accolto con entusiasmo dal Direttore Melazzini che, in conclusione di giornata, ha ribadito l’interesse di AIFA sul tema dei biosimilari, per le tante e complesse sfaccettature che presenta, e ha anticipato l’intenzione di mantenere in attività i Tavoli di discussione con incontri periodici ma anche di avviare una serie di progetti di ricerca indipendente condotti da AIFA per valutare la ricaduta dell’adozione dei biosimilari sul sistema, considerando anche i costi indiretti e sociali.

Fonte

Rettilinei e deviazioni sulla via dell’innovazione: il caso dei biosimilari

Se si volesse prestare fede agli studi di proiezione economica per la spesa sanitaria nei paesi industrializzati, nell’assunto prudenziale di una costante crescita economica e una espansione controllata dell’inflazione, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dovrebbe continuare ad aumentare fino a consumare, in una nazione come gli Stati Uniti, più di un quarto del PIL entro il 2065. Altre proiezioni, meno prudenti, ma forse più realistiche, ipotizzano addirittura il rapporto di un terzo o della metà. Non vi è alcun dubbio che, indipendentemente dai sistemi di finanziamento, non si può prescindere dalla massima attenzione al valore del denaro speso in relazione alla migliore assistenza possibile. Le semplici misure di contenimento dei costi non hanno ottenuto i risultati sperati; gli amministratori pubblici e i decisori di spesa dovrebbero essere profondamente interessati ad ottenere la migliore evidenza possibile nell’adottare tecnologia e nello stabilire rimborsi di prestazioni. La capacità di estrarre, sintetizzare ed esporre la migliore evidenza del rapporto di costo/efficacia di una intera gamma di interventi in Sanità, dalla valutazione di vecchi e nuovi dispositivi medici al costo della diagnostica fino all’impatto dell’introduzione di nuovi farmaci, è un requisito sempre più importante e probabilmente determinante nel decidere la futura sostenibilità dei nostri sistemi sanitari.

Lo sviluppo e la recente introduzione di una intera gamma di molecole collettivamente etichettate come “biosimilari” ma in grado di agire in quadri patologici molto vari e differenziati potrebbe essere oggi una efficace palestra per affinare e applicare a una realtà concreta i principi sommariamente esposti sopra, un’occasione per tutti i portatori di interesse e, soprattutto, una preziosa opportunità per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. Un medicinale biologico spesso è un farmaco che mima sostanze normalmente prodotte dall’organismo umano, come l’ormone della crescita, l’insulina e altri. Molti farmaci biologici hanno perso o stanno perdendo i relativi brevetti, quindi farmaci largamente diffusi potranno essere “copiati” e quindi riprodotti da altre aziende (con tutte le certificazioni del caso), ma a prezzi calmierati rispetto al farmaco “originale”. Queste “copie”, che prendono il nome di “farmaci biosimilari”, non hanno nulla a che fare con i cosiddetti generici. Un biosimilare è un farmaco con proprietà fisiche, chimiche e biologiche altamente simili ad un medicinale biologico già autorizzato (cosiddetto “medicinale di riferimento”). I principi attivi dei biosimilari sono macromolecole biologiche (soprattutto proteine), aspetto che li differenzia dai comuni farmaci generici a base di piccoli composti. La piccola variabilità molecolare e le complesse modalità produttive dell’utilizzo di microrganismi comportano un certo grado di microeterogeneità a livello di struttura chimica. Ciò li distingue dai normali farmaci generici e fa sì che i biosimilari non siano perfettamente equiparabili ai prodotti originatori. Proprio il termine “similare” sta a indicare che c’è una similitudine, e non l’esatta corrispondenza, che deve comunque ricadere all’interno di un range predefinito, da verificare in sede di controllo di qualità per il rilascio delle singole partite di prodotto. La microeterogeneità non altera il profilo di efficacia e sicurezza del biosimilare rispetto a quello dell’originale perché i microrganismi che producono questa tipologia di farmaci possono introdurre piccole modifiche a livello di composizione delle molecole.

L’Unione Europea ha regolamentato il processo di autorizzazione al commercio dei biosimilari attraverso l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), seguita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da molte Autorità regolatorie nazionali (USA, Canada, Australia e Giappone).

L’esperienza degli USA è come sempre istruttiva. Già nel 2010, l’approvazione del Biologics Price Competition and Innovation Act (BPCIA) aveva cercato di favorire l’introduzione dei biosimilari con l’obiettivo prioritario di abbassare il prezzo dei farmaci biologici, a parità di effetto terapeutico e senza reazioni avverse, sulla scorta delle esperienze europee e del parere di analisti governativi e privati. I risultati, come ammette un editoriale comparso a inizio marzo sul New England Journal of Medicine, vengono definiti senza mezzi termini “deludenti”. In otto anni è stata introdotta solo la metà dei biosimilari originariamente previsti. Imputati per questo ritardo diversi fattori, in sé anche modesti (la varietà e numerosità delle molecole in gioco, la difficoltà a comprenderne l’equivalenza con l’originale, la complessità burocratica della regolamentazione FDA, il sistema di pagamento a rimborso, ecc.) che hanno però generato, sommandosi, un effetto additivo in grado di bloccare al momento un effettivo decollo di questa soluzione.

In Italia l’inserimento di un biosimilare nell’elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge n. 648/96 non è automatico, ma viene verificato caso per caso dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA. L’EMA ha raccomandato che la decisione prescrittiva del medicinale specifico – di riferimento o biosimilare – debba essere affidata solo a personale sanitario qualificato. L’iter regolatorio dei biosimilari non prevede per questi ultimi l’inserimento nelle liste di trasparenza che consentono la sostituibilità automatica da parte del farmacista, quindi la decisione di assumere uno o l’altro farmaco spetta solo ed esclusivamente al medico specialista. Potrebbero esservi indicazioni ed effetti collaterali leggermente differenti che rendono più indicato l’utilizzo di un farmaco rispetto all’altro. L’AIFA ribadisce che i biosimilari, oltre a costituire un’ulteriore opzione terapeutica, devono far considerare al Curante l’opportunità di acquisire, a parità di efficacia e sicurezza clinica, anche un significativo vantaggio economico.

Un biosimilare può essere designato come “intercambiabile” con il farmaco originator; questo vale sia per i pazienti naïve sia per quelli già in cura.

La sicurezza dei farmaci continua a essere attentamente monitorata anche dopo l’autorizzazione al commercio. La legge, in particolare, prevede che ogni azienda farmaceutica disponga un sistema di monitoraggio sulla sicurezza dei nuovi farmaci commercializzati.

I biosimilari possono essere uno strumento da collocare in un determinato contesto di scelta terapeutica e politica sanitaria, valutando la loro appropriatezza ed efficacia nel medio e lungo termine. Potrebbero diventare un contributo alla sostenibilità dei sistemi sanitari, se inseriti in un razionale di tipo strutturale e con modalità lenta e progressiva. Sono da considerare sicuramente una grande opportunità, purché il tutto avvenga senza forzature. Infatti, i biosimilari potrebbero liberare risorse che possono essere impiegate per portare avanti l’innovazione (da valutare se nell’ambito della stessa malattia per la quale viene utilizzato il biosimilare).

Secondo dati AIFA del 2014, l’aumento del ricorso ai biosimilari ha determinato la diminuzione del costo pro capite del trattamento con ormone della crescita ed epoetina alfa rispettivamente dell’11% e del 3%. Il Report dell’Italian Biosimilars Group pubblicato a dicembre 2017 ha confermato il consolidamento del mercato italiano dei farmaci biosimilari: nei primi nove mesi del 2017 le nove molecole in commercio hanno assorbito il 18% del loro mercato di riferimento (rappresentato da epoetine, filgrastim, somatropina, follitropina alfa, infliximab, insulina glargine, etanercept, e dal neo entrato rituximab) contro il 13% registrato nel 2016, per un totale di 7,07 milioni di unità di consumo a fronte dei 31,16 milioni di unità dei corrispondenti originator che controllano l’82% dello stesso mercato.

Occorrono però delle decisioni precise, degli adempimenti burocratici e delle norme che disciplinino e stabiliscano tutti i percorsi necessari per l’utilizzo e l’impiego di questi farmaci. In particolare sarebbe indispensabile (anche se problematico nell’attuale fase di frammentazione delle differenti realtà locali) pensare e costruire un preciso modello di gare regionali di acquisto, per eliminare o almeno provare a ridurre le notevoli, differenti regolamentazioni oggi presenti tra Regione e Regione, specialmente in tema di modalità di acquisizione, indirizzo e utilizzo dei farmaci biosimilari. Nello stesso tempo deve essere mantenuta in modo esplicito la libera scelta del medico sul farmaco da prescrivere, in base alle sue autonome valutazioni cliniche. Il medico è, oltre ogni polemica, la sola figura professionale in grado di valutare questo aspetto fondamentale nella gestione del paziente e della sua malattia. Va comunque sempre garantito il diritto alla continuità terapeutica del paziente, assicurando alla persona la possibilità di proseguire la cura già avviata, e nella quale ha trovato un complesso equilibrio che è sempre molto difficile e pericoloso alterare anche dal punto di vista emotivo. L’EMA e la Commissione Europea hanno pubblicato in maggio 2017 una Guida informativa sui medicinali biosimilari, sviluppata con il contributo di esperti scientifici degli Stati membri, con l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari informazioni di riferimento sull’uso di questi medicinali, sia sotto il profilo scientifico che regolatorio. Ad oggi sono 38 i biosimilari approvati, ed è il numero più elevato in tutto il mondo. Le evidenze raccolte in questi dieci anni di esperienza clinica dimostrano che i biosimilari approvati dall’EMA possono essere utilizzati in modo sicuro ed efficace in tutte le loro indicazioni, al pari degli altri medicinali biologici.

In Italia, la ricezione e la diffusa disponibilità dei biosimilari ha subito significativi ritardi, sostanzialmente dovuti ad una percezione non sempre positiva da parte dei medici e dei pazienti. La probabile spiegazione di tale percezione è da ricercarsi in un’informazione molto spesso superficiale e in alcuni casi distorta, che ha inevitabilmente condizionato classe medica e opinione pubblica. È prioritaria una formazione rivolta ai giovani medici, a partire preferibilmente già dalla formazione universitaria, per spiegare quale sia la reale efficacia e sicurezza dei farmaci biosimilari e, inoltre, il loro impatto farmaco-economico, che si ipotizza fondamentale per la attuale e futura sostenibilità di tutti i sistemi sanitari. Pensiamo che la classe medica possa e debba superare certe istintive diffidenze e provarne l’efficacia nella pratica clinica, unico mezzo per capire se funzionano e in che misura rispetto ai biologici di riferimento. Da parte delle aziende del settore occorre creare dei profili di informatori che abbiano una doppia valenza di ruolo: responsabili –da un lato – dell’accesso del farmaco a livello di fruibilità del mercato e – dall’ altro – dell’informazione medico-scientifica per un appropriato utilizzo degli stessi ai fini terapeutici. Si tratta di una sfida – tutt’altro che semplice – che nessuna delle componenti del mondo sanitario può permettersi di evitare o sottovalutare, perché una efficace e convinta sinergia è la via maestra per arrivare a prospettive positive. Ai fini della sostenibilità del sistema, il percorso verso la razionalizzazione e il risparmio passa per un’alleanza forte e convintamente partecipata tra clinico e payer, perché è solo attraverso il consenso “convinto” del prescrittore che è possibile per il payer ottenere significativi risparmi. Differenti approcci orientati all’imposizione sono destinati a non raggiungere i risultati prefissati dal punto di vista economico, rischiando inoltre di compromettere disastrosamente gli outcome clinici. Riteniamo che in un ambito così complesso, dove è messa in gioco la libertà prescrittiva del medico, l’atteggiamento coercitivo sia inutile o peggio controproducente. Auspichiamo il maggiore spazio possibile alla disponibilità a diverse alternative terapeutiche senza arrivare mai allo switch obbligatorio per pazienti non naïve. Confidando sempre nella grande professionalità delle competenze coinvolte, e nel loro commitment per un’assistenza sanitaria efficace, equa e sostenibile.

Bibliografia di riferimento

Nel 2017 approvati in Europa 15 nuovi biosimilari

L’attenzione dell’Unione europea verso i farmaci biosimilari è aspetto noto a livello internazionale, ed è attestato dal sempre crescente numero di biosimilari che vengono approvati dalla Commissione europea su raccomandazione dell’EMA (European Medicines Agency) e del CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). Da gennaio a novembre 2017 sono stati autorizzati al commercio 15 nuovi biosimilari, corrispondenti a 6 diversi principi attivi: adalimumab, etanercept, insulina glargine, insulina lispro, rituximab e teriparatide. Di seguito ne riportiamo, in maniera molto sintetica, i dati principali.

Adalimumab è un anticorpo monoclonale che agisce sul fattore di necrosi tumorale alfa (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-alfa) riducendone l’azione infiammatoria in diverse patologie autoimmuni. Nel corso del 2017 sono stati autorizzati quattro biosimilari di adalimumab (Amgevita, Cyltezo, Imraldi e Solymbic) che potranno però essere messi in commercio solo alla scadenza della copertura brevettuale del farmaco originatore Humira, prevista in Europa a fine 2018. Humira è stato approvato dall’EMA nel settembre 2003 con la sola indicazione terapeutica del trattamento dell’artrite reumatoide attiva ma è stato successivamente autorizzato anche per il trattamento di altre patologie infiammatorie autoimmuni, come l’artrite idiopatica giovanile, l’artrite psoriasica, la spondiloartrite assiale (compresa la spondilite anchilosante), la psoriasi a placche (anche pediatrica), la malattia di Crohn (anche pediatrica), la colite ulcerosa e uveite non infettiva. Nel 2015 inoltre l’EMA ha raccomandato l’utilizzo di Humira anche per il trattamento dell’idrosadenite suppurativa (o acne inversa) di grado da moderato a grave negli adulti e negli adolescenti. Per le indicazioni terapeutiche dei biosimilari approvati in UE, nella maggioranza dei casi corrispondenti a quelle approvate per l’originator, si rimanda alla consultazione del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto disponibile sul sito dell’EMA. Humira è uno dei farmaci più venduti al mondo: secondo i dati della casa produttrice, nel 2016 le vendite a livello globale sono state di oltre 16 miliardi di dollari e per il terzo trimestre del 2017 si attestano a circa 4,7 miliardi, con un aumento di circa il 15%.

Principio attivo

Biosimilare (titolare autorizzazione in commercio)

Adalimumab (ATC: L04AB04)

Originator: Humira (AbbVie Ltd)

Scadenza brevetto in Europa: 2018

  • Amgevita (Amgen Europe B.V.)
  • Cyltezo (Boehringer Ingelheim International GmbH)
  • Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited-SBUK)
  • Solymbic (Amgen Europe B.V.)

Etanercept (ATC: L04AB01)

Originator: Enbrel (Pfizer Limited)

  • Erelzi (Sandoz GmbH)

Insulina glargine (ATC: A10AE04)

Originator: Lantus (sanofi-aventis Deutschland GmbH)

  • Lusduna (Merck Sharp & Dohme Limited)

Insulina lispro (ATC: A10AB04)

Originator: Humalog

(Eli Lilly Nederland B.V.)

  • Insulin lispro Sanofi (sanofi-aventis groupe)

Rituximab (ATC: L01XC02)

Originator: MabThera

(Roche Registration Ltd)

  • Blitzima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rituzena, in precedenza Tuxella (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)
  • Rixathon (Sandoz GmbH)
  • Riximyo (Sandoz GmbH)
  • Truxima (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Teriparatide (ATC: H05AA02)

Originator: Forsteo (Eli Lilly Nederland B.V.)

Scadenza brevetto in Europa: 2019

  • Movymia (STADA Arzneimittel AG)
  • Terrosa (Gedeon Richter Plc.)

Biosimilari approvati in Europa nel 2017 e relativi farmaci originator

Fonte: EMA (ultima consultazione novembre 2017)

Come adalimumab, anche etanercept è un immunosoppressore e inibitore del TNF-alfa. A giugno 2017 è stato approvato il biosimilare Erelzi, con le stesse indicazioni del farmaco originator Enbrel (in commercio in Europa dal 2000): artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile e artrite psoriasica; spondiloartrite assiale (spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale non radiografica); psoriasi a placche, anche nei pazienti pediatrici, a partire dai 6 anni di età. Secondo il Rapporto OSMED sull’uso dei farmaci in Italia, nel 2016 adalimumab ed etanercept sono stati ai primi posti per l’incidenza sulla spesa dei medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto: un dato da tenere presente per valutare le nuove opportunità che potranno aprirsi in futuro nel mercato dei farmaci biologici e dei biosimilari.

Nel 2017 sono state autorizzate al commercio anche due nuove insuline: l’insulina glargine Lusduna, il cui farmaco originator è Lantus, e l’insulin lispro Sanofi, il cui farmaco originator è Humalog di Eli Lilly. In entrambi i casi le indicazioni terapeutiche del biosimilare sono le stesse del farmaco originator. Lusduna è stato autorizzato per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età; l’insulin lispro Sanofi per il trattamento di adulti e bambini con diabete mellito che richiedono insulina per il mantenimento dell’omeostasi normale del glucosio ed è inoltre indicato nella stabilizzazione iniziale del diabete mellito. L’introduzione sul mercato europeo e italiano del primo biosimilare dell’insulina glargine è del 2016 (commercializzato con il nome di Abasaglar da Eli Lilly) e secondo un’elaborazione del Centro Studi IBG (Italian Biosimilars Group) su dati QuintilesIMS i risultati nel primo semestre 2017 appaiono interessanti (15% del volume di mercato).

Sono ben 6 i biosimilari di rituximab approvati dall’EMA nel 2017: Blitzima, Ritemvia, Rituzena, Rixathon, Riximyo e Truxima. Il farmaco di riferimento è MabThera, un anticorpo monoclonale autorizzato al commercio dal 1998 per il trattamento di artrite reumatoide, granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica, leucemia linfatica cronica (LLC) e linfoma non-Hodgkin (LNH). In questo caso non tutti i biosimilari di MabThera hanno richiesto le stesse indicazioni terapeutiche dell’originator: ad esempio Blitzima e Rituzena non sono indicati per l’artrite reumatoide, Riximyo non ha l’indicazione per LCC e Ritemvia per LCC e artrite reumatoide. Nel 2016 rituximab ha generato un volume di vendite di 6,4 miliardi di euro e anche in Italia è stato ai primi posti della classifica dei farmaci a maggior incidenza sulla spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale, così come riportato dal Rapporto OSMED 2016.

Due sono invece i biosimilari approvati dall’EMA nel 2017 per il principio attivo teriparatide, un ricombinante sintetico dell’ormone umano paratiroideo (PTH) in commercio in Europa dal 2008 con il nome commerciale di Forsteo. Si tratta di Movymia e Terrosa, entrambi autorizzati al commercio con le stesse indicazioni del farmaco originator, cioè il trattamento dell’osteoporosi nelle donne in post-menopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Tale indicazione vale anche in caso di osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica. Nel 2015 le vendite a livello globale di Forsteo sono state di oltre 1,3 miliardi di dollari. La copertura brevettuale di Forsteo sarà valida nell’Unione europea fino al 2019, pertanto i due biosimilari non potranno essere commercializzati prima di allora.

Ancora da registrare nel 2017 sono i pareri positivi del CHMP che hanno raccomandato alla Commissione Europea l’autorizzazione al commercio di due biosimilari per il principio attivo trastuzumab (Ontruzant e Herzuma) e uno per bevacizumab (Mvasi). In entrambi i casi si tratterebbe del primo biosimilare approvato per i farmaci originator corrispondenti, rispettivamente Herceptin (Roche) per il trattamento del carcinoma mammario e del carcinoma gastrico metastatico, e Avastin (Roche) per il trattamento del carcinoma metastatico mammario e del colon-retto. Herceptin e Avastin sono considerati dei blockbusters in quanto hanno fatto registrare complessivamente, negli USA, un volume di vendite di circa 5,6 miliardi di dollari nel 2016. L’impatto economico di questi due antitumorali si conferma anche in Italia: nell’ultimo Rapporto OSMED su dati 2016, trastuzumab e bevacizumab sono i medicinali che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale. La situazione brevettuale dei due farmaci originator è però diversa: per trastuzumab la copertura brevettuale è già scaduta, mentre per bevacizumab sarà attiva in Europa fino al 2022.

Fonte

European Medicines Agency (EMA). Biosimilars. European public assessment reports (EPAR).

Disponibile online su: www.ema.europa.eu

Uso dei biosimilari nella malattia di Crohn e nella colite ulcerosa: il Position Statement ECCO 2016

Sono 8 i punti principali del Position Statement dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2016 sull’utilizzo dei biosimilari nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). La versione precedente del documento risaliva al 2013 e risultava ormai decisamente datata: le importati novità emerse negli ultimi anni, sia per lo sviluppo di nuovi biosimilari sia, soprattutto, per la loro approvazione al commercio nel mercato europeo, hanno portato con sé nuovi dati di pratica clinica in real-life e una nuova consapevolezza sui profili di efficacia e sicurezza.

Il Position Statement dell’ECCO si basa sulle più recenti evidenze cliniche relative ai biosimilari ed è stato redatto in accordo con le più aggiornate linee guida dell’EMA.

Nel Position Statement 2016 si affrontano alcuni punti chiave sul tema dei biosimilari: come attestare la biosimilarità, quali basi prendere come riferimento per l’estrapolazione, quali garanzie ci sono per l’efficacia e la sicurezza dei biosimilari rispetto ai prodotti di riferimento, come affrontare il problema dell’immunogenicità del farmaco biologico, come garantire un rigoroso sistema di tracciabilità e di farmacovigilanza post-marketing. Inoltre gli esperti dell’ECCO affermano chiaramente che è possibile lo switch dal biologico originatore al biosimilari nel trattamento delle MICI, e sottolineano l’importanza che tale switch debba sempre essere proposto al paziente a seguito di una discussione collegiale che coinvolga tutte le professioni sanitarie che hanno in carico il paziente con MICI, prestando la massima cura nella comunicazione e informazione del paziente, che deve essere messo nella condizione di condividere tale scelta, comprendendo appieno l’equivalenza terapeutica tra farmaco originatore e biosimilare.

I biosimilari registrati nell’Unione europea sono considerati di pari efficacia rispetto al medicinale di riferimento

La definizione di estrapolazione e i relativi criteri di applicabilità sono cambiati notevolmente negli anni, a seguito delle nuove conoscenze sui biosimilari e sui risultati della pratica clinica: se inizialmente le linee guida EMA (2006) parlavano di «appropriate justifications», negli aggiornamenti successivi sono stati introdotti termini più specifici, anche in relazione ai diversi tipi di prodotto. La maggiore complessità molecolare dei biotecnologici e, di conseguenza, dei biosimilari si riflette nella maggiore complessità delle procedure EMA per l’autorizzazione al commercio. In particolare, per i biosimilari degli anticorpi monoclonali, le linee guida EMA 2012 affermano: «l’estrapolazione dei dati di efficacia clinica e sicurezza dell’anticorpo monoclonale di riferimento ad altre indicazioni non specificamente studiate nel corso dello sviluppo clinico del biosimilare corrispondente è possibile basandosi sulla complessiva evidenza di comparabilità fornita tramite l’esercizio di comparabilità e con un’adeguata giustificazione, ma non come una conclusione automatica o sistematica». In questo senso, come sottolineano gli esperti ECCO che hanno stilato il nuovo Position Statement, EMA incorpora la modalità di azione dei biosimilari degli anticorpi monoclonali nel concetto di «totalità delle prove con una giustificazione adeguata e pertinente».

ECCO Position Statement sull’uso dei biosimilari nelle MICI

  1. Appropriati test in vitro attestano la biosimilarità in maniera più sensibile rispetto agli studi clinici.
  2. Gli studi clinici di equivalenza nell’indicazione più sensibile possono essere presi come riferimento per l’estrapolazione. Pertanto i dati per l’utilizzo dei biosimilari nelle MICI possono essere estrapolati da un’altra indicazione sensibile.
  3. Quando un biosimilare viene registrato nell’Unione europea, è considerato di pari efficacia rispetto al medicinale di riferimento, a patto che sia utilizzato secondo le informazioni fornite nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
  4. Il profilo di sicurezza dei biosimilari deve essere dimostrato tramite ampi studi osservazionali con follow-up a lungo termine in pazienti affetti da MICI. Inoltre, dovrebbe essere completato da registri supportati da tutti i soggetti interessati (produttori, professionisti sanitari e associazioni di pazienti).
  5. Non ci si può attendere di superare gli eventi avversi e la perdita della risposta dovuti all’immunogenicità di un farmaco biologico impiegando un biosimilare della stessa molecola.
  6. Come per tutti i farmaci biologici, la tracciabilità deve basarsi su un solido sistema di farmacovigilanza e sul piano di gestione del rischio del produttore.
  7. È accettabile lo switch dal farmaco originatore al biosimilare in pazienti affetti da MICI. Gli studi sullo switch forniscono dati validi su efficacia e sicurezza. Mancano evidenze scientifiche e cliniche in merito allo switch inverso, allo switch multiplo e al cross-switching tra biosimilari nei pazienti con MICI.
  8. Lo switch da un farmaco originatore al biosimilare dovrebbe essere messo in atto a seguito di una discussione condivisa che abbia coinvolto in maniera adeguata medici, infermieri, farmacisti e pazienti, e secondo le raccomandazioni nazionali. Il personale infermieristico dedicato a MICI può rivestire un ruolo chiave nella comunicazione dell’importanza e dell’equivalenza della terapia con biosimilare.

La traduzione viene fornita solo a scopo divulgativo e non costituisce una traduzione ufficiale ECCO

La sicurezza dei biosimilari, e in particolare degli anticorpi monoclonali, è un tema molto delicato e sul quale le procedure dell’EMA sono decisamente stringenti: il documento dell’ECCO ricorda come a seguito di registrazione di un biosimilare nell’Unione europea, il prodotto possa essere considerato di pari efficacia e sicurezza rispetto al prodotto di riferimento, quando utilizzato in conformità al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Inoltre il monitoraggio post-marketing sulla sicurezza dei biosimilari è soggetto ad una regolamentazione europea molto rigorosa, e più rigida rispetto ai farmaci generici, che prevede l’elaborazione e la messa in atto di un risk management plan dedicato. In questo senso, le procedure EMA costituiscono, secondo il parere degli esperti ECCO, una fondamentale garanzia sui prodotti che vengono licenziati in UE.

Altro aspetto al centro del dibattito è l’intercambiabilità tra prodotto originatore e biosimilare. Gli esperti dell’ECCO, per la stesura del Position Statement, hanno condotto una review sistematica della letteratura più recente relativa all’efficacia, alla sicurezza e all’immunogenicità dei biosimilari nelle MICI, selezionando 15 studi condotti e pubblicati a livello internazionale. Dal 2015 sono stati presentati, tramite studi di coorte, dati di utilizzo su pazienti con MICI che hanno confermato la comparabilità tra il biosimilare di infliximab e il suo farmaco di riferimento, senza differenze significative di efficacia e sicurezza, sia in pazienti naïve sia in pazienti sottoposti a switch. Del 2016 sono i risultati del trial clinico randomizzato controllato NOR-SWITCH, un ampio studio nazionale condotto in Norvegia su 481 pazienti con malattia di Crohn, colite ulcerosa, artrite reumatoide e spondilite anchilosante, con follow-up di 52 settimane. Obiettivo dello studio era verificare gli esiti clinici dello switch tra infliximab e il suo biosimilare CT-P13, in termini di efficacia, sicurezza e immunogenicità, su pazienti in trattamento con infliximab da almeno 6 mesi. Al termine dello studio, i ricercatori hanno potuto affermare la non-inferiorità di CT-P13 rispetto a infliximab poiché i risultati dei pazienti sono rimasti paragonabili anche nel gruppo che ha effettuato lo switch.

È approvato lo switch per il biosimilare di infliximab, in conformità con le raccomandazioni nazionali e il parere dell’équipe medica

Più recente lo studio osservazionale PROSIT-BIO, condotto in 31 centri italiani su 547 pazienti con malattia di Crohn e colite ulcerosa trattati con il biosimilare CT-P13. I risultati preliminari, pubblicati nel 2017, hanno fatto registrare un elevato profilo di efficacia e sicurezza sia nei pazienti naïve sia nei pazienti già trattati con infliximab, confermando la comparabilità tra biosimilare e prodotto di riferimento.

Gli esperti dell’ECCO hanno infine sottolineato l’importanza della comunicazione con il paziente, argomento che necessita di una attenzione ancora maggiore da parte del personale medico e infermieristico nel caso di switch terapeutico, quando al paziente viene proposto un cambio della terapia alla quale si era abituato: accogliere il punto di vista del paziente per adattare la comunicazione e le informazioni proposte ai bisogni del paziente può risultare la strategia vincente per favorire la migliore compliance e risposta terapeutica. Secondo il Position Statement dell’ECCO, in questo ambito il personale infermieristico può svolgere un ruolo chiave.

Per approfondimenti

  • STUDIO NOR-SWITCH: Goll GL et al. Biosimilar Infliximab (CT-P13) is not inferior to originator infliximab: results from a 52-week randomized switch trial in Norway. Arthritis Rheumatol 2016; 68 (suppl 10).
  • STUDIO PROSIT-BIO: Fiorino G et al. The PROSIT-BIO Cohort: a prospective observational study of patients with inflammatory bowel disease treated with infliximab biosimilar. Inflamm Bowel Dis 2017; 23:233-43

Fonte

  • ECCO Position Statement on the use of biosimilars for inflammatory bowel disease. An update. Danese S et al. J Crohns Colitis 2017; 11: 26-34

Come può incidere il contenzioso sul market access?

Il punto di partenza: rapporto tra aspetti normativi e aspetti extragiuridici nell’accesso al mercato

Nel 2014, il rapporto dell’IMS Institute in collaborazione con la Commissione Europea ha evidenziato quattro principali fattori che influenzano l’accesso al mercato del farmaco biosimilare: il tipo di procedura di appalto prescelto, le linee guida ai medici prescrittori da parte delle autorità, l’effettiva libertà di concorrenza nel mercato e l’accentramento dei centri di acquisto. Di fatto, soltanto i primi due sono fattori che dipendono direttamente da scelte normative; l’accesso al mercato è quindi in larga parte influenzato da fattori gestionali, organizzativi ed economici.

Queste conclusioni paiono confermate dall’ultimo rapporto sui farmaci generici e biosimilari pubblicato da Nomisma per conto dell’associazione di categoria nel 2016. Secondo il centro di studi, le criticità del sistema sono originate da dinamiche di mercato conseguenti alla perdita del diritto di esclusiva brevettuale da parte dell’originatore; esse, dunque, non sono immediatamente di tipo giuridico. Il ruolo delle norme è allora quello di governare tali criticità e di ricondurle, per quanto possibile, a meccanismi di sostenibilità dell’intero sistema. In questo senso, il rapporto Nomisma aveva individuato specificamente alcuni elementi di gestione delle procedure di acquisto mediante gara che, se perfezionate o comunque incentivate, avrebbero potuto produrre considerevoli miglioramenti nelle condizioni di accesso al mercato da parte del biosimilare e, di conseguenza, effetti benefici sull’intero sistema pubblico di assistenza farmaceutica. Alcune di quelle proposte paiono tuttora attuali, come ad esempio la valorizzazione degli aspetti qualitativi anche nelle gare per l’acquisto di farmaci e l’indicazione di quantitativi minimi d’ordine, che ottimizzi la gestione nella fase di esecuzione del contratto.

Fattori gestionali, organizzativi ed economici influenzano l’accesso al mercato dei farmaci

In tempi più recenti, in questa linea di tendenza si è ora inserita, come noto, la previsione di cui all’art. 1, comma 407, della legge di stabilità per il 2017 (legge n. 232/16).

Di conseguenza, chiunque voglia esaminare la portata degli aspetti giuridici che influenzano l’access to market per i farmaci biosimilari dovrà necessariamente tenere conto che essi sono strettamente interdipendenti e connessi con aspetti extragiuridici, principalmente di tipo economico e di mercato.

L’incidenza del contenzioso sull’accesso al mercato

Tutti gli studi finora pubblicati hanno trascurato, tra gli aspetti giuridici, il ruolo e l’incidenza del contenzioso. Si tratta di un tema che si colloca ovviamente a valle rispetto ad altri elementi di tipo giuridico di diritto positivo, ma che è evidentemente in grado di amplificare o al contrario depotenziare alcuni di quegli effetti che le norme giuridiche avevano ipotizzato e, in ultima analisi, incidere anche solo indirettamente sulle dinamiche di mercato ad esse sottese.

In effetti, non è un caso che l’esame del contenzioso in questo settore offra spunti del tutto simmetrici rispetto alle analisi prima richiamate. In altri termini, si assiste ad un contenzioso specifico e consistente su tutti i fattori giuridici che influenzano l’accesso al mercato che sono stati principalmente indicati e cioè: a) sul piano delle gare d’appalto e, più in generale, delle procedure di acquisto; b) sul piano delle linee guida che le Regioni offrono ai medici prescrittori, al fine di sensibilizzarli ad una prescrizione più razionale anche sotto il profilo del prezzo.

Il contenzioso sulle procedure di acquisto e i suoi effetti

Benché le specificità delle gare per l’acquisto di farmaci, e in particolare di farmaci biotecnologici e biosimilari, siano ormai da molti anni oggetto di attenzione dalla giurisprudenza, e benché di conseguenza sia ormai in teoria chiara la struttura che la gara stessa deve avere, è comunque rilevante il contenzioso sulle gare d’appalto, proprio nello specifico aspetto relativo alla configurazione dei lotti in gara.

Uno dei filoni di contenzioso di questo tipo attiene alle modalità di utilizzazione dell’accordo quadro con più operatori, ai fini dell’aggiudicazione della procedura.

Vanno anzitutto distinte due fattispecie di accordo quadro: quella generale, disciplinata dall’art. 54 del codice dei contratti, che prevede la procedura di accordo quadro con aggiudicazione a un solo operatore ovvero a più operatori; quella speciale, soltanto con più operatori (almeno tre), prevista dall’art. 1, comma 407, della legge di stabilità per il 2017 nel caso sul mercato vi siano più di tre farmaci aventi lo stesso principio attivo, e tenuto conto della loro via di somministrazione e del dosaggio.

La prima forma, generale, rappresenta sempre una facoltà per l’amministrazione che intenda utilizzare una modalità di aggiudicazione più flessibile rispetto a quella dell’aggiudicazione tradizionale, perché consente l’approvvigionamento contestuale di più prodotti con caratteristiche simili anziché di uno solo, vantaggi che la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare (ad esempio, T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1356 del 16 settembre 2016).

La flessibilità dell’accordo quadro è peraltro dichiarata dalle direttive europee che l’hanno prevista: nel considerando n. 61 della direttiva 2014/24/UE, infatti, è testualmente chiarito che le amministrazioni aggiudicatrici devono poter beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell’ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico.

Sono frequenti i contenziosi, specialmente sulla configurazione del lotto di gara

La seconda forma, speciale, appare invece obbligatoria ogni volta che sul mercato vi siano più di tre medicinali diversi aventi stesso principio attivo, dosaggio e via di somministrazione. Rispetto a questa nuova forma speciale di accordo quadro, la giurisprudenza ha già avuto modo di interrogarsi su alcuni aspetti essenziali.

Così è stato escluso, ad esempio, che la norma sia applicabile anche ai sistemi dinamici di acquisto istituiti prima del 2017, anche qualora i singoli confronti concorrenziali siano successivi all’entrata in vigore della norma (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 652 del 8 maggio 2017).

Il problema più complesso è tuttavia quali farmaci conteggiare per il superamento del limite di tre indicato dalla legge di stabilità: la questione si è posta in giurisprudenza in relazione alle epoetine, considerando che epoetina alfa ed epoetina beta sono considerate tuttora due principi attivi diversi, benché abbiano una classificazione ATC di V livello uguale. Cosicché, il problema che si pone è se per il calcolo del numero di farmaci presenti sul mercato occorra considerare solo l’epoetina alfa originatore e i relativi biosimilari o anche le epoetine beta, con conseguente superamento del numero di tre. Le soluzioni al momento non sono univoche: nel primo senso si è espressa una parte della giurisprudenza (T.R.G.A. Trento, n. 178 del 23 maggio 2017), mentre altra è di avviso opposto (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 652 del 8 maggio 2017) o su posizioni molto caute (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV ordinanza cautelare n. 1237 del 25 settembre 2017).

Il contenzioso sulle linee guida ai medici prescrittori

Parallelamente, è in atto un notevole contenzioso per così dire preventivo, che si svolge cioè non al momento della gara d’appalto ma prima e in preparazione ad essa, sulle linee guida che ormai tutte le Regioni hanno adottato per orientare la prescrizione dei medici ai criteri di appropriatezza prescrittiva, anche sotto l’aspetto economico.

In questo contesto, appare ancora molto forte l’eco di alcune sentenze del Consiglio di Stato, che hanno chiaramente affermato la legittimità di provvedimenti con i quali le Regioni chiedano ai propri medici di motivare la prescrizione qualora essa si orienti verso un farmaco diverso da quello a minor costo per un dato principio attivo. Così, l’obbligo di compilazione di una relazione, da parte del medico che ritenga di dover necessariamente utilizzare il farmaco originatore più costoso, non può considerarsi limitativo della libertà prescrittiva del medico, tenuto conto che attraverso tale procedura, comunque giustificata dalla necessità di tenere sotto controllo l’ammontare della spesa pubblica sanitaria, il medico può comunque disporre l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 4516 del 1 ottobre 2015; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5776 del 18 dicembre 2015).

La libertà prescrittiva e la prospettiva di sistema devono essere garantite e armonizzate

Ciononostante, alcuni tentativi recenti di imprese produttrici di originatore, di contestare linee guida di questo tipo, sono comunque andati a buon fine (T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 385 del 16 marzo 2017) specialmente nei casi in cui tali indicazioni non apparivano limitate al rapporto tra originatore e i suoi biosimilari, ma a farmaci aventi principi attivi diversi nell’ambito di una classe terapeutica omogenea o utilizzati nell’ambito di un medesimo piano terapeutico approvato da AIFA.

Conclusioni

L’impatto del contenzioso sull’accesso al mercato appare dunque forte: la sola presenza sul mercato di una nuova impresa è in grado di innescare dinamiche economiche e giuridiche specifiche, la cui portata tuttavia rischia di essere vanificata da iniziative giudiziarie che abbiano l’obiettivo di evitare che il medico prescrittore possa orientarsi, o più facilmente orientarsi, verso il nuovo farmaco; quando queste tecniche non sono praticabili o non hanno dato gli esiti auspicati, il contenzioso si sposta allora sul momento dell’acquisto, essenzialmente per impedire al nuovo concorrente di acquisire quote di mercato storicamente riservate all’originatore o, in altri casi, ai biosimilari già esistenti.

Nell’ambito di contenziosi individuali la prospettiva di sistema viene spesso smarrita e spetta normalmente al Consiglio di Stato recuperare l’unità di visione da parte degli organi della giustizia amministrativa, anche per neutralizzare le minacce all’accesso al mercato che utilizzino il contenzioso come leva per rallentare la permeabilità sul mercato di nuovi operatori.

Il procurement in sanità: due pareri sul sistema italiano

Le interviste a Rosaria Iardino (Fondazione The Bridge) e a Gianluca Trifirò (Università di Messina)

Il procurement in sanità è un sistema complesso e sempre in evoluzione, alla continua ricerca di un equilibrio tra la sostenibilità economica e l’accesso all’innovazione. Il nuovo codice degli appalti e la legge di bilancio 2017 hanno rappresentato due momenti di svolta importanti per un settore che chiama in causa una pluralità di professioni e di punti di vista. In virtù di questa natura multidisciplinare e per far emergere spunti di riflessione diversi da quelli solitamente rappresentati quando si legge di accesso al mercato e all’innovazione, in questo numero abbiamo chiesto un parere sulla situazione italiana a Rosaria Iardino, Presidente della Fondazione The Bridge, che si occupa di sviluppare progetti di intervento in ambito sociale e sanitario dando voce anche alle esigenze dei pazienti, e a Gianluca Trifirò, Professore Associato di farmacologia presso l’Università di Messina ed esperto di farmacoepidemiologia.

Intervista a Rosaria Iardino

Rosaria Iardino

Procedure pubbliche di acquisto, efficienza ed economicità degli appalti pubblici, accessibilità dei farmaci ai pazienti: qual è la situazione attuale, dal suo punto di vista?

Io penso che nel nostro Paese ci sia una buona regolamentazione: il nuovo codice degli appalti, ad esempio, ha riportato nell’ambito delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione, e in particolare della sanità, un criterio di selezione che tiene conto di una visione terapeutica più complessa, che non si limita a considerare il minore costo di acquisto ma si rivolge al valore del prodotto. Questo approccio non può che essere il benvenuto, anche se ci sono ancora elementi di discrezionalità e di soggettività che possono rappresentare un ostacolo all’applicazione uniforme della normativa. Ad esempio, uno dei problemi riguarda il fatto che non sono chiaramente definiti gli aspetti che determinano il valore del prodotto. Sicuramente è determinato dalla capacità terapeutica, probabilmente anche dal costo di acquisto, ma ci sono altri elementi che potrebbero avere un ruolo in questa valutazione e che non sono stati esplicitati nel codice. A mio parere, uno degli indicatori da considerare potrebbe essere che cosa genera quel tipo di farmaco non in termini terapeutici ma in termini di contributo alla ricerca nei luoghi in cui quel farmaco viene utilizzato.

Inoltre non bisogna dimenticare che la spesa sanitaria in Italia è in capo alle Regioni che, tramite i loro enti appaltanti, hanno anche la responsabilità di istituire le gare per gli acquisti centralizzati: in mancanza di indicazioni specifiche sui criteri per la valutazione del valore di un prodotto, le Regioni tendono a prediligere il criterio della convenienza economica, data la loro necessità di non sforare i tetti di spesa fissati per legge. Nella nostra esperienza, però, il ricorso al solo criterio economico molto spesso viene contestato dalle aziende farmaceutiche che non risultano aggiudicatarie, generando così tutta una serie di ricorsi al TAR.

Secondo me, a livello di governo centrale c’è stata la buona volontà di ritornare, giustamente, a ragionare sul valore della qualità. Ma dall’altra parte le Regioni, forti della loro autonomia e in mancanza di uno schema certo per la definizione del valore del prodotto, assumono decisioni che dipendono dalla loro possibilità di pagatore, che varia in base alla situazione economica della Regione, tra enti che hanno i conti in rosso ed enti più virtuosi. Tutto ciò, in un clima di implosione generale del comparto salute, che genera un’attenzione sempre molto alta sul contenimento dei costi, anche laddove i conti della Regione risultino a posto al momento attuale.

La peculiarità del sistema sanitario italiano è anche questa: la presenza di numerosi attori che, a volte, sembrano avere priorità diverse.

In effetti, la situazione è piuttosto complessa e spesso si genera confusione. Anche a livello parlamentare, a volte possiamo riscontrare una sorta di “schizofrenia”, come sembra avvenire ad esempio rispetto all’introduzione dei farmaci biosimilari: da una parte, si riducono le risorse dedicate al comparto della salute, e il farmaceutico è un settore particolarmente colpito dai tagli, dall’altra parte si introducono norme, come il comma 407 della scorsa legge di bilancio, che impediscono la sostituibilità automatica dei farmaci.

In questo panorama, chi paga più pesantemente il prezzo di questa incertezza è, alla fine, la comunità dei pazienti, soprattutto quando si tratta di farmaci particolarmente costosi. La questione non riguarda solo il singolo paziente che, essendo già in terapia con un farmaco biologico originator, non viene indirizzato a una terapia meno costosa ma ugualmente efficace con il biosimilare corrispondente, ma l’intera comunità di pazienti. La domanda che io pongo è la seguente: quale danno comporta per la comunità dei pazienti il fatto di non cogliere l’opportunità di poter avere a disposizione un farmaco che costa il 30% in meno e allargare la platea dei pazienti che possono riceverlo? Non tutti i pazienti che dovrebbero essere trattati con i farmaci biologici ricevono un trattamento adeguato, e questo, molto spesso, avviene proprio a causa del costo elevato della terapia.

E inoltre, dal punto di vista etico, io mi chiedo perché un’azienda farmaceutica, che legittimamente sostiene degli investimenti economici ed è garantita da norme internazionali che regolano i brevetti, non possa avere la consapevolezza che, alla scadenza del brevetto, il suo ciclo di utili è finito e che quindi deve restituire, anche al settore pubblico, l’opportunità di risparmiare, avendo farmaci di pari efficacia.

È vero comunque che l’incertezza rappresenta un ostacolo anche per le aziende, siano esse di originator o di biosimilari: quando scade la protezione brevettuale, le aziende dovrebbero essere messe in condizione di elaborare un piano industriale sulla base di una prospettiva realistica degli sviluppi del mercato, che a loro volta sono condizionati e determinati dalle normative del settore. In mancanza di una regolamentazione chiara e affidabile anche sul lungo periodo, e con la sovrapposizione di alcuni poteri, il settore non può che essere caratterizzato da un diffuso conservatorismo.

Secondo lei, come si potrebbe affrontare il discorso della razionalizzazione della spesa farmaceutica, per favorire un migliore accesso alle terapie?

Innanzitutto vorrei sottolineare come il paziente, spesso, non venga messo al centro di questo discorso, ma piuttosto “tirato per la giacchetta” dall’industria del farmaco originator e anche da alcune società scientifiche, per convinzione o per opportunismo. Fondamentale è invece, nel rapporto con il paziente ma non solo, poter avere accesso a tutte le informazioni che sono disponibili: uno dei metodi per “orientare” un’azione è proprio quello di fornire delle informazioni parziali. In questo modo i soggetti, ad esempio i pazienti o gli attivisti, agiscono legittimamente in base a quello che loro sanno, ma che non costituisce la totalità delle conoscenze in merito a un determinato argomento.

Con la Fondazione The Bridge l’anno scorso abbiamo portato avanti in diverse Regioni un progetto complesso sui biosimilari che ha coinvolto i pagatori regionali, i clinici e le associazioni di pazienti, tutti riuniti in piccoli “think tank” dedicati ad alcuni temi di discussione chiusa, con l’obiettivo non di trasmettere la verità, ma di presentare la situazione in maniera laica. In questi incontri sono emerse le contraddizioni del sistema normativo, le posizioni di società scientifiche e di associazioni dei pazienti, sono stati spiegati i processi, sono stati messi in evidenza i punti critici e si è provato a discuterli insieme. In alcuni casi le posizioni di partenza, specialmente delle associazioni dei pazienti, potevano definirsi quasi “talebane” ma, al termine degli incontri, le nostre preoccupazioni sono state comprese. In generale, questo lavoro di confronto e informazione è stato molto apprezzato, tranne forse in una Regione dove il conservatorismo della classe medica è un po’ più radicato. Inoltre abbiamo notato che non sempre le posizioni adottate risultano coerenti: ad esempio, se si decide di considerare come faro di riferimento per le decisioni da prendere le linee guida di una società scientifica, tale scelta dovrebbe essere confermata anche se entra in vigore un articolo della legge di bilancio che afferma un principio diverso dalle linee guida. Nel nostro caso, il faro che prendiamo a riferimento sono le pubblicazioni scientifiche e le agenzie regolatorie; si può anche decidere che l’indicatore da seguire sono invece le leggi del Parlamento, ma senza dimenticare che il Parlamento fa politica e non scienza.

Nelle procedure pubbliche di acquisto e nelle gare, c’è uno spazio per poter considerare le istanze delle associazioni dei pazienti o di enti come la vostra Fondazione?

Come è noto, la stesura dei bandi gara è in capo ed è responsabilità delle agenzie che devono istituire le gare e scrivere i bandi; altrimenti si configurerebbe un conflitto di interesse, un abuso. Noi svolgiamo un ruolo più “culturale”, elaborando tramite il Centro Studi della Fondazione dei Position Paper su diversi argomenti e rendendoli pubblici. Il nostro compito non è influenzare ma informare, mettere in evidenza le criticità affinché chi ha il potere e la responsabilità di definire delle linee di programmazione, anche di acquisto, non possa dire domani «Noi non lo sapevamo».

È anche vero però che non si può partire dalle Regioni: il problema è centrale, è a monte. Ad esempio, nel momento in cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione emana un ottimo regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, a seguito della riforma del Codice degli appalti, che è omnicomprensivo ma che non chiarisce in modo chiaro e univoco quali siano le procedure, diventa difficile chiedere conto alle Regioni del loro operato. E la situazione si complica quando un’azienda si vede esclusa da una gara e fa ricorso: in Italia, in attesa del giudizio del Tribunale, si ripristina la procedura di acquisto precedente al bando. Così il ricorso può diventare, per le aziende che avevano già vinto in precedenza l’appalto, un modo per estendere la fornitura del proprio prodotto per un altro anno (questi sono, più o meno, i tempi del ricorso). È un meccanismo inaccettabile, sul quale intervenire. Sarebbe più opportuno, per l’interesse comune e come avviene in altri Paesi, che in caso di ricorso gli eventuali correttivi venissero adottati dopo il giudizio del Tribunale: se chi ha fatto ricorso ha ragione, allora la gara deve essere assegnata al ricorrente; se invece ha torto, deve anche pagare le spese. Per quanto riguarda le decisioni in merito a quale farmaco deve essere erogato, mi preme ribadire il ruolo fondamentale della nostra Agenzia Italiana del Farmaco, che ha tutta la capacità e la competenza per effettuare le valutazioni che garantiscono un impiego appropriato e sicuro dei farmaci. In qualche caso ci si potrebbe aspettare dall’AIFA una presa di posizione un po’ più netta, come ad esempio sui biosimilari. Però ritengo che sarebbe veramente dannoso pensare di affidare alle singole Regioni, in autonomia, l’attività regolatoria sui farmaci, che comprende anche la definizione del prezzo e del regime di dispensazione o rimborsabilità. Se ogni Regione dovesse legiferare per conto proprio, noi avremmo la stessa molecola con 20 soluzioni differenti. E questo costituisce un vero pericolo. Perciò, l’AIFA non è un ostacolo, l’AIFA è un’opportunità.

Per approfondimenti

Fondazione The Bridge: www.fondazionethebridge.it

Position Paper Fondazione The Bridge sui Biosimilari: www.fondazionethebridge.it/position-paper-biosimilari

Intervista a Gianluca Trifirò

Gianluca Trifirò

Procedure pubbliche di acquisto, efficienza ed economicità degli appalti pubblici, accessibilità dei farmaci ai pazienti: qual è la situazione attuale, dal suo punto di vista?

Nell’ultimo anno ci sono state novità interessanti, a livello normativo, per quanto riguarda le procedure pubbliche di acquisto: innanzitutto il nuovo codice degli appalti e quindi la legge di bilancio 2017. Con questo secondo provvedimento, in particolare, lo scenario è un po’ cambiato e sono stati introdotti degli elementi che, a mio parere, sono molto positivi, anche se, ovviamente, ci sono aspetti sui quali invece è necessario ancora confrontarsi. Per quanto riguarda le note positive, mi riferisco soprattutto all’obbligo, per l’ente appaltante, di riaprire il confronto concorrenziale entro 60 giorni dall’immissione in commercio di un farmaco biosimilare contenente lo stesso principio attivo di un farmaco originatore che si è aggiudicato una gara. Il vincolo temporale dei 60 giorni costituisce una novità fondamentale e può comportare notevoli vantaggi per l’accesso al mercato e la disponibilità per i pazienti. Mentre in passato, soprattutto nella fase iniziale della commercializzazione dei farmaci biosimilari, di fatto c’era una notevole latenza tra l’immissione in commercio del biosimilare e l’effettivo beneficio economico ottenibile alla luce di un uptake significativo del biosimilare, oggi, avendo una normativa che prevede un accordo-quadro anche per i biosimilari e l’obbligo di aprire una nuova gara entro 60 giorni in caso di arrivo sul mercato di un nuovo farmaco, l’impatto di questo cambiamento può diventare significativo e misurarsi in tempi più brevi. Ad esempio, quando sono stati commercializzati i primi biosimilari della somatropina e della epoetina alfa, di fatto, per i primi anni, ben pochi si sono accorti della novità. Il vincolo temporale che obbliga alla riapertura delle gare facilita, quantomeno, la presa in considerazione dei biosimilari che, giocoforza, con la loro stessa presenza sul mercato, vanno a innescare un effetto di riduzione dei prezzi anche a livello dei farmaci originatori.

La legge di bilancio 2017 prevede l’obbligo di predisporre un lotto unico di gara in base all’ATC di V livello, con il medesimo dosaggio e via di somministrazione. Lei che cosa ne pensa?

Innanzitutto vorrei dire che su questo tema è difficile generalizzare, perché si possono presentare situazioni molto differenti tra loro. A mio modo di vedere, è insindacabile che le gare vengano svolte per principio attivo, e quindi che i lotti di gara vengano costituiti in base all’ATC di V livello e non in base alla classe, perché nell’ATC di IV livello possono essere compresi anche farmaci che, pur essendo della stessa classe, non sono comparabili o non hanno le stesse indicazioni d’uso. Questo discorso deve essere affrontato però da due punti di vista, cercando di armonizzarli: da una parte c’è l’aspetto legato puramente alla procedura d’acquisto, alla configurazione della gara che, giustamente, prende in considerazione il lotto unico, con lo stesso principio attivo. Dall’altra parte, c’è un aspetto più “culturale”, legato al confronto di classe, che deve essere affrontato attraverso il dibattito scientifico basato sui dati di letteratura e sulle esperienze cliniche e che, laddove non vi siano differenze significative in termini soprattutto di efficacia, sicurezza e compliance, può portare all’elaborazione di provvedimenti regionali che, senza andare in contrasto con la legge nazionale, possono avere l’obiettivo di favorire l’utilizzo di un farmaco dal costo minore all’interno di una stessa classe farmacologica.

In questa direzione si è mossa, ad esempio, la Regione Sicilia che, con il decreto n. 540 del 2014, ha stabilito l’obbligo per il medico prescrittore di fornire una relazione contenente la motivazione della sua scelta quando ritiene di dover utilizzare in un determinato paziente naive un farmaco biologico originatore o biosimilare che non sia quello a minor costo dentro la stessa classe. Pur non introducendo nessun limite alla prescrivibilità e alla rimborsabilità dei farmaci, la Regione chiede così un atto di responsabilità ai medici, con l’obiettivo ultimo di razionalizzare la spesa farmaceutica, garantendo comunque le migliori terapie disponibili al paziente.

Però, al di là delle gare e dei provvedimenti regionali, quello che mi preme sottolineare è che il nostro obiettivo finale è l’ottimizzazione della spesa farmaceutica e, da nostre esperienze documentate e da studi internazionali, emerge chiaramente che focalizzare la discussione solo ed esclusivamente sul costo ci fa perdere di vista un aspetto molto importante dal punto di vista clinico ma anche con ingenti ricadute economiche, e cioè l’appropriatezza prescrittiva del farmaco, che sia originator o biosimilare. In passato, molto spesso, il dibattito si è polarizzato sul tema “biosimilari sì/biosimilari no”, con la preoccupazione di utilizzare quello che costava meno, dimenticando che l’aspetto più rilevante è far sì che questi farmaci siano utilizzati al meglio. Ad esempio, noi abbiamo documentato che il risparmio ottenibile favorendo l’utilizzo del biosimilare dell’epoetina alfa, soprattutto in quelle Regioni dove già ha raggiunto dei livelli importanti, sarebbe sicuramente inferiore a quanto risparmieremmo se utilizzassimo al meglio tutte le epoetine (biosimilari ed originator) presenti sul mercato. Questo può imputarsi alla presenza di due fenomeni che abbiamo riscontrato nella pratica. Innanzitutto, la scarsa presa in considerazione dell’assetto marziale valutato tramite saturazione della transferrina: se le epoetine vengono prescritte in pazienti che non presentano una buona saturazione della transferrina, verosimilmente sarà necessario utilizzare dosaggi più alti di epoetina per avere lo stesso effetto, con un ovvio impatto sui costi ma anche sui rischi legati alle più alte concentrazioni ematiche di questo farmaco. Secondariamente, abbiamo registrato una probabile sovraprescrizione di epoetine in alcune aree geografiche, proxy di malpractice, confrontando la prevalenza d’uso di epoetina, standardizzata per età e sesso, in diverse ASL e Regioni utilizzando dati di real-world: è improbabile che una prescrizione 4 volte maggiore di epoetine in un’area geografica rispetto a un’altra sia giustificata esclusivamente da un differente burden di patologia della popolazione sottostante.

Questa è, sì, una nota a margine sul tema del contenimento della spesa farmaceutica, ma deve essere inserita e tenuta ben presente: non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi di economia sanitaria solo con le gare d’acquisto e con normative sempre più stringenti, dobbiamo approcciare il problema con diversi strumenti e puntare a ottimizzare l’uso dei farmaci in generale attraverso la continua educazione e formazione dei professionisti sanitari e, laddove necessario, anche dei pazienti al corretto utilizzo delle risorse sanitarie.

In questo senso, lei vede un ruolo anche per le ricerche cliniche post-marketing?

Assolutamente sì, e ne sono molto convinto. Le valutazioni post-marketing, i famosi dati di real-world, sono fondamentali innanzitutto in una fase preliminare, per supportare e indirizzare le procedure e i procedimenti che vengono presi a livello regolatorio, eventualmente anche per istruire una gara, nonostante in questo caso i margini d’azione siano piuttosto ristretti. Inoltre sono indispensabili anche in una fase successiva, per monitorare quale è stato l’effetto del provvedimento adottato. Ad esempio, è possibile valutare tramite l’analisi dei dati reali quali sono stati gli esiti di una gara o dell’applicazione di una normativa, quali sono stati i consumi, se e come è cambiata la spesa farmaceutica, ma non solo: oltre al fattore relativo ai consumi e alla spesa, che è un indicatore piuttosto grezzo dell’utilizzo di un farmaco, tramite i dati reali è possibile analizzare anche se gli esiti di una gara, o di un altro provvedimento normativo, hanno generato delle ricadute in termini di appropriatezza prescrittiva o switch terapeutico e, in ultima battuta, su esiti clinici.

In particolare, sarebbe interessante, a mio parere, proprio in merito alla legge di bilancio 2017, riuscire a valutare, in tempi non eccessivamente lunghi, se e come è stato raggiunto l’obiettivo di razionalizzazione della spesa farmaceutica che era stato posto, verificando se davvero l’utilizzo di farmaci a minor costo è stato incentivato.

Nella sua esperienza, come viene gestito l’accesso ai dati di real-world nel nostro Paese?

Io credo fortemente nell’utilità dei dati di real-word ottenuti attraverso le valutazioni post-marketing, tanto è vero che sono stato il promotore di un master universitario di II livello su “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia” dell’Università di Messina, alla sua seconda edizione, che ha proprio come obiettivo quello di fornire conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in merito all’utilizzo di dati di real-world derivati da banche dati sanitarie per le valutazioni sulle terapie farmacologiche in real-life.

È chiaro che, data la natura regionalistica del nostro Servizio sanitario nazionale, la generazione dei dati, soprattutto dei flussi amministrativi, è compartimentata per Regioni, a volte anche per ASL. In questo panorama, c’è una grande eterogeneità a livello nazionale sulla percezione del valore dei flussi amministrativi dal punto di vista scientifico ma anche come possibile supporto ai provvedimenti loco-regionali e nazionali. Con alcune Regioni e ASL che hanno percepito prima di altre l’esigenza di analizzare questi dati in maniera critica e scientifica, noi stiamo già collaborando in modo fattivo e abbiamo firmato delle convenzioni che ci permettono di utilizzare le informazioni delle loro banche dati sia per supportare le strutture sanitarie nell’adempimento degli obblighi di legge correlati alla valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, dei consumi e per lo sviluppo di indicatori, sia per implementare studi di valenza scientifica, che vengono disegnati e condotti seguendo scrupolosamente tutti gli standard previsti nell’etica della ricerca, a partire dall’approvazione da parte dei Comitati Etici, dal rispetto della normativa della privacy e dalle norme che riguardano la trasparenza nei finanziamenti pubblici e privati.

E inoltre la stessa possibilità di accesso ai dati varia in maniera consistente tra le diverse Regioni e ASL, e spesso, in mancanza di una normativa unica, gli accordi e i progetti si sviluppano basandosi esclusivamente sulla credibilità e sull’affidabilità dei rapporti professionali esistenti tra i singoli che, nella maggior parte dei casi, appartengono all’Università da un lato e alle Regioni e Istituzioni dall’altro.

Ancora oggi, quindi, ci troviamo in una situazione che fa registrare un gap tra il mondo scientifico, che ha sviluppato le competenze per gestire i dati di real-world, e il mondo regolatorio e istituzionale, che in teoria dovrebbe trasformare questi dati in provvedimenti o linee di indirizzo a livello regionale e nazionale, ma non sempre è nelle condizioni di poterlo fare.

A mio parere, per colmare questo gap, la strada deve passare da una partnership tra pubblico e privato mediata dalle accademie: questo è un tema che va affrontato, in maniera molto equilibrata e senza timore, perché rappresenta un’opportunità che noi oggi non stiamo cogliendo, o cogliamo solo in parte. In questo senso è fondamentale formare le professionalità che siano in grado di utilizzare questi dati, e a questo obiettivo stiamo lavorando proprio attraverso il Master di cui parlavo prima, che intende favorire dei percorsi attraverso i quali chi acquisisce queste professionalità e lavora soprattutto in centri accademici qualificati sia anche in grado di progettare e facilitare partnership tra pubblico e privato con l’obiettivo di valutare gli aspetti relativi al management farmacologico di alcune patologie di interesse generale e che possono avere delle valenze sia per i privati, come oggetto di investimenti, sia per il pubblico.

Per approfondimenti

Master Universitario di II Livello “Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Farmacoeconomia: valutazioni tramite utilizzo di real world data”: www.unime.it/it/laureati/master-e-corsi-di-perfezionamento-aa-201718

D.A.540/14. Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci originatori o biosimilari a minor costo di terapia. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 18 aprile 2014

I procedimenti di acquisto dei dispositivi medici alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei Contratti Pubblici

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Premessa: le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e seguenti modifiche e/o integrazioni), recettivo delle norme europee, introduce importanti novità nel sistema dell’affidamento dei contratti pubblici idonei a produrre importanti conseguenze nel settore delle forniture sanitarie e in particolare dei dispositivi medici. L’obiettivo di questo lavoro è quello di illustrare, sinteticamente, le nuove disposizioni del Codice con particolare riferimento agli acquisti dei dispositivi medici, evidenziandone criticità e soluzioni migliorative.

Il diritto europeo e le norme nazionali di recepimento hanno affrontato una serie di esigenze prioritarie per migliorare l’efficienza dei risultati ottenuti dalle amministrazioni nei settori degli acquisti di beni e servizi pubblici.

Innanzi tutto, è stata affrontata l’avvertita esigenza di maggiore professionalità ed esperienza del personale degli uffici pubblici preposto, nelle diverse amministrazioni, agli adempimenti connessi al ruolo di stazione appaltante; problema disciplinato, in particolare, attraverso la scelta (in linea con le previgenti disposizioni normative in materia di spending review) di prediligere i modelli di centralizzazione/aggregazione negli acquisti. Ancor più prevedendo regole per una pianificazione integrata dei fabbisogni, qualità negli acquisti e razionalizzazione della spesa pubblica.

La seconda esigenza affrontata è stata quella della qualificazione morale, tecnica professionale ed economica degli operatori del mercato offerenti.

La terza fondamentale esigenza è stata quella di affrontare la qualità del prodotto offerto e migliorare conseguentemente le modalità di valutazione di tale qualità ai fini dell’aggiudicazione. Questo aspetto è stato trattato attraverso la modifica delle norme relative alle tipologie di procedure di aggiudicazione che attualmente, salvo eccezioni, sono basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che nella nuova formulazione sono state fortemente aggiornate e rafforzate nella loro componente telematica e informatizzata.

Ulteriori e importanti modifiche alla precedente disciplina sulle gare pubbliche sono state introdotte dalle norme relative alla composizione delle commissioni di gara e dalla parziale ridefinizione della fase di aggiudicazione e della successiva fase di approvazione e controllo.

Tutto ciò premesso, la nuova disciplina sull’affidabilità dei contratti pubblici deve essere particolarmente valutata nell’ambito dei dispositivi medici. Un settore questo connotato da alti contenuti tecnologici ed innovativi nonché da un elevato impatto sul benessere della collettività che, proprio in virtù dei livelli di complessità differenziata dei prodotti di cui si compone, caratterizza il processo di approvvigionamento degli stessi. In particolare, i procedimenti di acquisto dei dispositivi medici coniugano criteri volti a perseguire la valorizzazione dell’innovazione e l’individuazione di nuove tecnologie efficaci per la salute della collettività nonché a garantire la concorrenza tra gli operatori economici calibrata rispetto alla sostenibilità economica della spesa.

A questi risultati di migliore efficienza degli acquisti e della spesa pubblica è possibile giungere seguendo direttrici distinte ma connesse (non escludendo le relative criticità), in particolare evidenziando la fase attinente la preparazione e la programmazione della gara nonché la fase dell’aggiudicazione.

La fase preparatoria e programmatoria del procedimento di gara

I dispositivi medici sono beni sanitari che si caratterizzano per un’ampia eterogeneità dei prodotti – proprio in virtù della continua evoluzione del mercato –, per diversi livelli di complessità tecnica, per rapida obsolescenza nonché, in alcuni casi, per una difficile standardizzabilità dei prodotti.

Avuto riguardo a ciò, alcuni strumenti che possono rappresentare un valido ausilio nell’espletamento della procedura diretta all’approvvigionamento dei dispositivi medici, attinenti alla fase preparatoria del procedimento di gara, consistono nella corretta programmazione degli acquisti e nella predisposizione di accurati capitolati tecnici.

Per quanto attiene la pianificazione degli acquisti, va rilevato come i modelli di acquisto centralizzati richiedano una attenta fase di programmazione, diretta ad individuare e qualificare i fabbisogni dell’amministrazione in funzione delle reali esigenze attraverso l’individuazione completa dei singoli dispositivi medici necessari, in coerenza con gli obiettivi perseguiti e con la sussistenza dei mezzi economici necessari. Attività che rappresenta una condizione essenziale per una spesa efficace ed efficiente.

Il nuovo testo del Codice dei Contratti (art. 21) ha introdotto in via generale la programmazione biennale degli acquisti anche per i servizi e le forniture, rendendola obbligatoria – a differenza di quanto previsto nella precedente legge di stabilità – per importi complessivi degli acquisti superiori o pari ad euro 40.000 e con obbligo di rendicontazione annuale. Le amministrazioni, ivi comprese quelle sanitarie, saranno inoltre tenute, in attuazione dei principi di trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, sul profilo del committente.

Un’attenta programmazione aiuta ad evitare sottostime (o sovrastime) nei fabbisogni delle amministrazioni in contrasto con i principi di razionalizzazione della spesa pubblica e ad escludere il ricorso a duplicazione dei procedimenti di gara con divario nei prezzi di aggiudicazione. Un costante monitoraggio degli obiettivi prefissati potrebbe favorire l’applicazione in concreto delle nuove disposizioni in materia di programmazione che rappresentano un valido supporto alla centralizzazione degli acquisti; così come una maggiore e tempestiva comunicazione da parte delle singole amministrazioni dei propri fabbisogni potrebbe agevolare l’operatività delle centrali di committenza. A tale specifico riguardo, rileva come il Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nell’ambito del modello di aggregazione, persegua l’obiettivo di una pianificazione integrata dei fabbisogni e come alcune Regioni, nell’ambito degli approvvigionamenti sanitari, abbiano iniziato ad adottare forme di coordinamento delle funzioni e moduli di programmazione verso modelli di pianificazione integrata sul territorio1.

Una volta definito il fabbisogno occorrente, sarà necessario predisporre la documentazione di gara individuando con precisione l’oggetto del contratto, soprattutto identificando le specifiche tecniche dei dispositivi medici che, seppur appartenenti ad uno stesso livello tecnologico, possono avere differenze nelle caratteristiche d’impiego clinico e nella sicurezza.

Da una parte, l’avvio del processo di acquisto dei dispositivi medici richiede in primo luogo una accurata conoscenza delle loro componenti tecniche e del loro funzionamento (particolarmente, con riguardo alle diverse tipologie di complessità tecnica e al diverso grado di obsolescenza). Rileva al riguardo il supporto nella predisposizione dei documenti di gara (segnatamente, delle specifiche tecniche) fornito dai vari professionisti (medici, farmacisti, clinici, società scientifiche) che utilizzano correntemente tali dispositivi e ne conoscono le modalità operative.

Dall’altra, è indispensabile la conoscenza del mercato della tecnologia sanitaria, alla quale è possibile accedere con migliori risultati anche attraverso un istituto di nuova introduzione, le cosiddette consultazioni preliminari (art. 66), che le amministrazioni aggiudicatrici possono avviare, nella fase di preparazione della procedura di gara, con le imprese del settore di riferimento (specialmente nella fase di predisposizione dei documenti di gara), al fine di acquisire il loro know how e di conoscere le offerte del mercato, nel rispetto dei più ampi principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Queste consultazioni preliminari rappresentano, inoltre, uno strumento di indubbio vantaggio diretto ad agevolare le relazioni di scambio tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, avviando un rapporto preinformativo nonché di utile e reciproca conoscenza dell’oggetto dell’acquisto.

Altro aspetto rilevante nell’ambito delle procedure di gara dei dispositivi si rinviene nella difficoltà a distinguere tra beni e servizi (accessori). Ne è un esempio il caso in cui il dispositivo richieda la manutenzione nel corso del suo utilizzo o specifici corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori. Evidentemente, l’assenza di precise definizioni in tal senso non consentiranno di determinare i giusti fabbisogni occorrenti, in termini di quantità e di costi, e di ottenere di conseguenza delle offerte rapportate alle giuste necessità delle stazioni appaltanti con conseguente ricorso a contenziosi. Ed invero da ciò emerge l’importanza di una dettagliata suddivisione, in fase di predisposizione del capitolato di gara, di tutte le componenti (beni e servizi) dell’oggetto della gara, di utilità anche per una comparazione tra le varie offerte presentate nel corso della gara.

Un ulteriore elemento caratterizzante i dispositivi medici è l’aggiornamento tecnologico. Laddove, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto, si voglia disporre dell’aggiornamento tecnologico di un dispositivo medico (dello stesso fabbricante), sarà necessario aver espressamente previsto tale facoltà all’interno del capitolato. Rileva a questo riguardo la disposizione di cui all’art. 106 del Codice degli appalti che prevede la possibilità di apportare modifiche al contratto purché tali variazioni siano state previste nel capitolato mediante clausole chiare, precise e inequivocabili (comma 1 lett. a) purché non costituiscano modifiche sostanziali al contratto ovvero non alterino considerevolmente le condizioni originariamente convenute nel contratto (comma 4) [per approfondimenti si rimanda al Documento di indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici (5 giugno 2017)].

Appare pertanto chiara l’importanza della definizione dell’oggetto di gara, che sia il più possibile conforme ai giusti fabbisogni sia in termini quantitativi che di aderenza alle esigenze cliniche, che rappresenterà la base delle offerte di gara nonché oggetto del futuro contratto da eseguire.

Criteri di aggiudicazione: la qualità nei dispositivi medici

Infine, le nuove disposizioni sui criteri di aggiudicazione degli acquisti dei dispositivi medici meritano una riflessione.

Il nuovo Codice (art. 95) predilige l’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, nel rispetto dei principi generali relativi alla trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Il concetto del costo del ciclo di vita (art. 96) riguarda tutti i costi legati al ciclo di vita della fornitura (o del servizio), dall’acquisizione all’utilizzo fino allo smaltimento. Ancor più la recente modifica al nuovo codice (Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) ha introdotto un tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico.

Sulla base di queste ultime disposizioni normative la stazione appaltante, proprio al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La nozione di qualità, così come “prediletta” nelle previsioni normative, si riferisce alle caratteristiche proprie, tecniche o funzionali, dei dispositivi medici.

Come chiarito dall’ANAC nelle ultime linee guida emanate in tema di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione attinente ai singoli parametri di vantaggiosità economica è connessa all’oggetto dell’appalto e agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire. La ratio di tale criterio valutativo è quella di consentire all’amministrazione, nei processi di approvvigionamento di beni e servizi, di poter valutare la qualità di ciò che viene acquistato. Sarà pertanto prioritario per la stazione appaltante (qualificata) individuare in concreto i propri obiettivi e determinare l’importanza che viene attribuita agli stessi per poi definire i criteri di valutazione e i pesi da attribuire agli stessi. Il nuovo Codice dei Contratti (art. 95 comma 6) stabilisce che i criteri di valutazione dell’offerta sulla base del rapporto qualità/prezzo dovranno essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto e riguardare aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto. Tali criteri dovranno essere idonei ad individuare le caratteristiche migliorative delle offerte dei vari concorrenti e in linea con le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, permettendo quindi un confronto sui profili tecnici dell’offerta

Va da sé quindi che l’elemento quantitativo è naturalmente misurabile mentre gli elementi qualitativi, qualità dei dispositivi o le voci del costo del ciclo di vita, dovranno essere resi misurabili secondo le valutazioni della commissione giudicatrice. Proprio per permettere alla commissione di gara di effettuare delle valutazioni delle offerte in linea con gli obiettivi della stazione appaltante è importante che i documenti di gara contengano dei criteri motivazionali a cui i commissari possano fare riferimento nell’ambito dell’attività valutativa delle offerte.

È evidente che per i dispositivi medici, in ragione del diverso grado di complessità tecnica e di obsolescenza, la definizione di questi parametri di qualità dell’offerta risultano davvero fondamentali. Sempre le stesse linee guida suggeriscono di prevedere tra i criteri di valutazione quelli che maggiormente possano cogliere gli aspetti di innovatività dell’offerta proprio al fine di incentivare e agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese o comunque di nuova costituzione.

Per quanto attiene la commissione di gara il nuovo Codice prevede (art. 77) che la valutazione delle offerte – nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – sia affidata ad esperti nell’ambito del settore riguardante l’oggetto del contratto. Tali commissari dovranno essere poi selezionati fra esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC.

Si coglie l’importanza di tale disposizione dal momento che le caratteristiche tecniche indicate dai capitolati ovvero dalle offerte dei partecipanti alla gara in relazione all’acquisto di dispositivi medici richiede specifiche e omogenee competenze in capo a componenti della commissione chiamata a selezionare, sul piano tecnico ed economico, l’offerta aggiudicataria.

Alcune problematicità nell’applicabilità del Codice

Il Codice è il frutto di un percorso europeo che vede nella ricerca di un’omogeneizzazione l’obiettivo prioritario: in fondo si tratta di uno strumento volto a sviluppare la competitività del mercato, consentendo a diversi operatori economici di poter operare a parità di regole.

Purtroppo, il fatto che accanto al Codice dei Contratti vengano a sovrapporsi diverse altre discipline (che rispondono a obiettivi differenziati) crea una complessità gestionale che si tramuta in tempistiche e costi indiretti elevati. Ad esempio, per ogni gara si deve tenere conto anche della disciplina anticorruzione, della disciplina antimafia e via scrivendo, ciascuna delle discipline rispondendo a obiettivi profondamente differenti.

Dovendo individuare alcune fattispecie critiche, si evidenziano: (1) elementi di complessità determinati dall’applicazione del Codice dei Contratti e da alcune indicazioni organizzative-gestionali che non rendono semplice gli esperimenti delle gare; (2) scarso utilizzo di nuovi strumenti previsti dal codice

Per quanto riguarda il punto (1), circoscrivendo l’analisi ai dispositivi medici, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 dicembre 2015 individua in un’apposita tabella quei prodotti o servizi che devono essere acquistati da un soggetto aggregatore, ovvero da CONSIP o da una Centrale d’acquisto regionale e che quindi non potranno più essere acquistati dalle singole amministrazioni se non per le soglie minime indicate.

L’elenco delle merceologie annovera otto voci di dispositivi medici: aghi e siringhe; ausili per incontinenza; defibrillatori; medicazioni; pace-maker; protesi d’anca; servizi di manutenzione elettromedicali; stent.

Sussistono diverse complessità che non aiutano a rendere pienamente operativi gli acquisti, applicando il Codice degli Contratti contemporaneamente con altre regolazioni.

A mero titolo di esempio: (a) scarsa efficienza dei soggetti aggregatori (sono loro che non solo esperiscono le gare, ma devono definire i fabbisogni. Quest’ultima dimensione implica una capacità marcata nell’affrontare un percorso di aggregazione e programmazione); (b) non tutte le Regioni sono in grado di elaborare capitolati su tutte le merceologie del DPCM. Le gare relative all’acquisto di servizi per la manutenzione di apparecchiature elettromedicali sono di fatto bloccate (qualche Regione utilizza il concetto di riferimento geografico, circoscrivendo all’Ente che già acquisiva il bene la continuità dell’acquisto stesso); (c) non viene adottato il principio di “esclusività”, nel senso che il medesimo bene può essere acquistato da CONSIP e dal soggetto aggregatore, e poi non venendo effettuato l’ordine si creano disincentivi alla partecipazione alle gare da parte dei produttori; (d) il metodo di valutazione della qualità dei prodotti non è sempre ottimale. Al riguardo va evidenziato come le ultime modificazioni al Codice stesso abbiano consentito di porre in maniera trasparente la relazione fra prezzo e qualità; (e) i metodi di scelta dei componenti delle Commissioni di gara. Questo è un aspetto critico: infatti, applicando normative che mirano alla trasparenza, alcune Regioni hanno previsto una Commissione tecnica e una Commissione aggiudicatrice. Per dispositivi complessi e con usi piuttosto circoscritti, si sta verificando che non riescono ad essere reperiti i professionisti per le Commissioni.

I soggetti aggregatori più consolidati sono: CONSIP, ARCA Lombardia, Intercent-ER Emilia Romagna, ESTAR Toscana e SORESA Campania. Le altre centrali sono relativamente più recenti e hanno realizzato un numero minore di capitolati. Uno studio di Assobiomedica per il periodo 2015-2016 ha evidenziato come in Lombardia a fronte di circa 100 gare espletate solo 20 sono state realmente aggiudicate. Le motivazioni riguardano generalmente contestazioni, lotti incompleti e diminuzione significativa dei prezzi dei prodotti.

Per quanto riguarda il punto (2), il Codice pone un’enfasi sugli obiettivi di trasparenza, realizzabili attraverso forme di digitalizzazione. Il problema – e l’esempio sui dispositivi medici è emblematico – tocca il fatto che sono previste (art. 52) alcune fattispecie dove le stazioni appaltanti non sono obbligate a utilizzare mezzi di comunicazione elettroniche nelle procedure di presentazione dell’offerta. La formulazione dei casi “esenti” secondo l’articolo 52 è piuttosto generica e de facto consente di non utilizzare strumenti elettronici per diverse fattispecie. Appare sostanzialmente che il Codice abbia disegnato uno strumento di grande trasparenza e efficacia, ma poi fattualmente si sono introdotte alcune limitazioni che hanno fatto perdere i vantaggi prima definiti.

Bibliografia di riferimento

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs 50/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa adottate con determinazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR)
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015. «Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi». Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 9 febbraio 2016, n. 32
  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 19 aprile 2016, n. 91
  • Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 5 maggio 2017, n. 103
  • Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 24 aprile 2014, n. 95
  • Documento d’indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici, a cura del gruppo tecnico istituito ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 11 giugno 2010 – 5 giugno 2017
  • Le politiche di acquisto dei dispositivi medici. I Quaderni di Quotidianosanità.it, n. 10, giugno 2017

1 In base all’art. 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori attraverso l’organismo del “Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori” provvedono ad una programmazione tra Stato, Regioni e aziende per la definizione di un elenco di beni e dei relativi prezzi al di sopra dei quali per le amministrazioni si rende necessario rivolgersi ai soggetti aggregatori per gli acquisti. Attualmente sono 33 i soggetti aggregatori registrati nell’apposito elenco.

I codici, i contratti, le leggi e le persone: ci interessa un punto di vista originale

Cari lettori,

il nuovo numero si apre con un articolo scritto a quattro mani da Annalisa Luciani, Avvocato e Ricercatore del CEIS Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, e da Lorenzo Terranova, Direttore dei Rapporti Istituzionali di Assobiomedica, Federazione di Confindustria che riunisce le imprese di dispositivi medici. Il tema è l’applicazione delle procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici al complesso settore dei dispositivi medici, dalle peculiarità molto differenti rispetto ai farmaci. Un alto livello di contenuto tecnologico, con un rapido tasso di obsolescenza e una notevole variabilità dei prodotti caratterizzano il settore e portano con sé una serie di problematiche che gli Autori delineano, con l’obiettivo di mettere in evidenza alcuni punti critici e aprire così alla discussione delle misure più adatte per il loro superamento. Un contributo che rilegge il Codice dei Contratti Pubblici in maniera inedita, applicandolo ai dispositivi medici e non al mondo dei farmaci.

Rosaria Iardino, Presidente della Fondazione The Bridge, e Gianluca Trifirò, Professore associato di farmacologia dell’Università di Messina, sono i protagonisti dell’intervista di questo numero: due voci che commentano il sistema di acquisto della sanità pubblica in base a competenze ed esperienze diverse, che raramente vengono chiamate in causa quando si parla di procurement, ma che possono offrire un contributo nuovo. Da entrambi un parere generalmente positivo sul sistema italiano, anche grazie alle novità normative introdotte nel corso del 2016, cioè il Codice dei Contratti Pubblici e la legge di bilancio per il 2017, che hanno enfatizzato il valore del prodotto (e non solo il costo) e l’importanza di studiare e applicare misure adeguate per la razionalizzazione della spesa sanitaria. E da entrambi interessanti spunti di riflessione per il futuro, soprattutto rivolti a “fare cultura”, alla continua educazione e formazione non solo dei professionisti sanitari ma della società nel suo complesso, perché le criticità del sistema sanitario e delle risorse a disposizione rappresentano un tema che non si può affrontare solo dal mero punto di vista economico.

In questo numero, la rubrica “L’Avvocato risponde” parte da una domanda precisa: il contenzioso legale può incidere sull’accesso al mercato dei farmaci? In particolare si fa riferimento al caso dei biosimilari, che sono spesso al centro di ricorsi legali. Due i principali aspetti che vengono impugnati: le procedure di acquisto relative alle gare, e in particolare alla composizione del lotto in gara, e le linee guida dedicate ai medici prescrittori che alcune Regioni hanno predisposto. L’esame della giurisprudenza recente, composta da sentenze del TAR di diverse Regioni e da provvedimenti del Consiglio di Stato e presentata in estrema sintesi, consente di affermare che sì, il contenzioso legale può assumere davvero un ruolo importante nell’accesso al mercato, e a volte può costituire un ostacolo alla presenza di nuovi operatori. In quest’ottica una delle sfide del settore sembra essere quella di armonizzare la prospettiva di sistema e la libertà di prescrizione, mantenendo la priorità delle esigenze dei pazienti, intesi sia a livello individuale sia a livello di comunità.

In coda, la rubrica “Dall’Europa”. Nel primo contributo, si presenta il Position Paper 2016 dell’European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) sull’utilizzo dei biosimilari nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI): la precedente versione era del 2013 e risultava ora piuttosto datata. In questi anni infatti la conoscenza dei biosimilari, anche a seguito della loro sempre maggiore introduzione nella pratica clinica, si è sviluppata molto, e gli stessi clinici necessitano di aggiornamenti sui profili di efficacia e sicurezza e nuove raccomandazioni. Il Position Paper richiama inoltre l’importanza dell’approvazione da parte dell’Unione europea, che grazie alle sue rigorose procedure, anche post-marketing, costituisce una garanzia di affidabilità del prodotto autorizzato al commercio. E alle procedure di autorizzazione UE fa riferimento infine il secondo contributo di questa rubrica, che riporta molto sinteticamente il prospetto dei 15 nuovi farmaci biosimilari approvati in Europa nel corso del 2017 e che corrispondono a 6 diversi principi attivi: adalimumab, etanercept, insulina glargine, insulina lispro, rituximab e teriparatide. Si conferma anche per il 2017 l’intensa attività dell’Unione europea nella valutazione e promozione dei biosimilari, che l’ha vista in un ruolo preminente, a livello globale, fin dal 2006.

Nel salutarvi, rinnoviamo l’invito a contattarci per proporre le vostre esperienze: saremo lieti di ospitare su queste pagine altre “visioni” originali in tema di procurement in sanità.

E vi ricordiamo la versione online della rivista, che potrete leggere sul sito pphc.seedmedicalpublishers.com.

Grazie per l’attenzione e, ancora, buona lettura!

La redazione

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